CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 33381/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 14/10/2025 della Corte di Appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni datate 2/7/2026 del difensore della parte civile Comune diComo in persona del Sindaco pro-tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna dell’imputato allarifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata;letta la memoria/motivi nuovi (con allegati) datata 23/7/2026 di replica allarequisitoria del Procuratore generale a firma del difensore del ricorrente, avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 14 ottobre 2025 la Corte di Appello di Milano,decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenzadella medesima Corte disposto dalla Sezione Sesta penale della Corte dicassazione con sentenza in data 21 febbraio 2024, in parziale riforma dellasentenza in data 16 gennaio 2019 del Tribunale di Como, per la parte in questasede di interesse, ha:- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al delitto di cui agli artt. 81, 110, 318, 319, e 321 cod. pen. (capo 23della rubrica delle imputazioni), perché, previa conferma della riconduzione dellacondotta nella fattispecie di corruzione “impropria” di cui all’art. 318 cod. pen., lostesso è estinto per prescrizione;- confermato nel resto l’impugnata sentenza con specifico riguardo allestatuizioni civili relative all’azione risarcitoria promossa dal Comune di Como e daliquidarsi nel quantum in separato giudizio.Per dovere di completezza deve essere evidenziato che mentre il Tribunaleaveva affermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, nellasentenza poi cassata a seguito dell’impugnazione del Procuratore generale,aveva invece mandato assolto l’imputato da detta imputazione con la formula“perché il fatto non sussiste”.In sintesi, nell’imputazione qui in esame, si contesta al [OSCURATO:PERSONA], nella suaqualità, al tempo dei fatti, di pubblico ufficiale in quanto Dirigente del SettoreReti Tecnologiche, Strade, Acque e Arredo del Comune di Como, di averedapprima accettato e successivamente ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], referentedella società [OSCURATO:SOCIETA]. - interessata alla realizzazione di un edificioresidenziale multipiano ad alta efficienza energetica previa demolizione di unedificio ivi esistente, attività che richiedeva come presupposto anche l’urgenteesecuzione ad opera del Comune di lavori di allargamento della strada comunale“[OSCURATO:PERSONA]” - un incarico di collaudatore con la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.per un corrispettivo di 14.000,00 euro del quale riceveva un primo bonifico atitolo di acconto di 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA], sempre secondo l’imputazione, inassenza di un interesse pubblico e per assecondare le richieste del [OSCURATO:PERSONA],nonostante fosse consapevole dell’insussistenza dei presupposti per il rilasciodell’autorizzazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., trasmetteva per l’approvazione allaGiunta comunale il progetto definitivo delle opere ed il piano particellare diesproprio necessari, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera,per l’avvio del procedimento di esproprio delle aree di proprietà di GiuseppeRigamonti che [OSCURATO:SOCIETA] non era riuscita ad acquistare per ragioni di convenienzaeconomica.2. Ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello del 14ottobre 2025, il difensore dell'imputato, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 268, comma 3, 271 e 191cod. proc. pen. per effetto della non consentita utilizzazione di intercettazioni(R.I.T. n. 145/2015) poste a fondamento della ricostruzione dei fatti e di ognicorrelata e conseguente valutazione.Rileva la difesa del ricorrente che in relazione alle captazioni de quibus –come già dedotto con specifica censura avverso l’ordinanza del Tribunale in data12 gennaio 2017 e nei motivi di appello in data 27 settembre 2019 – vi sarebbeun’obiettiva incertezza sul luogo di svolgimento delle operazioni di registrazionecon conseguente violazione delle disposizioni di legge sopra indicate.La Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, avrebbe omesso qualsiasistatuizione sul punto senza verificare l’esistenza di una valida autorizzazioneall’uso di impianti esterni all’Ufficio del Pubblico Ministero (le conversazionisarebbero state disposte presso l’ufficio dell’imputato ed ascoltate e registratepresso gli uffici della Guardia di Finanza) e senza chiarire le discrasiedocumentali emergenti dai verbali di chiusura delle operazioni di intercettazionecon riguardo ai luoghi di ascolto/registrazione delle stesse.La questione dedotta sarebbe rilevante in quanto l’eliminazione di detteconversazioni (numericamente indicate nel ricorso) priverebbe di base fattuale laricostruzione del pactum sceleris ed avrebbe imposto la rinnovata valutazionedelle condizioni di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. che la Corteterritoriale ha invece omesso e che non può ritenersi preclusa dalla intervenutadeclaratoria di prescrizione del reato.2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. con riguardo agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen. ed alla conseguentemancata applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.Sulla premessa che vi è interesse a coltivare l’impugnazione in quantol’intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, esponecomunque l’imputato a giudizi civili ed erariali eventualmente proponendi neisuoi confronti, deduce la difesa del ricorrente che l’illegittima utilizzazione delleconversazioni intercettate dalle quali sarebbe emersa la proposta corruttiva del16 settembre 2015 ha impedito una pronuncia assolutoria quantomeno ai sensidell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione sulle statuizioni civili.Deduce la difesa del ricorrente che la sentenza impugnata si sarebbe alriguardo limitata ad operare sul punto un mero rinvio alla pronuncia delTribunale di Como, che ha confermato, non fornendo risposta alle questionisollevate in sede di appello (da pag. 128 a pag. 136 del relativo atto) così comecon riferimento alla condanna alle spese processuali (v. sempre pagg. 121 e 123dell’atto di appello).Osserva, in particolare, che il Comune di Como, per effetto delle condotte incontestazione non avrebbe subito alcun danno, né di natura patrimoniale, né dinatura non patrimoniale, ciò in quanto lo stesso Tribunale aveva riconosciuto chela condotta del [OSCURATO:PERSONA] aveva evitato al Comune di Como un pregiudizioeconomico ed aggiunge, quanto al danno non patrimoniale, che lo stesso nonpuò non ritenersi provato solo per il fatto dell’intervenuta condanna dell’imputatocome sostenuto alle pagg. 279 e 280 della sentenza di primo grado.A ciò si aggiunge che l’esistenza del danno non patrimoniale non sarebbestata dimostrata in corso di giudizio.2.4. Con memoria datata 23 luglio 2026 la difesa dell’imputato, anche inreplica alle conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale ha evidenziatoe ribadito:a) che contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale laquestione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni era già stata tempestivamentedevoluta con l’atto di appello del 27 settembre 2019;b) che non si è formato alcun giudicato sulla questione dell’inutilizzabilitàdelle intercettazioni;c) che l’inutilizzabilità dedotta non attiene all’esistenza dei decretiautorizzativi quanto alla modalità di esecuzione delle operazioni diintercettazione;d) che non è corretto sostenere, come vorrebbe il Procuratore generale chela prescrizione del reato renderebbe recessiva ogni questione sull’inutilizzabilitàdelle intercettazioni in quanto una volta espunte le intercettazioni non sarebbestato possibile affermare la penale responsabilità dell’imputato oltre ogniragionevole dubbio;e) che in presenza della parte civile la valutazione del compendio probatorionon poteva essere elusa;f) che non sussiste alcun danno patito dalla parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati nellerispettive articolazioni per le ragioni che si andranno ad esporre.2. La primaria questione in esame, legata ai primi due motivi di ricorso cheappaiono meritevoli di trattazione congiunta, riguarda la possibilità di far valerela dedotta inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni in presenza di unasentenza che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputatoper essere il reato allo stesso contestato estinto per intervenuta prescrizione.2.1. Occorre, innanzitutto, ricordare che il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato dalTribunale colpevole del reato di corruzione “impropria” (così riqualificatal’originaria contestazione di cui al capo 23 della rubrica delle imputazioni) e chela (prima) sentenza di appello che lo aveva mandato assolto con la formula“perché il fatto non sussiste” è stata annullata da questa Corte di legittimità conla sentenza del 21 febbraio 2024. A ciò si aggiunge che con la sentenza dellaCorte di appello qui impugnata, i Giudici territoriali (v. pagg. da 17 a 19 dellarelativa sentenza), dopo avere riassunto gli elementi probatori già evidenziati dalTribunale, hanno sostanzialmente ritenuto condivisibile l’assunto di questa Cortedi legittimità secondo il quale nell’azione dell’imputato era configurabile il reatodi cui all’art. 318 cod. pen. che, come detto, hanno dichiarato estinto perintervenuta prescrizione.E’ indubbio che tale ultima decisione se preclude la possibilità per l’odiernoricorrente di essere sottoposto a conseguenze penali, lo espone, tuttavia, aconcrete conseguenze civilistiche (non va dimenticato che il Comune di Como siè costituito parte civile e che la decisione da ultimo pronunciata ha confermatoex art. 578 cod. proc. pen. le statuizioni civili ancorché solo in relazione all’”an”)nonché, almeno astrattamente, a possibili richieste di rifusione di danno erariale.Da qui la sussistenza – almeno in astratto - di un concreto interesse delGilardoni a ricorrere atteso che una decisione ai sensi dell’art. 129, comma 2,cod. proc. pen. in luogo di quella intervenuta ai sensi dell’art. 129, comma 1,cod. proc. pen. sarebbe per lui indubbiamente più favorevole; ciò alla luce delcondivisibile principio secondo il quale «È configurabile l'interesse ad impugnaredell'imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedereper prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., considerato chedetto interesse sussiste qualora dalla modifica del provvedimento impugnato - daintendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possaderivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che neinvoca il riesame. Pertanto, detta modifica rileva non solo quando l'imputato,vantaggiosi come l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio,ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli,come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia delgiudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (art.651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o diassoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.)» (Sez.5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio, Rv. 263907-01).2.2. Quanto appena rilevato impone tuttavia un confronto con il consolidatoprincipio indicato da questa Corte di legittimità nel suo massimo consessosecondo il quale «Il principio di immediata declaratoria di determinate cause dinon punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio dicassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato euna nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima,salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specificiaccertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazionedel relativo giudizio». (Nella specie la Corte ha provveduto all'annullamentosenza rinvio della decisione impugnata e di quella di primo grado per nullitàdell'intero giudizio, ritenendo di non poter dichiarare l'intervenuta prescrizionedel reato, sul rilievo che quest'ultima dipendeva dal riconoscimento dicircostanze attenuanti concesse nell'ambito di un processo viziato in modoradicale e insanabile per la mancata instaurazione del contraddittorio dovuta anullità assoluta della notificazione del decreto di citazione dinanzi al giudice diprimo grado, che si era riverberata su tutta la successiva attività processuale)(Sez. U n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01; in senso conforme edin tempi più recenti: Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv.262761-01; Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010, dep. 2011, P.G. in proc. Gazzerotti,Rv. 249428-01; Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008, Pedrazzini, Rv. 240066-01).Al riguardo nella citata sentenza delle Sezioni Unite “Conti”, che a sua voltaha richiamato – ribadendolo – un principio già in precedenza espresso, seppurein una diversa ipotesi, dalla Sezioni Unite “Cremonese” (Sez. U, n. 1021 del28/11/2001, dep. 2022, Rv. 220511-01) secondo cui «qualora già risulti unacausa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale nonè rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inutile rinvio al giudice delmerito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causaestintiva» si è tuttavia anche precisato che la regola da esso dettata non havalore assoluto, ma deve essere opportunamente temperata da limiti impostidalla concreta situazione di fatto, sulla quale può accadere che spieghi incidenzadiretta e pregiudiziale la questione di nullità.Hanno ricordato, infatti, le Sezioni Unite “Conti” che il dato normativo cheassume rilievo centrale, per la corretta soluzione del problema in esame è l'art.129 cod. proc. pen., secondo il quale «In ogni stato e grado del processo, ilgiudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo hacommesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge comereato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lodichiara d'ufficio con sentenza. Quando ricorre una causa di estinzione del reatoma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo hacommesso o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenzadi assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta».Tale disposizione opera quindi con carattere di pregiudizialità nel corsodell'intero iter processuale, inteso come giudizio in senso tecnico, quello cioè diprimo grado, di appello o di cassazione, e due sono le funzioni fondamentali cheassolve tale norma: la prima è quella di favorire l'imputato innocente (ocomunque da prosciogliere o assolvere), prevedendo l'obbligo dell'immediatadeclaratoria di cause di non punibilità "in ogni stato e grado del processo", laseconda è quella di agevolare in ogni caso l'exitus del processo, ove non appaiaconcretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato; implicita a tali funzioni- si legge nella richiamata sentenza - ve n'è una terza, consistente nel fatto chel'art. 129 cod. proc. pen. rappresenta, sul piano processuale, la proiezione delprincipio di legalità stabilito sul piano del diritto sostanziale dall'art. 1 cod. pen.In sostanza, l'art. 129 si muove nella prospettiva di troncare, allorché emergauna causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenireimmediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di uncompiuto accertamento della verità da un punto di vista storico.Hanno però anche aggiunto le Sezioni Unite che i l pr incipiodell'immediatezza della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione,anche se in apparenza può confliggere con l'interesse dell'imputato ad una piùampia possibilità di vedere proseguire l'attività processuale in vista di unauspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, in realtà nonmortifica tale interesse (che può trovare sempre la sua massima espansione,costituzionale n. 275/90) e lo contempera, alla luce della normativa vigente, conl'aspetto, non meno rilevante, dell'exitus del processo quale obiettivo daperseguire, la cui importanza non può certamente sottovalutarsi, posto che ladisciplina d'impulso alla sollecita definizione del processo tutela un fondamentaleinteresse di carattere costituzionale (art 111/2° Cost.: ragionevole durata delprocesso) che non può essere considerato aprioristicamente di rango inferiore adaltri interessi pur apprezzabili e, in ogni caso, sempre tutelabili.Il principio dell'immediata operatività della causa estintiva e, quindi, dellapriorità di essa anche rispetto alle questioni di nullità assoluta, fatto salvo illimite dell'evidente innocenza dell'imputato (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.),è frutto di una scelta legislativa che trova la sua ratio nell'intento di evitare laprosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finalità di assicurare la prontadefinizione dello stesso, evitando così esasperati, dispendiosi e inutili formalismi.La rilevabilità in cassazione della nullità di un atto processuale non deve,pertanto, imporre "tout court" l'annullamento della decisione impugnata edeventualmente anche di quella di primo grado, perché la regressione delprocesso, se non è assolutamente necessaria, come mezzo al fine di rendereapplicabile la causa estintiva del reato, violerebbe il principio della pregiudizialitàe della immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio, in nome solodell'ortodossia della forma, ad una inutile dilatazione dell'attività processuale, ilcui epilogo non può che realisticamente portare alla stessa soluzione, con ilrisvolto negativo di vanificare le esigenze di giustizia e di celerità, nonché lostesso favor rei, impedendosi che a carico di un cittadino persistano, oltre ilnecessario, conseguenze pregiudizievoli, quale certamente è la permanenza diun c.d. “carico pendente”.In sostanza – sempre secondo le Sezioni Unite “Conti” - l'immediataapplicabilità della causa estintiva del reato, pur nell'anomala situazioneprocessuale derivante dalla presenza di una nullità processuale, non si pone incontrasto con le linee essenziali del sistema, perché comunque sul puntospecifico è assicurato il contraddittorio tra le parti e, in difetto di una rinunciaespressa alla prescrizione, l'imputato non può pretendere la rinnovazione delgiudizio di merito.Se quelli descritti sono i principi generali che regolano la materia, occorretuttavia rilevare che le Sezioni Unite “Conti” hanno però anche testualmenteevidenziato che «del tutto peculiare è, poi, il caso della sentenza di merito,afflitta da nullità processuale assoluta ed insanabile, che ha deciso non solo inordine al reato, per il quale è sopravvenuta la prescrizione, ma anche in ordinealle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato. In questo caso, lanullità, anche se non funzionale alla operatività della prescrizione, deve esserecomunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, perché si riverbera sullavalidità delle statuizioni civili».2.3. Traslando ora i principi sopra esposti al caso in esame, deveinnanzitutto essere evidenziato che mentre nel caso del quale si sono occupate leSezioni Unite “Conti” ci si trovava in presenza di una nullità assoluta e insanabile(nella specie legata alla mancata instaurazione del contraddittorio dovuta anullità assoluta della notificazione del decreto di citazione dinanzi al giudice diprimo grado, che si era riverberata su tutta la successiva attività processuale)del tutto diverso è il caso qui in esame nel quale si discute sulla utilizzabilità dinucleo centrale dell’impalcatura accusatoria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e la cuideclaratoria di inutilizzabilità avrebbe dovuto portare ad una pronunciaassolutoria nei confronti dell’imputato.La difesa nel corso del giudizio innanzi al Tribunale, in presenza di unarichiesta del Pubblico Ministero che aveva chiesto la trascrizione di una serie diintercettazioni, vi si era opposta rilevando che alcune intercettazioni ambientali(R.i.t. 145/2015 e 146/2015), tra le quali quelle effettuate nell’ufficiodell’imputato, erano inutilizzabili ex art. 271, comma 1, cod. proc. pen. in quantonei relativi verbali di fine intercettazione si rappresentava come le attivitàcaptative e di registrazione erano avvenute nei locali della Guardia di Finanza diComo (testualmente: «La captazione e la registrazione delle conversazioni ecomunicazioni tra presenti sono avvenute presso le postazioni remotizzateautorizzate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Comoin sede di [OSCURATO:PERSONA]») il tutto senza la ricorrenza delle condizioni el’adozione della necessaria disposizione di cui all’art. 268, comma 3, cod. proc.pen.A fronte di detta eccezione difensiva il Pubblico Ministero replicava che iverbali contenevano sul punto un evidente errore in quanto le registrazioni eranoin realtà avvenute per mezzo degli impianti installati presso la Procura dellaRepubblica.Il Tribunale, a fronte della situazione di dubbio venutasi a creare, decidevaquindi di procedere all’audizione degli operanti di P.G. che avevano procedutoalle operazioni di intercettazione.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza al quale venivano chiestichiarimenti al riguardo dichiarava che si era tratto di un refuso contenuto neiverbali in quanto gli stessi erano stati redatti utilizzando un precedentedocumento che conteneva tale dicitura.Il Tribunale in data 12 gennaio 2017 emetteva quindi ordinanza avente ilseguente contenuto: «… rilevato che il Mar. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che il termine“registrazione” contenuto nei verbali di fine intercettazione costituisce un meroerrore materiale, dichiara l’utilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cuiall’elenco redatto dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] a foglio n. 1525 del fascicolo deldibattimento e ne dispone la trascrizione integrando il quesito già formulato alperito con i progressivi individuati nell’elenco predetto».La difesa dell’imputato con l’atto di appello impugnava detta ordinanza edinsisteva per ottenere la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni dallastessa indicate.La Corte di appello con la propria sentenza in data 13 gennaio 2023 (poiannullata da questa Corte di legittimità) richiamava (pag. 58) il contenuto delleconversazioni di controversa utilizzabilità, così di fatto confermandone la valenzaprobatoria ma, a seguito della lettura ed interpretazione data alle stesse eritenuta favorevole alla posizione dell’imputato, riteneva non sussistenti glielementi per configurare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il reato di corruzione allostesso addebitato.Ne seguivano, come detto, l’annullamento ad opera di questa Corte dilegittimità della sentenza della Corte di appello a seguito del ricorso delProcuratore generale e la nuova decisione in sede di rinvio della Corte di appelloche, per effetto dell’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui alcapo 23 della rubrica delle imputazioni, si limitava a riassumere (pagg. da 6 a14) la ricostruzione degli elementi probatori a carico dell’imputato così comeoperata dal Tribunale contenente anche il riferimento alle intercettazioni dequibus e non prendeva in considerazione in motivo di appello relativo allautilizzabilità delle stesse.Deve ancora essere aggiunto che la questione della utilizzabilità delleintercettazioni non veniva sottoposta in sede di primo ricorso all’esame dellaCorte di cassazione non essendo ricorrente il [OSCURATO:PERSONA] dato che era statomandato assolto dalla Corte di appello.Ciò non toglie, tuttavia, che se è ben vero che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] nonaveva motivo di ricorrere per cassazione avverso la prima sentenza della Corte diappello che aveva mandato assolto l’imputato con formula ampiamenteliberatoria dal reato ascrittogli e quindi di contestare anche in quella sede dilegittimità l’utilizzabilità delle intercettazioni, è però altrettanto vero che nonrisulta documentato che quantomeno in forma di allegazione della questione didiritto con memoria o nell’eventuale sede di discussione del processo, inpresenza dell’impugnazione del Procuratore generale che avrebbe potuto portareall’annullamento della sentenza assolutoria, la difesa avrebbe dovuto ribadire laquestione.Tanto non risulta essere avvenuto, né la stessa Corte di cassazione nellapropria sentenza rescindente risulta avere (anche solo d’ufficio) rilevato laquestione dando sostanzialmente per scontata l’integrale utilizzazione delmateriale probatorio.2.3. Così doverosamente premessa anche la ricostruzione delle vicendeprocedimentali si impongono tuttavia alcune ulteriori considerazioni.Se è ben vero – come detto – che la Corte di appello nella fase riassuntivadella decisione del Tribunale ha indicato anche le intercettazioni de quibus, èperò un dato di fatto che nella propria decisione (pagg. da 17 a 19) non ha piùmenzionato dette intercettazioni ma ha menzionato una serie di altri elementi suiquali ha fondato la propria decisione, tra i quali l’evoluzione nel tempo deirapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] (diversi da quelli strettamente necessari perlo svolgimento dell’ufficio pubblico ricoperto dall’odierno ricorrente) «sfocia[ti]nel procacciamento di un ben remunerato incarico professionale», la tempisticadella fatturazione dell’accordo del compenso professionale «inusualmenteanticipata» nonché «la correlazione temporale tra l’incarico e le iniziative presedal [OSCURATO:PERSONA] per sbloccare la pratica di [OSCURATO:PERSONA], culminate nel pareretecnico e nella proposta di approvazione del progetto di esproprio formulatiall’indirizzo della giunta comunale».Si tratta di una serie di elementi che la difesa del ricorrente sostanzialmentenon contesta in questa nuova sede di legittimità e che risultano confortati dadocumentazione amministrativa e di altra natura, da prove orali raccolte in sededi giudizio di primo grado e da altre intercettazioni (diverse da quelle dei R.i.t.145/2015 e 146/2015 e non contestate) che hanno portato la Corte di appello (inconformità a quanto aveva già fatto il Tribunale) attraverso una motivata elogica valutazione di merito - come tale insindacabile in questa sede di legittimità– che ha anche debitamente analizzato gli elementi potenzialmente favorevoliall’imputato quali la tracciabilità del pagamento dell’anticipato acconto alGilardoni ed il fatto che l’interessamento dell’imputato nella vicenda non èandato a buon fine, a concludere che questi ultimi elementi non escludono laconfigurabilità del reato in contestazione.Osserva, ancora, l’odierno Collegio, per solo divere di completezza, che:a) non è condivisibile l’assunto difensivo secondo il quale il mancato esamedella questione relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni contestatedeterminerebbe un “fraintendimento probatorio” che inciderebbe “sulla validitàdell’intero procedimento” atteso che, come evidenziato sono anche ben altri glielementi sui quali è stata ritenuta confortata la tesi accusatoria nei confrontidell’odierno ricorrente;b) la difesa del ricorrente si è limitata a sostenere che l’eliminazione delleconversazioni delle quali ha eccepito l’inutilizzabilità priverebbe di base fattualela ricostruzione del pactum sceleris ma non si è confrontata, come avrebbedovuto fare, sulle ben diverse argomentazioni contenute nella decisioneimpugnata così omettendo di operare un concreto vaglio della “prova diresistenza” della tenuta della tesi accusatoria;c) la tesi difensiva della inutilizzabilità delle conversazioni intercettate pereffetto del dubbio sul luogo ove le stesse sono state registrate non risulta averetrovato (certo) conforto nell’istruttoria dibattimentale avendo comunque ilTribunale, con una valutazione di merito debitamente motivata ed effettuatadopo aver compiuto gli accertamenti del caso, spiegato le ragioni di utilizzabilitàdelle intercettazioni contestate;d) non corretto è il richiamo della difesa all’art. 129, comma 2, cod. proc.pen. contenuto nel ricorso, che, è appena il caso di ricordarlo, subordinal’applicazione di tale disposizione di legge all’”evidenza” della ricorrenza di nonsussistenza del fatto (o di altre cause di assoluzione) in quanto, come detto ed aldi là dell’asserito “dubbio” sul luogo di registrazione delle conversazioniintercettate, gli elementi sulle quali si è sostenuta la fondatezza della tesiaccusatoria sono ulteriori rispetto alle conversazioni intercettate, con laconseguenza che parte ricorrente non risulta avere rispettato il principio didiritto, valevole anche per il ricorso per cassazione, secondo il quale «In tema diimpugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione,proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenutaprescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi asostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, dielementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione delmedesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o diun illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza diassoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi cosìrimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorsoil giudice di primo grado» (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200-01);e) l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudicedell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a normadell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza diespressa disamina, il motivo proposto debba [come nel caso in esame – ndr.]considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nellamotivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto dellastessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendianola "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025,2.4. Quanto evidenziato rende, pertanto, manifestamente infondati i primidue motivi di ricorso sopra esaminati.3. Il terzo motivo di ricorso nel quale la difesa dell’imputato lamentaviolazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata per mancanzadi motivazione sulle statuizioni civili è anch’esso manifestamente infondato.Sulla premessa che la questione era stata posta nei motivi di appello (cfr.pag. 129 e seguenti) nei quali si era contestata sia la sussistenza del dannopatrimoniale che quella del danno extrapatrimoniale cagionato alla parte civileComune di Como, deduce la difesa del ricorrente che la sentenza impugnata sisarebbe limitata ad operare sul punto un mero rinvio alla pronuncia del [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato, non fornendo pertanto risposta alle questioni sulpunto sollevate così come con riferimento alla condanna alle spese processuali(cfr. pag. 121 e seguenti sempre dell’atto di appello).Secondo la tesi difensiva le condotte del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero prodottoalcun danno alla costituita parte civile.Sulla doverosa premessa che la condanna dell’imputato al risarcimento deidanni alla parte civile è stata pronunciata solo in relazione all’”an”, conrimessione della parti al giudice civile per la determinazione del “quantum”,osserva, innanzitutto, il Collegio, che sebbene il ricorso contesti anche il dannopatrimoniale, in realtà, per il reato di cui al capo 23 (unico oggi in discussione traquelli oggetto delle originarie imputazioni) il Tribunale (pagg. 279-280) avevatestualmente chiarito che «Non sussiste un effettivo danno patrimoniale diretto acarico del Comune, nella misura in cui … è stato riconosciuto che gli atti infineadottati … fossero comunque conformi alla funzione esercitata. Anziparadossalmente anche in questo caso tali condotte comportavano per l'erario unvantaggio o comunque un mancato nocumento: l'allargamento della [OSCURATO:PERSONA] era,infatti, previsto con spese interamente a carico del privato dunque a condizionimigliori di quelle previste della delibera del 1990 dove era il Comune asovvenzionare l'intervento e tale opera avrebbe inoltre comportato l'incasso o lamancata restituzione degli oltre 136 mila euro relativi ad oneri di urbanizzazionee costo di costruzione».Ne consegue un primo punto fermo: il danno per il quale è intervenutacondanna al risarcimento è esclusivamente quello “non patrimoniale” avendo ilTribunale motivatamente chiarito (pag. 280) che «Viceversa rilevante, come giàsottolineato con riferimento al capo 23 il danno non patrimoniale arrecato alladignità della pubblica funzione asservita e svilita, e anzi a tratti persino “irrisa”(finanche alla confessione di reati putativi). Siccome questo danno èletteralmente incalcolabile il Tribunale ritiene corretto che sia l'amministrazionestessa, alla luce di quanto complessivamente accertato nel presente processo,valutare come coltivare, in separato giudizio, le proprie richieste risarcitorie».La Corte di appello nella sentenza impugnata (pag. 19) ha quindi confermatola motivata decisione sul punto del Tribunale, facendola sostanzialmente propria,determinando una c.d. “doppia conforme” sul punto e ciò non comporta un viziorilevabile in questa sede di legittimità.Del resto, appare fuor dubbio che la condotta dell’imputato per le ragioniadeguatamente indicate dai Giudici di merito abbia all’evidenza determinatoall’Ente pubblico un danno “non patrimoniale” (unico del quale si discute) chepotrà eventualmente essere quantificato nella sua naturale sede civile.4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.5. Non può, invece, essere accolta la richiesta della rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileComune di Como.Come da ultimo riaffermato nella sentenza delle Sezioni Unite “Sacchettino”di questa Corte (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 inmotivazione) già nella sentenza delle Sezioni Unite “Gallo” (Sez. U, n. 5466 del28/01/2004, Rv. 226716-01) si era chiarito che nel procedimento che si svolgedinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagliartt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato",quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa,inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali infavore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbiaeffettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta acontrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi.Nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto,costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale nonpartecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimitàin favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcunconcreto contributo, essendosi limitata a richiedere il rigetto del ricorso, convittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazioneproposti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Como, in persona delsindaco p.t.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]