CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che i motivi afferiscono al trattamento sanzionatorio (misura della riduzione per le concesse attenuanti generiche ed entità della pena irrogata), tuttavia sorretto da adeguata e logica complessiva motivazione e connotato, in rapporto alle accertate condotte di reato (detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e violenza privata, aggravate da finalità di agevolazione mafiosa), da conclusiva mitezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23