CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 1982
Cassazione n. 25566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 22/09/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 10/10/1981 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA 1v) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (k' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina, giudicando in sede di rinvio - a seguito di annullamento, da parte della Quinta Sezione di questa Corte Suprema, dell'ordinanza del 27/09/2019 della Corte di appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi -, ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto pluriaggravato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del Giudice del rinvio ricorrono gli imputati, con distinti atti e a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Comune ad entrambi i ricorrenti è il motivo con cui lamentano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. La Corte di appello l'ha erroneamente negata, nonostante l'integrale, spontaneo, pagamento, da parte dei coimputati, appena tre giorni dopo l'azione delittuosa, e comunque prima del giudizio, del prezzo della merce oggetto del furto. La Corte distrettuale ha escluso che ciò costituisca riparazione del danno senza tuttavia esplicitarne le ragioni; né ha fatto cenno a profili di danno diversi da quello patrimoniale, in concreto non ravvisabili. 3.1. Il solo Antonuccio, con un secondo motivo, deduce violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen.; violazione del divieto di reformatio di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; carenza ed illogicità della motivazione sul punto. Si censura la sentenza impugnata laddove ha disposto la revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena concessa all'Antonuccio dal Giudice di primo grado. Si tratta di revoca illegittima perché disposta in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di revoca obbligatoria ope legis di cui all'art. 168, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen. o di plurima concessione del beneficio di cui al terzo comma della stessa norma, sicché il provvedimento della Corte territoriale non è riconducibile ai casi in cui la giurisprudenza della Corte Suprema ammette la revoca del beneficio anche in presenza di impugnazione del solo imputato. 4. In data 10/02/2023, sono pervenuti motivi nuovi dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità. Il 21/02/23, il medesimo difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte. In data 10/02/2023, è pervenuto motivo aggiunto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con cui si evidenzia la mancanza della condizione di procedibilità. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, il 16/02/23, conclusioni scritte di replica alla requisitoria del Procuratore generale.5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. È manifestamente infondato, oltre che generico, il motivo di ricorso comune ad entrambi gli imputati. La Corte territoriale ha correttamente richiamato la distinzione concettuale tra l'avvenuto pagamento del prezzo della merce rubata (effettuato dai ricorrenti tre giorni dopo il fatto) e il risarcimento del danno che, secondo giurisprudenza costante, deve essere integrale, tale cioè da rivestire ogni effetto pregiudizievole, anche di natura non patrimoniale, derivante dal reato, nella specie solo astrattamente riportato dai difensori al mero valore economico dei beni. 3. Quanto al secondo motivo, relativo al solo Antonuccio - il quale assume che vi si stata erronea applicazione della legge penale e violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte territoriale disposto d'ufficio la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all'imputato dal giudice di primo grado, nonostante che il presupposto da cui è dipesa la revoca coincida con una precedente sentenza di condanna nota anche al giudice di primo grado - è vero che la revoca del beneficio trova fondamento nell'esistenza di una condanna per reati in materia di stupefacenti ad una pena finale di anni 2, mesi 10 di reclusione, divenuta irrevocabile il 25.5.2006, indi già evincibile dal certificato penale dell'imputato agli atti all'epoca della condanna del giudice di primo grado (in data 18.1.2017). Ciò non di meno, soccorrono principi giurisprudenziali in materia che legittimano l'operato della Corte di appello che, pur in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, provveda ad una revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena allorché la stessa sia stata concessa in violazione dei limiti stabiliti dall'art. 164, comma 4, cod. pen. (Sez. 3 n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 -01: "In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero"). Nel caso in esame, d'altro canto, ricorrevano i presupposti per una revoca di diritto ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., onde appare incensurabile la scelta dei Giudici di appello di attivare i propri poteri d'ufficio.4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle