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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 10760/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI SALERNOnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.5.11984 avverso la sentenza in data 29.9.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in data 29.9.2021 il Gip presso il Tribunale di Salerno ha pronunciato, rigettando la richiesta di decreto penale di condanna formulata dal PM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 bis d.l. 8/2007 per aver esposto lungo gli spalti della tribuna dello stadio Arechi di Salerno, nel corso di una partita a porte chiuse uno striscione contenente scritte ingiuriose nei confronti del presidente della [OSCURATO:PERSONA], l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

A fondamento del verdetto assolutorio il giudice ha ritenuto che non sussistendo la norma indicata nella rubrica dell'imputazione, il fatto, quand'anche qualificabile ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 L. 401/1989, non potesse comunque essere ricondotto ad alcuna delle fattispecie criminose ivi indicate atteso che la condotta contestata non è idonea a determinare un effettivo pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico 2.

Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale, nel puntualizzare come l'art. 2 bis d.l. 8/2007 convert. con modificazioni nella L. 41/2007 volto a punire con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno la condotta di chi introduca negli impianti sportivi striscioni o cartelli o immagini che incitino alla violenza o contengano ingiurie o minacce, sia una norma esistente e tuttora vigente, lamenta l'apodittica riqualificazione giuridica della condotta contestata.

Pur convenendo che il coevo lancio di palloni sul campo posto in essere dall'imputato in concorso con altri soggetti non fosse sussumibile, non determinando pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, nella fattispecie di cui all'art. 6 bis L. 401/1989 tanto da essere stato richiesto dallo stesso ufficio della Procura della Repubblica per tale fatto l'archiviazione, rileva come invece emergesse per l'esposizione dello striscione il carattere ingiurioso del suo contenuto ("ecco i palloni, ora vattene fuori dai coglioni") che, malgrado l'assenza di esplicito riferimento al destinatario, era chiaramente rivolto all'allenatore della Salernitana che si era a suo tempo lamentato che la squadra quando era stata presa sotto la sua direzione non aveva neppure i palloni per allenarsi [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, ritualmente esperito per essere la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, impugnabile solo innanzi a questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 43055 del 30/09/2010 - dep. 03/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248378, deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Il presupposto su cui, invero, si fonda la disposta assoluzione è costituito dalla assunta inesistenza della norma indicata nel capo di imputazione, invece, a tutti gli effetti vigente all'interno dell'ordinamento avendo l'organo requirente, nel formalizzare la richiesta con la contestazione della violazione dell'art. 2bis d.l. 8/2007 previamente distinto le condotte che potessero integrare la fattispecie descritta nell'art. 6 bis,

I. 401 del 1988 per le quali aveva chiesto l'archiviazione.

Il decreto penale, dunque, era inerente alla sola condotta di ingresso non autorizzato nello stadio, all'interno del quale era in corso di svolgimento una partita amichevole con esposizione di uno striscione che, secondo la prospettazione accusatoria, conteneva frasi minatorie e ingiuriose indirizzate alla dirigenza di una delle due squadre in competizione.

Del tutto inconferenti rispetto alla contestazione si rivelano perciò le motivazioni rese dal Gip salernitano in ordine alla ritenuta inconfigurabilità di un effettivo pericolo ravvisabile nella condotta in esame all'ordine e alla sicurezza pubblica, tale non essendo la ratio che informa le "misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" adottate con il d.l. 8/2007 convertito con modificazioni nella L. 41/2007, al cui interno si inserisce il reato in contestazione (art. 2 bis d.l. 8/2007) che punisce la condotta di chi introduca negli impianti sportivi striscioni o cartelli ovvero altre scritte o immagini che incitino alla violenza o contengano ingiurie o minacce.

All'esito del rilevato vizio di violazione di legge, si impone, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, Ufficio GIP Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI SALERNOnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.5.11984 avverso la sentenza in data 29.9.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in data 29.9.2021 il Gip presso il Tribunale di Salerno ha pronunciato, rigettando la richiesta di decreto penale di condanna formulata dal PM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 bis d.l. 8/2007 per aver esposto lungo gli spalti della tribuna dello stadio Arechi di Salerno, nel corso di una partita a porte chiuse uno striscione contenente scritte ingiuriose nei confronti del presidente della [OSCURATO:PERSONA], l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. A fondamento del verdetto assolutorio il giudice ha ritenuto che non sussistendo la norma indicata nella rubrica dell'imputazione, il fatto, quand'anche qualificabile ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 L. 401/1989, non potesse comunque essere ricondotto ad alcuna delle fattispecie criminose ivi indicate atteso che la condotta contestata non è idonea a determinare un effettivo pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico 2. Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale, nel puntualizzare come l'art. 2 bis d.l. 8/2007 convert. con modificazioni nella L. 41/2007 volto a punire con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno la condotta di chi introduca negli impianti sportivi striscioni o cartelli o immagini che incitino alla violenza o contengano ingiurie o minacce, sia una norma esistente e tuttora vigente, lamenta l'apodittica riqualificazione giuridica della condotta contestata. Pur convenendo che il coevo lancio di palloni sul campo posto in essere dall'imputato in concorso con altri soggetti non fosse sussumibile, non determinando pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, nella fattispecie di cui all'art. 6 bis L. 401/1989 tanto da essere stato richiesto dallo stesso ufficio della Procura della Repubblica per tale fatto l'archiviazione, rileva come invece emergesse per l'esposizione dello striscione il carattere ingiurioso del suo contenuto ("ecco i palloni, ora vattene fuori dai coglioni") che, malgrado l'assenza di esplicito riferimento al destinatario, era chiaramente rivolto all'allenatore della Salernitana che si era a suo tempo lamentato che la squadra quando era stata presa sotto la sua direzione non aveva neppure i palloni per allenarsi [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, ritualmente esperito per essere la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, impugnabile solo innanzi a questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 43055 del 30/09/2010 - dep. 03/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248378, deve ritenersi meritevole di accoglimento. Il presupposto su cui, invero, si fonda la disposta assoluzione è costituito dalla assunta inesistenza della norma indicata nel capo di imputazione, invece, a tutti gli effetti vigente all'interno dell'ordinamento avendo l'organo requirente, nel formalizzare la richiesta con la contestazione della violazione dell'art. 2bis d.l. 8/2007 previamente distinto le condotte che potessero integrare la fattispecie descritta nell'art. 6 bis, I. 401 del 1988 per le quali aveva chiesto l'archiviazione. Il decreto penale, dunque, era inerente alla sola condotta di ingresso non autorizzato nello stadio, all'interno del quale era in corso di svolgimento una partita amichevole con esposizione di uno striscione che, secondo la prospettazione accusatoria, conteneva frasi minatorie e ingiuriose indirizzate alla dirigenza di una delle due squadre in competizione. Del tutto inconferenti rispetto alla contestazione si rivelano perciò le motivazioni rese dal Gip salernitano in ordine alla ritenuta inconfigurabilità di un effettivo pericolo ravvisabile nella condotta in esame all'ordine e alla sicurezza pubblica, tale non essendo la ratio che informa le "misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" adottate con il d.l. 8/2007 convertito con modificazioni nella L. 41/2007, al cui interno si inserisce il reato in contestazione (art. 2 bis d.l. 8/2007) che punisce la condotta di chi introduca negli impianti sportivi striscioni o cartelli ovvero altre scritte o immagini che incitino alla violenza o contengano ingiurie o minacce. All'esito del rilevato vizio di violazione di legge, si impone, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, Ufficio GIP Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
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