Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 22351/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 2072 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del liquidatore legal e rap- presentantep.t.; Oggetto:rimborso ex art.38bis.2 d.P.R. n.633/1972 –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n.746 /6/2015 depositata il 20 luglio2015, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza cam erale del 21 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez.staccata di Pescara, veniva accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.A. avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Pescara n.20/3/2012 la quale aveva rigettato ilricorso introduttivo della contribuente avente ad oggetto il diniego dirimborso IVA di un credito di imposta. 2.Dalla lettura del ricorso si apprende che i n data 2.3.2010 la società [OSCURATO:PERSONA] S.A. presentava al [OSCURATO:PERSONA] di Pe- scara,ai sensi dell'art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72, istanza per il rim- borsodell'Iva pagata in Italia, pari ad € 15.384,78.

In esit o a ll'esame delladocumentazione fornita dalla società, l’Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] emettevaprovvedimento di diniego motivato sulla base del fatto che l’IVAassolta in dogana, in seguito ad importazione definitiva di merce provenienteda paese extracomunitario, non poteva essere rimborsata secondole modalità previste dall’art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72. 3.Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente presentava ricorso,che veniva respinto dal g iudice di prime cure.

Il giudice d’ap- pelloaccoglieva il gravame, in applicazione del principio di neutralità dell’impostaarmonizzata. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate per seimotivi, mentre la società non ha svolto difese.

Consideratoche: 5.La causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo per impedimento di un componentedel collegio , incompatibile con la decisione sull’impugna- zionedella sentenza d’appello in quanto soggetto ad astensione obbli- gatoria,per la decisione sull’is tanza dal medesimo presentata; P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 2072 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del liquidatore legal e rap- presentantep.t.; Oggetto:rimborso ex art.38bis.2 d.P.R. n.633/1972 –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n.746 /6/2015 depositata il 20 luglio2015, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza cam erale del 21 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez.staccata di Pescara, veniva accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.A. avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Pescara n.20/3/2012 la quale aveva rigettato ilricorso introduttivo della contribuente avente ad oggetto il diniego dirimborso IVA di un credito di imposta. 2.Dalla lettura del ricorso si apprende che i n data 2.3.2010 la società [OSCURATO:PERSONA] S.A. presentava al [OSCURATO:PERSONA] di Pe- scara,ai sensi dell'art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72, istanza per il rim- borsodell'Iva pagata in Italia, pari ad € 15.384,78. In esit o a ll'esame delladocumentazione fornita dalla società, l’Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] emettevaprovvedimento di diniego motivato sulla base del fatto che l’IVAassolta in dogana, in seguito ad importazione definitiva di merce provenienteda paese extracomunitario, non poteva essere rimborsata secondole modalità previste dall’art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72. 3.Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente presentava ricorso,che veniva respinto dal g iudice di prime cure. Il giudice d’ap- pelloaccoglieva il gravame, in applicazione del principio di neutralità dell’impostaarmonizzata. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate per seimotivi, mentre la società non ha svolto difese. Consideratoche: 5.La causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo per impedimento di un componentedel collegio , incompatibile con la decisione sull’impugna- zionedella sentenza d’appello in quanto soggetto ad astensione obbli- gatoria,per la decisione sull’is tanza dal medesimo presentata; P.Q