CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 21348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15032/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4362/2017 depositata il09/11/2017, R.G. 2314/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4362 del 2017, inparziale accoglimento dell’appello del Ministero del lavoro, e in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale Roma, rigettava la domanda di superiore inquadramento in qualifica C3 , per effetto dello svolgimento di mansioni superiori rispetto alla propria qualifica B3, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero del lavoro. 2. Il giudice di appello ha condannato il Ministero a pagare le differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella spettante per il livello C3 a decorrere dal mese di ottobre 2004, nella misura determinata dalla sentenza impugnata e pari a euro 5.545,45 annui fino alla data del ricorso di primo grado, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero, con tre motivi. 4. La lavoratrice resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo. Ha anche depositato memoria. 5. Il MIUR resiste con controricorso al ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa pronuncia, nullità della sentenza, violazione dell’art. 112, cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Assume il ricorrente che la Corte d’Appello non si è pronunciata sulla questione della prevalenza sotto il profilo qualitativo e quantitativo dello svolgimento delle asserite mansioni superiori. Tale questione era stata espressamente posta da esso ricorrente nell’atto di appello (pag. 6dell’atto di appello, riportato nel ricorso). 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Assume il ricorrente che dalle risultanze probatorie non emergeva che la lavoratrice avesse espletato mansioni afferenti alla posizione C3 con continuità e prevalenza, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. Non erano a ciò sufficienti gli ordini di servizio, occorrendo verificare in concreto se sotto il profilo qualitativo e quantitativo vi fosse continuità e prevalenza delle mansioni superiori. La Corte d’Appello si era limitata a porre a fondamento della decisione la testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA]. 3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 3.1. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati. 3.2. Va considerato che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, come nella specie, il cui soloesame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (cfr., Cass., 24953 del 2020), sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, nei limiti di cui al vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, non ravvisabili nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] rte d’Appello ha rilevato che dall’istruttoria emergeva che la ricorrente si occupava dell’istruttoriadelle pratic he inerentiil riconoscimento del titolo di estetista conseguita nei P aesi UE o extra-UE, predisponendo i relativi decreti per consentire l’esercizio della professione in Italia. [OSCURATO:PERSONA] si occupava dell'istruttoria fino alla formazione dell'atto che portava alla Conferenza dei servizi per l'approvazione dell’autorizzazione. Il giudice di secondo grado, in esito al corretto espletamento del procedimento logico-giuridico trifasico, ha statuito che era corretto affermare che alla ricorrente era stato demandato il settore del riconoscimento in Italia dei titoli professionali all’estero, ai fini dell’autorizzazione ad esercitare in Italia la professione di estetista: trattandosi quindi di funzioni di elevato contenuto specialistico che costituisce uno dei due presupposti alternativamente previsti per la collocazione delle mansioni nell’area C. Anche il livello retributivo C3 risultava pertinente, esistendo i requisiti: adibizione a relazioni esterne partecipazione alla Conferenza dei servizi in rappresentanza dell' A mministrazione , con potere di esprimere in seno ad essa il parere del Ministero del lavoro; capacità professionale e l'esperienza (acquisite per l'esercizio delle specifiche mansioni sin dal 1998); collaborazione alle attività specialistiche. Il motivo di ricorso nel dedurre il vizio di omessa pronuncia sulla questione della prevalenza, nella sostanza contesta l’accertamento svolto dal giudice di appello, attraverso la riproposizione delle difese svolte con la memoria di primo grado e della difesa in appello che sono riportate nel corpo del motivo (pagg. 5-14), e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza di appello, che ha accertato lo svolgimento delle mansioni superiori atteso che le funzioni relative al settore demandato alla lavoratrice avevano elevato contenuto specialistico come richiesto dall’area funzionale C, con statuizione implicita sulla prevalenza delle funzioni. L’accertamento della Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in materia. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, come avvenuto nella specie (Cass., n. 30580 del 2019). 4. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell’allegato A del CCNL per il personale non dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] relativo al quadriennio 1998-2001. Assume il ricorrente che la Corte d’Appello nell’affermare la sussistenza di funzioni di elevato contenuto specialistico, aveva omesso di verificare la presenza dell’ulteriore presupposto qualificante, consistente “nello svolgimento di funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante”. È censurata inoltre la valorizzazione di due documenti: la nota del dirigente superiore gerarchico della Novembre, avente ad oggetto l’attribuzione di mansioni superiori di responsabile di progetti finalizzati all’orientamento professionale; altro allegato che individuava la lavoratrice come responsabile del procedimento per il riconoscimento dei titoli comprendente l’istruttoria e l’emissione del decreto, la partecipazione alla conferenza dei servizi con il compito di esprimere il parere vincolante del ministero del lavoro ed infine l’incarico di rispondere ai quesiti in materia. 5. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato. Va rilevato che, come affermato dalla Corte d’Appello, il CCNL Ministeri da applicare all’Area C stabilisce “Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico”, dunque pone in alternativa le “funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante” e “le funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico”, che sono state accertate nella specie. Va inoltre considerato che la valutazione delle risultanze probatorie involge una valutazione di fatto che può essere censurata in cassazionesoltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (si v., Cass., n. 34189 del 2022), che non sono ravvisabili nella specie. 6. Il ricorso principale deve essere rigettato. 7. Con il ricorso incidentale si deduce la violazione degli artt. 2943 e 2945,cod. civ, e degli artt. 410 e 416, c od. p roc. civ. , nonché vizio di omesso esame in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ. È impugnato l’accoglimento dell’appello incidentale del Ministero sulla mancata pronuncia sulla prescrizione. Si contesta la affermazionedella intervenuta prescrizione, che sarebbe stata effettuata dalla Corte d’Appello in mancanza di eccezione della controparte, in quanto tale eccezione non sarebbe stata ribadita nelle conclusioni della memoria di costituzione in primo grado. 8. Il motivo non è fondato. La stess a ricorrente incidentale riconosce che il Ministero nell’atto di costituzione in primo grado aveva precisato “fermo restando il termine prescrizionale”. La decadenza per la mancata reiterazione delle eccezioni in sede di conclusioni riguarda la fase della precisazione delle conclusioni (Cass., n. 22887 del 2019), che non attiene al rito del lavoro. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l’onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio "iura novit curia" (Cass., n. 16486 del 2017). Nella specie, tale puntualizzazione è intervenuta, atteso che, come affermato nella sentenza , il Ministero nella memoria di costituzione in primo grado aveva eccepito che la pretesa creditoria avrebbe tutt’al più essere accolta a decorrere dal quinquennio precedente la comunicazione del tentativo di conciliazione, e la Corte d’Appello ha ritenuto essere intervenuta nei termini indicati nella sentenza prescrizione estintiva. 9. Il ricorsoincidentale va rigettato. 10. Attesa la reciproca soccombenza le spese del presente giudiziodevono essere compensate tra le parti. 11. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del versamento del contributo unificato, deve darsi atto della in sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, con riguardo al solo ricorrente principale. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,