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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27928/2026

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sti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] FrancescaLoy, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Trieste ha confermatoquella con cui il Tribunale di Udine aveva dichiarato la A.S. [OSCURATO:PERSONA].

Srlresponsabile dell’illecito amministrativo di cui all'art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001 n.231, in riferimento all’art. 22, commi 12 e 12-bis lett. a), d.lgs 25 luglio 1998, n.286 perché, avendo omesso di adottare o comunque di attuare efficacementeidonei modelli organizzativi atti a impedire la commissione di reati di illegaleassunzione di lavoratori, beneficiava di dette condotte realizzate nel suointeresse dal legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA].2.

Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito le investigazionisvolte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanzaavevano consentito in primo luogo di ritenere dimostrata la responsabilità, incapo aNebojsa [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società a responsabilitàlimitata A.S. [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all’articolo 22, commi 12 e 12-bis let. a), d.lgs 25 luglio 1998, n. 286; ciò sulla base di più servizi di osservazione econtrollo, della visione delle videocamere a circuito chiuso interne ed esterne allasede sociale, infine dell’analisi delle schede di presenza, attestantiincontrovertibilmente che quattro lavoratori di origine bosniaca avevano svoltopossesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.Quanto alla A.S. [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, i Giudici di merito, sulla basedelle prove raccolte, avevano accertato che la società era del tutto priva dimodelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati della specie di quelloaccertato e che era del tutto evidente il vantaggio derivante alla società dal reatocommesso dal suo rappresentante legale, poiché in virtù di assunzioni illegaliessa poteva impiegare lavoratori già esperti e formati da altre società, senzadover attendere i tempi necessari per ottenere il permesso di soggiorno.3.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la A.S. [OSCURATO:PERSONA].

Srl, per iltramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce tre motivi.3.1.

Con il primo lamenta il travisamento per omissione della prova costituitadalle dichiarazioni testimoniali dei testi della difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Osserva la società ricorrente che detti testi, rispettivamente legalerappresentante e impiegato amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] D.o.o. (societàcroata), nel corso dell’udienza del 19 dicembre 2022 (il cui verbale è allegato alricorso ai fini dell’autosufficienza), avevano affermato che i quattro lavoratoriindicati nell’imputazione erano dipendenti della società croata, ma distaccati inItalia con regolare dotazione del permesso di soggiorno, sulla base di contratti diappalto intercorrenti tra le due società.Il travisamento per omissione consisterebbe nell’avere il [OSCURATO:PERSONA] di appello –nonostante tali chiare deposizioni – affermato che vi sarebbe il «fondato dubbio»sulla mancanza di genuinità della documentazione allegata dalla difesa, costituitada contratti e fatture dimostrativi dell’effettività dell’attività d’impresa dellasocietà croata.Detto travisamento comprometterebbe in modo decisivo la tenuta logicadella motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’internodell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.3.2.

Con il secondo motivo denuncia l’illogicità della motivazione che ilgiudice di appello ha posto a fondamento della mancata genuinità dei documentiallegati dalla difesa.Sono state evocate genericamente “indagini“ e “informazioni acquisite“,senza alcun concreto riferimento alle stesse, con argomentazione apparente e,comunque, non idonea a sconfessare quanto documentato dalla difesa.3.3.

Con il terzo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione inpunto di effettiva operatività della [OSCURATO:PERSONA] D.o.o. e di genuinità delladocumentazione allegata dalla difesa a conforto.Denuncia che la Corte territoriale avrebbe dapprima espresso un asserito«fondato dubbio» sulla falsità della documentazione, quindi contraddittoriamenteaffermato che la società croata fosse stata creata esclusivamente persomministrare manodopera in Italia, senza svolgere alcuna attività autonomad’impresa in Croazia, ossia proprio quello che la documentazione ritenuta dubbiaera, invece, tesa a smentire.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuta conrequisitoria scritta depositata in data 17 marzo 2026, ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.5.

La difesa della società ricorrente, in data 25 marzo, ha depositatomemoria di replica con la quale ha insistito nei motivi di ricorso, maggiormentearticolandoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, che denuncia censure infondate, va rigettato.2.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, attesa laconnessione logica delle questioni trattate, sono destituiti di fondamento.2.1.

Osserva il Collegio che, sin dal giudizio di primo grado, la tesi difensivaè stata quella secondo cui i lavoratori privi di permesso di soggiorno che avevanosvolto attività lavorativa presso la sede della A.S. [OSCURATO:PERSONA] erano, in realtà,dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] D.o.o., società croata, ma distaccati in Italia comeconsentito dal d.lgs n. 136 del 2016 (cd. distacco transnazionale) e che percostoro era stata semplicemente omessa la comunicazione di distacco all’Ispettorato del lavoro, condotta integrante un mero illecito amministrativo.I Giudici di merito hanno ritenuto tale tesi recisamente smentita dallamancanza di qualsiasi contratto scritto tra la presunta appaltante italiana el’appaltatrice croata, oltreché dall’assenza di qualsiasi fattura emessa daquest’ultima a carico della prima.[OSCURATO:PERSONA] di appello ha, inoltre, valorizzato – in senso contrario alla tesi dellasocietà – la mancanza dell’ulteriore presupposto necessario affinché si potesseconfigurare l’ipotesi del distacco intracomunitario di lavoratori, ossia che la dittadistaccante fosse realmente operante nello Stato di appartenenza.

Nel caso dispecie, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avevano escluso che la FerroMont D.o.o. fosse effettivamente operante in Croazia, non risultando avereseguito alcun contratto nello Stato membro di stabilimento, né risultandoinformazioni sul reddito fatturato nello Stato medesimo.Non è ravvisabile alcun travisamento della prova per omissione che – lo siribadisce - è configurabile quando manchi la motivazione in ordine allavalutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmentedecisivo ai fini della decisione.

Nel caso in esame la Corte e, prima di essa ilgiudice di primo grado, non ha omesso di valutare le deposizioni testimoniali adifesa, ma ha motivatamente escluso la tesi difensiva che su tali deposizioni erafondata.A ciò va aggiunto che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio deltravisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nelmateriale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puòessere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specificadeduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la primavolta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado (tra molte, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022,M., Rv. 283777 – 01); ipotesi non ricorrente nel caso in esame.2.2.

Con motivazione scevra da fratture razionali il [OSCURATO:PERSONA] di appello haaltresì escluso la rilevanza della documentazione prodotta, a dimostrazionecontraria rispetto all’assunto accusatorio, da parte della difesa.Segnatamente, ha chiarito come la produzione di un contratto di appalto trala [OSCURATO:PERSONA] D.o.o. e un’altra società croata e le relative fatture mensili nonl’effettivo svolgimento dell’appalto.

Analogamente, ha posto in dubbiol’affidabilità dei tre contratti di cooperazione tecnico-commerciale stipulati dallasaldatura e montaggio di strutture metalliche, sulla base di una motivazionerazionalmente sostenuta dal dato obiettivo che gli stessi erano prividell’indicazione dei luoghi di esecuzione e dei relativi prezzi.Conclusivamente, la motivazione con cui la Corte di appello ha vagliato latesi alternativa prospettata dalla società imputata e l’ha superata è aderente allerisultanze di prova, per nulla travisate, scevra da fratture logiche e, come tale,resiste alle censure reiterative e aspecifiche della società ricorrente.3.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] FrancescaLoy, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Trieste ha confermatoquella con cui il Tribunale di Udine aveva dichiarato la A.S. [OSCURATO:PERSONA]. Srlresponsabile dell’illecito amministrativo di cui all'art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001 n.231, in riferimento all’art. 22, commi 12 e 12-bis lett. a), d.lgs 25 luglio 1998, n.286 perché, avendo omesso di adottare o comunque di attuare efficacementeidonei modelli organizzativi atti a impedire la commissione di reati di illegaleassunzione di lavoratori, beneficiava di dette condotte realizzate nel suointeresse dal legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA].2. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito le investigazionisvolte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanzaavevano consentito in primo luogo di ritenere dimostrata la responsabilità, incapo aNebojsa [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società a responsabilitàlimitata A.S. [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all’articolo 22, commi 12 e 12-bis let. a), d.lgs 25 luglio 1998, n. 286; ciò sulla base di più servizi di osservazione econtrollo, della visione delle videocamere a circuito chiuso interne ed esterne allasede sociale, infine dell’analisi delle schede di presenza, attestantiincontrovertibilmente che quattro lavoratori di origine bosniaca avevano svoltopossesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.Quanto alla A.S. [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, i Giudici di merito, sulla basedelle prove raccolte, avevano accertato che la società era del tutto priva dimodelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati della specie di quelloaccertato e che era del tutto evidente il vantaggio derivante alla società dal reatocommesso dal suo rappresentante legale, poiché in virtù di assunzioni illegaliessa poteva impiegare lavoratori già esperti e formati da altre società, senzadover attendere i tempi necessari per ottenere il permesso di soggiorno.3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la A.S. [OSCURATO:PERSONA]. Srl, per iltramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce tre motivi.3.1. Con il primo lamenta il travisamento per omissione della prova costituitadalle dichiarazioni testimoniali dei testi della difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Osserva la società ricorrente che detti testi, rispettivamente legalerappresentante e impiegato amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] D.o.o. (societàcroata), nel corso dell’udienza del 19 dicembre 2022 (il cui verbale è allegato alricorso ai fini dell’autosufficienza), avevano affermato che i quattro lavoratoriindicati nell’imputazione erano dipendenti della società croata, ma distaccati inItalia con regolare dotazione del permesso di soggiorno, sulla base di contratti diappalto intercorrenti tra le due società.Il travisamento per omissione consisterebbe nell’avere il [OSCURATO:PERSONA] di appello –nonostante tali chiare deposizioni – affermato che vi sarebbe il «fondato dubbio»sulla mancanza di genuinità della documentazione allegata dalla difesa, costituitada contratti e fatture dimostrativi dell’effettività dell’attività d’impresa dellasocietà croata.Detto travisamento comprometterebbe in modo decisivo la tenuta logicadella motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’internodell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.3.2. Con il secondo motivo denuncia l’illogicità della motivazione che ilgiudice di appello ha posto a fondamento della mancata genuinità dei documentiallegati dalla difesa.Sono state evocate genericamente “indagini“ e “informazioni acquisite“,senza alcun concreto riferimento alle stesse, con argomentazione apparente e,comunque, non idonea a sconfessare quanto documentato dalla difesa.3.3. Con il terzo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione inpunto di effettiva operatività della [OSCURATO:PERSONA] D.o.o. e di genuinità delladocumentazione allegata dalla difesa a conforto.Denuncia che la Corte territoriale avrebbe dapprima espresso un asserito«fondato dubbio» sulla falsità della documentazione, quindi contraddittoriamenteaffermato che la società croata fosse stata creata esclusivamente persomministrare manodopera in Italia, senza svolgere alcuna attività autonomad’impresa in Croazia, ossia proprio quello che la documentazione ritenuta dubbiaera, invece, tesa a smentire.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuta conrequisitoria scritta depositata in data 17 marzo 2026, ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.5. La difesa della società ricorrente, in data 25 marzo, ha depositatomemoria di replica con la quale ha insistito nei motivi di ricorso, maggiormentearticolandoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che denuncia censure infondate, va rigettato.2. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, attesa laconnessione logica delle questioni trattate, sono destituiti di fondamento.2.1. Osserva il Collegio che, sin dal giudizio di primo grado, la tesi difensivaè stata quella secondo cui i lavoratori privi di permesso di soggiorno che avevanosvolto attività lavorativa presso la sede della A.S. [OSCURATO:PERSONA] erano, in realtà,dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] D.o.o., società croata, ma distaccati in Italia comeconsentito dal d.lgs n. 136 del 2016 (cd. distacco transnazionale) e che percostoro era stata semplicemente omessa la comunicazione di distacco all’Ispettorato del lavoro, condotta integrante un mero illecito amministrativo.I Giudici di merito hanno ritenuto tale tesi recisamente smentita dallamancanza di qualsiasi contratto scritto tra la presunta appaltante italiana el’appaltatrice croata, oltreché dall’assenza di qualsiasi fattura emessa daquest’ultima a carico della prima.[OSCURATO:PERSONA] di appello ha, inoltre, valorizzato – in senso contrario alla tesi dellasocietà – la mancanza dell’ulteriore presupposto necessario affinché si potesseconfigurare l’ipotesi del distacco intracomunitario di lavoratori, ossia che la dittadistaccante fosse realmente operante nello Stato di appartenenza. Nel caso dispecie, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avevano escluso che la FerroMont D.o.o. fosse effettivamente operante in Croazia, non risultando avereseguito alcun contratto nello Stato membro di stabilimento, né risultandoinformazioni sul reddito fatturato nello Stato medesimo.Non è ravvisabile alcun travisamento della prova per omissione che – lo siribadisce - è configurabile quando manchi la motivazione in ordine allavalutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmentedecisivo ai fini della decisione. Nel caso in esame la Corte e, prima di essa ilgiudice di primo grado, non ha omesso di valutare le deposizioni testimoniali adifesa, ma ha motivatamente escluso la tesi difensiva che su tali deposizioni erafondata.A ciò va aggiunto che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio deltravisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nelmateriale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puòessere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specificadeduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la primavolta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado (tra molte, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022,M., Rv. 283777 – 01); ipotesi non ricorrente nel caso in esame.2.2. Con motivazione scevra da fratture razionali il [OSCURATO:PERSONA] di appello haaltresì escluso la rilevanza della documentazione prodotta, a dimostrazionecontraria rispetto all’assunto accusatorio, da parte della difesa.Segnatamente, ha chiarito come la produzione di un contratto di appalto trala [OSCURATO:PERSONA] D.o.o. e un’altra società croata e le relative fatture mensili nonl’effettivo svolgimento dell’appalto. Analogamente, ha posto in dubbiol’affidabilità dei tre contratti di cooperazione tecnico-commerciale stipulati dallasaldatura e montaggio di strutture metalliche, sulla base di una motivazionerazionalmente sostenuta dal dato obiettivo che gli stessi erano prividell’indicazione dei luoghi di esecuzione e dei relativi prezzi.Conclusivamente, la motivazione con cui la Corte di appello ha vagliato latesi alternativa prospettata dalla società imputata e l’ha superata è aderente allerisultanze di prova, per nulla travisate, scevra da fratture logiche e, come tale,resiste alle censure reiterative e aspecifiche della società ricorrente.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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