CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribuanale di Sciacca, in data 13 gennaio 2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa; 2. ricorre per cassazione il difensore del Catanzaro lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta colpevolezza dell'imputato: rileva che la responsabilità del Catanzaro è stata affermata sulla scorta esclusivamente delle dichiarazioni della parte civile che lo aveva accusato ben sapendo che egli non sarebbe mai stato in grado di difendersi; rileva che anche la somma di Euro 220 avrebbe dovuto allertare controparte e, per altro verso, non era tale da indurre il Catanzaro ad esporsi al rischio di commettere il reato; nessuna prova sussiste inoltre della sua presenza a Sciacca al momento dei fatti; 3. la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente articolato su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti e, perciò, su profili evidentemente non deducibili in questa sede. Il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ebbene, nel caso di specie, detto esame è stato correttamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità, ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. Il ricorrente va altresì condannato a rifondere le spese processuali in favore della parte civile costituita che ha trasmesso una memoria illustrativa con richiesta di liquidazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. C