CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 09737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22053/2016 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] dè Calboli 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso e in data 22/11/2021; - ricorrente - contro Comune di Filogaso, in persona del sindaco pro tempore; - intimato - avverso l'ordinanza n. cron. 2340/2016 della Corte di appello di Catanzaro, depositata e notificata il 20/07/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto di esproprio, emesso in data 09/10/2013 dal Comune di Filogaso, contestando nel quantum l'indennità liquidata, pari ad € 38.830,20. La Corte di appello di Catanzaro, discostandosi dalle conclusioni della CTU espletata, liquidava l'indennità in I: 39.225,00, condannando l'Amministrazione a pagare, a titolo di differenza rispetto a quanto già versato, una somma grandemente inferiore a quella richiesta dal ricorrente. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Comune, nonostante la ritualità della notifica, è rimasto intimato. Con atto datato 23/11/2021, il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in forza di procura speciale in calce al ricorso e di successiva procura speciale, datata 22/11/2021, comprendente espressamente tale facoltà. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della rinuncia al ricorso del difensore del ricorrente, munito di procura speciale, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Nessuna statuizione sulle spese di lite deve essere adottata, tenuto conto che il Comune di Filogaso è rimasto intimato. La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso il 24 novembre 2021 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, tenutasi con