CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27634/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma alla via Crescenzio, n. 25, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 27634/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante Numero sezionale 4950/2022Numero di raccolta generale 18515/2022 pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Data pubblicazione 08/06/2022 Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 240/07/2020 depositata in data 29/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il dante causa della ricorrente, il di lei padre [OSCURATO:PERSONA], ricorreva alla CTP avverso l’avviso di liquidazione notificatogli con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito per l’anno 2007 alla luce di investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero; - la CTP rigettava il ricorso; tale pronuncia era impugnata dalla sua erede, odierna ricorrente, stante l’intervenuto decesso medio tempore del sig. [OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte la sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo illustrato da memoria; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione di legge relativa all’erronea interpretazione che avrebbe operato la CTR dell’art. 12, comma 2-bis, del d.L. n. 78 del 2009 come convertito in L. n. 102 del 2009 ritenendo tale disposizione di natura procedimentale e non sostanziale; - il Collegio rileva come la questione posta dal motivo sia stata oggetto di recente ordinanza interlocutoria di questa sottosezione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 11283 del 29 aprile 2021) che ha rilevato un F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 27634/2020 Numero sezionale 4950/2022 contrasto interno a questa Corte e ha rimesso la causa alla Numero di raccolta generale 18515/2022Data pubblicazione 08/06/2022 Quinta Sezione civile; - pertanto, anche la presente controversia va rimessa alla sezione ordinaria; P.Q.M. dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma, il 10