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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 10832/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di LECCE(avviso alle partc .3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 132/RG 35602 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di resistenza e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera esWrs,pra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di LECCE(avviso alle partc .3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 132/RG 35602 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di resistenza e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera esWrs,pra [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10832/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris