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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2020

Cassazione n. 34602/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27454-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 80027390584, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A; - controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Do tt. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 27454 sez.

ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 17 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Potenza, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], avverso le cartelle esattoriali recanti l'intimazione di pagamento dei contributi dovuti alla Cassa; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non provata l'eccezione di pagamento sollevata dalla Petrucci non risultando agli atti le quietanze relative ai titoli iscritti a ruolo; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Petrucci, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che la ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, muovendo dall'eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso della Petrucci sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, se ne deve ritenere la fondatezza per essere il termine relativo, anche tenuto conto della sospensione dei termini per le impugnazioni conseguente all'emergenza epidemiologica protrattasi dal 9 marzo all'il maggio 2020, scaduto alla data del 21 settembre 2020 (la sentenza reca la data del 17 gennaio 2020) quando il ricorso risulta essere stato notificato solo il 20 ottobre 2020; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27454-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 80027390584, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A; - controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Do tt. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27454 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 17 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Potenza, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], avverso le cartelle esattoriali recanti l'intimazione di pagamento dei contributi dovuti alla Cassa; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non provata l'eccezione di pagamento sollevata dalla Petrucci non risultando agli atti le quietanze relative ai titoli iscritti a ruolo; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Petrucci, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che la ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, muovendo dall'eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso della Petrucci sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, se ne deve ritenere la fondatezza per essere il termine relativo, anche tenuto conto della sospensione dei termini per le impugnazioni conseguente all'emergenza epidemiologica protrattasi dal 9 marzo all'il maggio 2020, scaduto alla data del 21 settembre 2020 (la sentenza reca la data del 17 gennaio 2020) quando il ricorso risulta essere stato notificato solo il 20 ottobre 2020; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis
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