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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06828/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 6.2.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 56, 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p., insistendo per la rituale comunicazione della offerta di risarcimento del danno derivante da reato ad opera dell'imputato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure del tutto generiche e manifestamente infondate, posto che la corte territoriale, nell'evidenziare come ai fini della integrazione della invocata circostanza attenuante non sia sufficiente la manifestazione di volontà risarcitoria, dovendo intervenire l'indennizzo in limine litis, quantomeno mediante offerta reale, ha reso una decisione in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, c.p., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo, nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Rv. 265831; Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 6.2.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 56, 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p., insistendo per la rituale comunicazione della offerta di risarcimento del danno derivante da reato ad opera dell'imputato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure del tutto generiche e manifestamente infondate, posto che la corte territoriale, nell'evidenziare come ai fini della integrazione della invocata circostanza attenuante non sia sufficiente la manifestazione di volontà risarcitoria, dovendo intervenire l'indennizzo in limine litis, quantomeno mediante offerta reale, ha reso una decisione in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, c.p., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo, nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Rv. 265831; Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
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