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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 1956

Cassazione n. 08949/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ' 1,-y1 rY1-1 i ) uslit-941--diferrsur-e 15..)---) ,"j"3 (---**3 ) (24 -03 b 3 V-) c [OSCURATO:PERSONA] Con atto pervenuto in data 27/10/2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del tribunale di Caltanissetta del 16/06/2022, dichiarandosi difensore e procuratore speciale, senza allegare la procura speciale che non è stata rinvenuta agli atti.

Come affermato dalle sezioni unite nella sentenza Celso (n. 12.603 del 2016)il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga.

La rinuncia in assenza di procura speciale non può pertanto consiaPP-3m t essere considerata valida.

Il ricorso che lamenta vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria con riguardo ai contestati reati di estorsione e alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è palesemente inammissibile per totale aspecificità dei motivi e perché versato in fatto.

All'indagato è contestato di essersi messo a disposizione dei fratelli Stanzù, la cui caratura criminale era emersa già in passato a seguito del loro coinvolgimento in numerosi procedimenti penali, alcuni dei quali aventi ad oggetto l'infiltrazione nel territorio siciliano delle cosiddette agromafie, e di avere assunto il ruolo di loro emissario, facendosi portavoce delle minacce interessate alle parti offese.

I motivi proposti, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, sono genericamente sviluppati sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dal giudice del riesame.

Statuizioni sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo sia in punto di gravità indiziaria che del metodo mafioso in relazione ai quali il ricorrente ha svolto generiche censure, tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte e senza che l'apporto motivazionale del provvedimento impugnato abbia formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1-ter disp.

Att.

Cod. proc. pen.

Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore idente Giovanna VERGA Giovanni TALLEVI t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ' 1,-y1 rY1-1 i ) uslit-941--diferrsur-e 15..)---) ,"j"3 (---**3 ) (24 -03 b 3 V-) c [OSCURATO:PERSONA] Con atto pervenuto in data 27/10/2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del tribunale di Caltanissetta del 16/06/2022, dichiarandosi difensore e procuratore speciale, senza allegare la procura speciale che non è stata rinvenuta agli atti. Come affermato dalle sezioni unite nella sentenza Celso (n. 12.603 del 2016)il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. La rinuncia in assenza di procura speciale non può pertanto consiaPP-3m t essere considerata valida. Il ricorso che lamenta vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria con riguardo ai contestati reati di estorsione e alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è palesemente inammissibile per totale aspecificità dei motivi e perché versato in fatto. All'indagato è contestato di essersi messo a disposizione dei fratelli Stanzù, la cui caratura criminale era emersa già in passato a seguito del loro coinvolgimento in numerosi procedimenti penali, alcuni dei quali aventi ad oggetto l'infiltrazione nel territorio siciliano delle cosiddette agromafie, e di avere assunto il ruolo di loro emissario, facendosi portavoce delle minacce interessate alle parti offese. I motivi proposti, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, sono genericamente sviluppati sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dal giudice del riesame. Statuizioni sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo sia in punto di gravità indiziaria che del metodo mafioso in relazione ai quali il ricorrente ha svolto generiche censure, tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte e senza che l'apporto motivazionale del provvedimento impugnato abbia formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1-ter disp. Att. Cod. proc. pen. Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore idente Giovanna VERGA Giovanni TALLEVI t [OSCURATO:PERSONA]
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