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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39415/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della de i rh,t. 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensc ili H e, iisaz-(ae avverso la sentenza indicata in epigrafe, Co" ls-ilane ee parzialmente riformato la pronuncia resa dal Trii -A ii».oic io- noci il Hever); to dall'imputazione relativa alla cessione di stupefar: itc r li curo 4550 e riqualificando le residue imputazioni - riguardai -. e i !nera qr 25, 3 di cocaina e gr.3,4 di hashish - ai sensi dell 'art. /3010 .:03 del O ottot re 1990.

2. La difesa ha articolato i seguenti in ,: Or., leTre. errata qualificazione giuridica del fatto; travisao -ns-iia, io mc L»ea. ifocicita della motivazione.

II) Inosservanza o erronea applica zicir - ir rela:isene alla mancata applicazione dell 'art. 131 -bis cod. pen. 1 i c1= -)71- 1133 cod. peri.

Innanzi a questa Corte è stata depositata men ,GF- ip:HH qtAe le difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel ole e ie,O

3. Il ricorso è inammissibile sotto ogni Quanto al primo motivo di doglianza„ I( i or Co -te di merito a sostegno della esclusione della ipotesi Il - oso,. re scevre dai vizi lamentati dalla difesa e conformi in sede di legittimità, in base ai quali è necessario che si ;cime, i picco:: tritro colai T.. i quali hanno concordato l 'acquisto della sostanza timc isa ooiciolci vi `,Id prn n/n--_-1 del contributo finanziario di tutti i partecipant , ,!,.

Giova ricordare che, in tema di uso di orup.:s. 4! i .7-,ittiry €à - ha ribadito in plurime occasioni come sia necessari,. le !c.a.- i ,-- rescippostc oli ce alla sussistenza di un mandato all 'acquisto nei riacdrd ci . es-icar.on, vi deve. essere certezza originaria sull'identità e sul nume o itei amo Jr.] Sez. t., n. 25401 del 31/01/2013, p.c. in proc.

Galluccic, , csesiriniita: <Amene all'esito delle modifiche apportate dalla legge 2] 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di -,ostaire oCie 4t, sia nell aotes. di acquisto congiunto, che in quella di rflarldAC, cu:;CLIVL, ad uno lei consumatori, non è penalmente rilevante, ma inte ,ina fnIce i arnie einstrativo scrizioriato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) I ilen 31-H uno negli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall ' inizio per conto degli .oniLe --ci del Tzipre; s,a ceeta sin dall' inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesia volcrita piozerr.T.irsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendc enche tinanzia -- ún-iehte motivazione, la S.C. ha precisato che coi -. asclusivarnerite personale", inserito dall'art. 4 -bis del D. n. 272 iegge r. 49 :lel 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova lemo, )ciiace Urla conseguente restrizione dei comportamenti rier:: nt i e cia-soncii(: componenti del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non solo i oasi im cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all 'utilizzo pe.-eiosrc, grilopo chci ia codetengono) -»].

Il giudice di appeilo ha ben spiegato le rami, , eccoasp la r correiiza dei presupposti del c.d.

"uso di gruppo" attraversotrri-- ,„paicruari -?_e raccolte dalla difesa, alla stregua delle quali emerge asseiliitsi: identità di colore i quali dovevano partecipare alla festa e che avevano recTeiziatc Il ricorrente, nell'avversare la logica ricostr - idt.sì appei!o, propone una non consentita diversa interpretazioni.: cio:ie.

Come è noto, esula dai poteri del giudice -, l degli elementi di fatto posti a sostegno della clecH r-o i sio,- vato in via esclusiva ai giudice di merito, senza che posssi oiicei lospi orina !0 '11 'a prospettazione di una diversa, e per il ricorrente p , , r•(;._.! • Ofi? (12He rISUltdr:Ze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Deesiiim ,-)is,, .,3,2rtanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che ris-is,v,riiiir ):::;sv3ettazione ai [via diversa valutazione delle circostanze esaminate no - un mei (",e0 6,.".

C., n 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181)

4. Parimenti inammissibile è il secondo il a' .[OSCURATO:PERSONA] di un prohlo di censura previamente non dedotto in appAlr, Sez. 2, n, 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745: "Non poserc vece r cioiii.e con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di aH.)elu ìbHa cor: -€- tl.:3r:3ente ornesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione'.

Ad ogni modo è evincibile dalla MOtiVa.ii7; !,.":ilte[7:,' un giudi.do sul disvalore della condotta escludente la par.:. cid fatto.

Nel passag(lio motivazionale riguardante la determinazione dea si pene in evidenza che la detenzione ha riguardato un quantitativo "api iv. z'àbi'.' Jc ostai-i:la stopiacerite appartenente a diverse tipologie; si precisa e e i i (judritnte(tiviicii cocaina presentava un elevato grado di purezza, conten2rdc.: pnincip-o attivo pari a 82,23%.

5. Manifestamente infondati sono i riliev i qcrcla l'H (•c.).:,irrietva della pena ed i criteri impiegati dal giudice nella determinazione dello Al riguardo la Corte di appello ha ampiarne --»e buon governo (lei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ha valoriz,;,:iiiio fauto (quantitabvo apprezzabile di sostanza stupefacente caduta cr i'iiiclo nere:i?a della cocaina, diversità delle sostanze detenute) e la ne (iraijnito da un precedente specifico.

La decisione impugnata è dunque ci_iii(iirtra (irinstificazione, Che soddisfa pienamente l'obbligo di motivazione cinclice• di ;Dei (o materia, Ei sufficiente rammentare come la graduazione dccr ,',na er-y:r: nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come nei - fi"ii'izacia ,,i-i, pene base,. in adei-enza al principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p: ci rie (iiie iriamniussibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aa Lni -3 della congriita della pena la cui determinazione non sia frutto ci' nier, - aThit.ro o di '-ii-igrorianento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).

6. Alla dichiarazione d'inammissibilità -',- end‹.-nna del ricorrente al pagamento delle spese processuall eirc, i:rei-lilla favi re della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il :1 ,:.:orrent,„.

E.i delle spesci processuali e della somma di euro tremila in favore aniireenL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della de i rh,t. 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensc ili H e, iisaz-(ae avverso la sentenza indicata in epigrafe, Co" ls-ilane ee parzialmente riformato la pronuncia resa dal Trii -A ii».oic io- noci il Hever); to dall'imputazione relativa alla cessione di stupefar: itc r li curo 4550 e riqualificando le residue imputazioni - riguardai -. e i !nera qr 25, 3 di cocaina e gr.3,4 di hashish - ai sensi dell 'art. /3010 .:03 del O ottot re 1990. 2. La difesa ha articolato i seguenti in ,: Or., leTre. errata qualificazione giuridica del fatto; travisao -ns-iia, io mc L»ea. ifocicita della motivazione. II) Inosservanza o erronea applica zicir - ir rela:isene alla mancata applicazione dell 'art. 131 -bis cod. pen. 1 i c1= -)71- 1133 cod. peri. Innanzi a questa Corte è stata depositata men ,GF- ip:HH qtAe le difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel ole e ie,O 3. Il ricorso è inammissibile sotto ogni Quanto al primo motivo di doglianza„ I( i or Co -te di merito a sostegno della esclusione della ipotesi Il - oso,. re scevre dai vizi lamentati dalla difesa e conformi in sede di legittimità, in base ai quali è necessario che si ;cime, i picco:: tritro colai T.. i quali hanno concordato l 'acquisto della sostanza timc isa ooiciolci vi `,Id prn n/n--_-1 del contributo finanziario di tutti i partecipant , ,!,. Giova ricordare che, in tema di uso di orup.:s. 4! i .7-,ittiry €à - ha ribadito in plurime occasioni come sia necessari,. le !c.a.- i ,-- rescippostc oli ce alla sussistenza di un mandato all 'acquisto nei riacdrd ci . es-icar.on, vi deve. essere certezza originaria sull'identità e sul nume o itei amo Jr.] Sez. t., n. 25401 del 31/01/2013, p.c. in proc. Galluccic, , csesiriniita: <Amene all'esito delle modifiche apportate dalla legge 2] 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di -,ostaire oCie 4t, sia nell aotes. di acquisto congiunto, che in quella di rflarldAC, cu:;CLIVL, ad uno lei consumatori, non è penalmente rilevante, ma inte ,ina fnIce i arnie einstrativo scrizioriato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) I ilen 31-H uno negli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall ' inizio per conto degli .oniLe --ci del Tzipre; s,a ceeta sin dall' inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesia volcrita piozerr.T.irsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendc enche tinanzia -- ún-iehte motivazione, la S.C. ha precisato che coi -. asclusivarnerite personale", inserito dall'art. 4 -bis del D. n. 272 iegge r. 49 :lel 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova lemo, )ciiace Urla conseguente restrizione dei comportamenti rier:: nt i e cia-soncii(: componenti del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non solo i oasi im cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all 'utilizzo pe.-eiosrc, grilopo chci ia codetengono) -»]. Il giudice di appeilo ha ben spiegato le rami, , eccoasp la r correiiza dei presupposti del c.d. "uso di gruppo" attraversotrri-- ,„paicruari -?_e raccolte dalla difesa, alla stregua delle quali emerge asseiliitsi: identità di colore i quali dovevano partecipare alla festa e che avevano recTeiziatc Il ricorrente, nell'avversare la logica ricostr - idt.sì appei!o, propone una non consentita diversa interpretazioni.: cio:ie. Come è noto, esula dai poteri del giudice -, l degli elementi di fatto posti a sostegno della clecH r-o i sio,- vato in via esclusiva ai giudice di merito, senza che posssi oiicei lospi orina !0 '11 'a prospettazione di una diversa, e per il ricorrente p , , r•(;._.! • Ofi? (12He rISUltdr:Ze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Deesiiim ,-)is,, .,3,2rtanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che ris-is,v,riiiir ):::;sv3ettazione ai [via diversa valutazione delle circostanze esaminate no - un mei (",e0 6,.". C., n 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181) 4. Parimenti inammissibile è il secondo il a' .[OSCURATO:PERSONA] di un prohlo di censura previamente non dedotto in appAlr, Sez. 2, n, 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745: "Non poserc vece r cioiii.e con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di aH.)elu ìbHa cor: -€- tl.:3r:3ente ornesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione'. Ad ogni modo è evincibile dalla MOtiVa.ii7; !,.":ilte[7:,' un giudi.do sul disvalore della condotta escludente la par.:. cid fatto. Nel passag(lio motivazionale riguardante la determinazione dea si pene in evidenza che la detenzione ha riguardato un quantitativo "api iv. z'àbi'.' Jc ostai-i:la stopiacerite appartenente a diverse tipologie; si precisa e e i i (judritnte(tiviicii cocaina presentava un elevato grado di purezza, conten2rdc.: pnincip-o attivo pari a 82,23%. 5. Manifestamente infondati sono i riliev i qcrcla l'H (•c.).:,irrietva della pena ed i criteri impiegati dal giudice nella determinazione dello Al riguardo la Corte di appello ha ampiarne --»e buon governo (lei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ha valoriz,;,:iiiio fauto (quantitabvo apprezzabile di sostanza stupefacente caduta cr i'iiiclo nere:i?a della cocaina, diversità delle sostanze detenute) e la ne (iraijnito da un precedente specifico. La decisione impugnata è dunque ci_iii(iirtra (irinstificazione, Che soddisfa pienamente l'obbligo di motivazione cinclice• di ;Dei (o materia, Ei sufficiente rammentare come la graduazione dccr ,',na er-y:r: nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come nei - fi"ii'izacia ,,i-i, pene base,. in adei-enza al principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p: ci rie (iiie iriamniussibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aa Lni -3 della congriita della pena la cui determinazione non sia frutto ci' nier, - aThit.ro o di '-ii-igrorianento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità -',- end‹.-nna del ricorrente al pagamento delle spese processuall eirc, i:rei-lilla favi re della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il :1 ,:.:orrent,„. E.i delle spesci processuali e della somma di euro tremila in favore aniireenL
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