CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],#\ lette/9ent4te le conclusionit el PG 13,1• c),, --(''' Y•j 'A ON, \k\k_ `:,,,',k•A\ib.. - »j'\''--\.S‘.. U'is '‘U+,1`i'' ' Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 13 aprile 2015, confermata dalla Corte di appello di Milano il 22 luglio 2015, irrevocabile il 20 gennaio 2016, e i reati oggetto di tre sentenze rispetto ai quali la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 24 settembre 2020, ha già riconosciuto il vincolo della continuazione, rideterminando la pena complessiva in anni ventuno di reclusione. I reati oggetto della sentenza del Tribunale di Monza sono solo parzialmente omogenei a quelli già uniti in continuazione, poiché con quella sentenza Desiderato è stato condannato, oltre che per violazione della disciplina degli stupefacenti, per ricettazione e per violazione della disciplina sulle armi, dimostrando un certo salto di qualità rispetto alle precedenti esperienze giudiziarie. Manca, nei fatti di cui alla indicata sentenza, l'identità soggettiva degli autori perché Desiderato risulta coimputato di [OSCURATO:PERSONA], che non compare negli altri giudizi. A ciò si aggiunge il dato temporale, perché i fatti oggetto di detta sentenza sono stati commessi dal dicembre 2012 all'ottobre 2013, mentre tutti i precedenti furono commessi entro l'ottobre 2007, con ben oltre cinque anni di distanza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello ha errato nell'affermare che manca del tutto l'identità soggettiva degli autori dei reati, e ciò perché [OSCURATO:PERSONA], che risulta con lui coimputato in un episodio criminoso, è soggetto tutt'altro che estraneo ai contesti emersi nei precedenti giudizi. Non è poi vero che i fatti criminosi per i quali è stato già riconosciuto il vincolo della continuazione siano stati commessi entro l'ottobre 2007, perché l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata operativa fino al settembre 2008. Si tratta in entrambi i casi di errori percettivi che hanno condotto al travisamento della prova. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.71/1-i) 2. Il ricorrente ha inteso porre in evidenza alcune incongruenze nella motivazione che, però, non sono tali da rivelare difetti censurabili in sede di legittimità, in termini di carenza o manifesta illogicità o contraddittorietà. L'erroneità dell'assunto della diversità dei soggetti coinvolti nei vari episodi criminosi, "poiché Desiderato risulta computato di [OSCURATO:PERSONA] che non compare negli altri giudizi" non disarticola l'impianto della motivazione, ma si limita a correggere una inesattezza che, però, non ha costituito il dato centrale delle argomentazioni del giudice. Ancora: il fatto che, a fronte di reati commessi dal dicembre 2012 all'ottobre 2013, i precedenti siano stati commessi, non come affermato nell'ordinanza "entro ottobre 2007", ma entro ottobre 2008, non si sostanzia in un errore che priva la motivazione della sua tenuta logica e della sua capacità di giustificare la decisione adottata. È appena il caso di evidenziare che la modesta riduzione dell'arco temporale che segna la distanza tra i fatti che si pretende unificati dal vincolo di continuazione non impoverisce la forza dell'argomento utilizzato dal decidente per dare conto del rigetto della domanda, residuando comunque una distanza notevole/zii più di quattro anni. La Corte di appello, sul punto, ha opportunamente chiarito che il richiamo al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1999, alla sua permanenza nel tempo, non è conferente, perché la programmazione unitaria di tutti gli episodi criminosi deve cristallizzarsi al momento in cui il soggetto si determina a fare ingresso nel sodalizio e non nel periodo in cui prosegue nella sua partecipazione associativa. Vale dunque il riferimento al momento in cui il ricorrente divenne partecipe del gruppo associativo, senza alcun rilievo per il periodo in cui la sua partecipazione si svolse. Il dato temporale, di distanza tra i primi reati e quelli oggetto della condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, conserva dunque nell'economia della motivazione dell'ordinanza impugnata la forza -argomentativa necessaria a porla al riparo da censure in sede di legittimità. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese