CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre 1991 avverso Corte di appello di Palermo del 26 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; lette le conclusioni trasmesse a mezzo "pec" dalla difesa della ricorrente, conformi al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Giudicata con le forme del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo alla pena ritenuta di giustizia perche ritenuta colpevole di più fatti puniti ai sensi dei commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in continuazione tra il mese di giugno del 2016 e quello di novembre del 2018. 2. Interposto appello dall'imputata, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza impugnata riconducendo tutti i fatti contestati all'imputata nell'alveo del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 fatta eccezione per i capi 1), 2), 3), rispetto ai quali è stata mantenuta ferma l'originaria qualificazione portata dall'imputazione e validata dal primo giudice. 3. Propone ricorso la difesa della Miceli e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti di cui ai capì 1), 2), 3), nei termini di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte del merito fatto inidoneamente riferimento al solo criterio ponderale della sostanza stupefacente acquistata nelle dette occasioni dall'imputata, trascurando di operare una valutazione globale di tutti gli aspetti presi in considerazione dall'art. 73, comma 5, citato e peraltro declinando irrazionalmente detto parametro di gìudìzìo, considerate le diverse conclusioni cui la stessa Corte è pervenuta in relazione ai capi 4) e 5), connotati da un riferimento quantitativo della sostanza ivi considerata sostanzialmente identico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento nei termini di seguito precisati. 2. Con la sentenza impugnata la Corte del merito, accogliendo parzialmente il gravame interposto dall'imputata, ha stigmatizzato la decisione resa dal Giudice dell'udienza preliminare in ordine alla rivendicata riqualificazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 perché resa guardando unicamente alle "modalità di esecuzione" delle condotte, ritenute incompatibili con l'ipotesi di reato più lieve; argomentazione, questa, in linea di principio ritenuta insufficiente alla luce della giurisprudenza di legittimità che impone di valutare complessivamente tutti gli elementi considerati dalla citata norma e semmai di dare rilievo ad uno di essi, eventualmente ritenuto assorbente in un giudizio di reciproca valutazione comparata, ma sempre quale approdo finale rispetto alla detta valutazione complessiva e globale. 3. In questa cornice, la Corte del merito, in termini estremamente laconici, ha ricondotto quasi tutti i fatti contestati all'ipotesi di lieve entità rivendicata dalla difesa, ritenendo le relative condotte asservite a una stabile attività di piccolo spaccio, per la modestia ponderale della sostanza di volta in volta acquistata, detenuta, ceduta.Da tale valutazione complessiva sono stati tuttavia esclusi i fatti descritti dai primi tre capi della rubrica, relativi ad acquisti di hashish rispettivamente In misura di 100 grammi, un panetto (oltre che di un numero imprecisato di dosi di crack, non considerate tuttavia ai fini della relativa qualificazione: si consideri la stringata indicazione contenuta terzo capoverso di pagina 12) e mezzo panetto. 4.In linea con quanto messo in evidenza dal ricorso, tuttavia, tale conclusione, a volerne seguire l'abbrivio in punto dì diritto, appare inficiata non solo da decisive carenze argomentative ma anche da insanabili contraddizioni con gli stessi parametri di giudizio adottati dalla Corte del merito nel valutare gli altri fatti compresi nella regiudicanda. 4.1. Di certo, la sentenza impugnata ha inteso ascrivere un rilievo assorbente al valore ponderale della sostanza di volta in volta considerata dalle singole condotte in contestazioni. In questa cornice, tuttavia, non viene precisato quale fosse il peso effettivo della sostanza considerata nel secondo e nel terzo capo di imputazione: in particolare non si chiarisce se i relativi panetti esorbitavano il peso dei 100 grammi ordinariamente riscontrato, aspetto, nel caso, implicitamente confermato dalle valutazioni rese nel rintracciare il fatto più grave ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen (individuato nel capo 1 della rubrica, che riguardava per l'appunto l'acquisito di 100 grammi di hashish). Né, ancora, si chiarisce, per il tramite di una ragionata argomentazione, in forza di quale criterio si è sovvertito il giudizio di disvalore reso in primo grado in relazione al capo 7), relativo all'acquisto di crack per 80 euro, ritenuto dal Giudice dell'udienza preliminare il fatto, tra quelli giudicati, più grave ai sensi dell'art 81, comma 2 , cod. pen. e ora riqualificato nei termini di cui al comma 5 del citato art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ( così da renderlo per forza di cose recessivo rispetto a quelli portati dai primi tre capi della rubrica). 4.2. Ben più decisamente, la Corte del merito è entrata in immediata contraddizione con altri momenti valutativi resi nel corpo della medesima statuizione e segnatamente con quanto ritenuto per il capo 4 (che riguardava 40 grammi di hashish ma al contempo anche dosi imprecisate di crack) e in termini di ancor più marcata evidenza con il capo 5 (la cui contestazione aveva ad oggetto 98 grammi dì hashísh): condotte all'evidenza connotate, soprattutto quest'ultima, da un portato essenzialmente analogo rispetto ai fatti considerati dai primi tre capi, avuto riguardo al medesimo parametro di giudizio ritenuto assorbente dalla stessa sentenza impugnata. 4.3. L'evidente distonia ditali ultime valutazioni rispetto alle stesse coordinate espresse in sentenza nel procedere alla corretta configurazione dei fatti contestati, impone non solo l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua ma favorisce, al contempo, già in questa sede, l'immediata riconduzione anche dei fatti di cui ai primi tre capi di imputazione all'alveo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in un quadro di complessiva unitarietà della relativa operazione di qualificazione secondo le medesime linee di giudizio tracciate dalla Corte del merito. Di qui il rinvio ad altra sezione della Corte del merito competente per la sola rideterminazione della pena, ferma la già consolidata responsabilità penale per i fatti compresi nella regiudicanda ascritti alla ricorrente. P.Q.M. Qualificati i fatti contestati ai capi 1), 2) e 3) nel reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di di Palermo per la rideterminazione della pena. Visto l'art.624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide