CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 27805/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1038-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2854/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2018 R.G.N. 2319/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1038/2019 Cron. Rep. Ud.09/10/2024 CC - che, con sentenza del 15 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Aviazione Civile - ENAC, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, dipendente dell’Ente assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione, a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio maturata in relazione all’impiego in termine presso il medesimo Ente quale ingegnere aeronautico con inquadramento nella I qualifica professionale I livello economico e per l’effetto l’attribuzione dalla data di assunzione a tempo indeterminato del II livello economico e degli avanzamenti successivi che avrebbe ottenuto ove, se correttamente inquadrato, avesse potuto partecipare alle procedure all’uopo indette, con condanna dell’Ente al pagamento delle relative differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la norma relativa alla stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, l. n. 296/2006 deve essere interpretata in senso conforme alla normativa UE ovvero in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in relazione al riconoscimento dell’anzianità di servizio ed alle sue implicazioni giuridiche ed economiche giungendo a ritenere pienamente fondata nell’an e nel quantum la domanda dell’istante ; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ENAC, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Foti; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’Ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. !, comma 519, l. n. 296/2006 e 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, imputa alla Corte territoriale l’aver disatteso l’indirizzo interpretativo espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica in merito alla procedura di stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni, secondo cui l’assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della procedura di stabilizzazione, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell’anzianità di servizio; - che il motivo risulta infondato alla luce degli orientamenti accolti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue e di questa stessa Corte cui la Corte territoriale si è doverosamente conformata, valendo tali orientamenti a vanificare le tesi sostenutadall’Ente ricorrente circa la violazione da parte della pronunzia delle norme interne di legge e di contratto che regolano la fattispecie, per aver sancito, appunto in materia di periodi di anzianità, che “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori a tempo indeterminato il fatto che questa differenza sia prevista da una norma generale ed astratta quale una legge od un contratto collettivo”; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, ove il relativo versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovu