CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catanzaro, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 4 ottobre 2017 dal Tribunale di Cosenza ha ribadito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di ricettazione di un assegno bancario di provenienza furtiva e ha riconosciuto il suo favore il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: vizio di motivazione poiché la sentenza fa confusione tra il delitto di ricettazione contestato all'imputato e la condotta ormai abrogata già contemplata dall'articolo 647 cod.pen. e afferma che lo smarrimento dell'assegno trovato in possesso dell'imputato non può avere riflessi sulla configurabilità del reato di ricettazione, poiché si tratta di fatti accaduti nel 2010 prima dell'abrogazione del reato previsto dall'articolo 647 codice penale. Lamenta il ricorrente che al contrario il giudice ha l'obbligo di rilevare che il reato presupposto è stato successivamente abrogato e che pertanto non sussiste il delitto di ricettazione. Vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato che viene desunta dall'omessa spiegazione da parte dell'imputato dell'origine del possesso. Vizio di motivazione in ordine alla omessa qualificazione della condotta ascritta all'imputato come truffa, nonostante questi abbia utilizzato l'assegno smarrito per effettuare un pagamento. Vizio di motivazione in ordine al ritenuto luogo di consumazione del delitto di ricettazione poiché nel caso di specie l'istruttoria non ha mai chiarito le circostanze di tempo e di luogo in cui l'imputato avrebbe acquisito il possesso dell'assegno. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente infatti reitera le censure già sollevate con i motivi di appello ai quali la corte ha fornito esaustiva e congrua risposta, corretta in punto di fatto e di diritto. In ordine al primo motivo di censura vanno condivise le osservazioni della corte che ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la ricettazione di un bene provento del reato di appropriazione di cosa smarrita conserva rilevanza penale trattandosi di fatti accaduti nel 2010; in ordine al secondo motivo di ricorso la corte ha evidenziato come l'imputato ha negato di essere entrato in possesso dell'assegno e non ha pertanto fornito alcuna spiegazione circa l'origine del bene, così dimostrando la chiara volontà di nascondere la sua provenienza, nella consapevolezza del suo carattere illecito. A ciò si aggiunga che dalla sentenza di appello emerge che il teste Morabito ha riferito che l'imputato aveva sostenuto che l'assegno era stato spiccato dalla sua compagna e ciò conferma ulteriormente la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita dell'assegno. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché nel caso di specie la truffa eventualmente concorre con la ricettazione che, come correttamente esposto dalla corte di appello, è condotta che precede l'utilizzo fraudolento dell'assegno di provenienza illecita e prescinde da questo. Quanto al luogo di consumazione del reato la corte ha correttamente ritenuto che il luogo di consumazione coincide con quello in cui l'autore entrato in possesso del bene ricettato e nel caso di specie ha indicato Cosenza. Va osservato peraltro che il difensore non ha formulato alcuna eccezione in merito alla competenza territoriale del Tribunale di Cosenza e non è dato conoscere a che fine solleva tale censura, che non risulta supportata da adeguato interesse e deve pertanto ritenersi inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]