CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 1988
Cassazione n. 26599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/03/1988 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Patti del 22 novembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2- bis e 2-sexies C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 191 e ss. cod. proc. pen. e vizio di motivazione per erronea valutazione degli elementi probatori a carico del Rakipi. 2.2. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.3. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Violazione dell'art. 222 C.d.S. e vizio di motivazione, in ragione dell'appli- cazione della revoca della patente di guida (anziché della sospensione), sanzione da ritenersi eccessiva alla luce della lieve entità dell'eventuale lesione cagionata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è generico. Il ricorrente si limita a dolersi della carenza dell'impianto probatorio illustrato nella sentenza impugnata e dell'erronea valutazione degli elementi acquisiti all'esito dell'istruttoria dibattimentale, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. g./ 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. • Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivo, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, il comportamento incosciente dell'imputato, po- stosi alla guida dell'autovettura nonostante il proprio stato di grave alterazione alco- lica, per cui solo in ragione di circostanze fortunose non si erano determinate ben più gravi conseguenze. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente fornisce una prospettazione alternativa della vicenda criminosa ri- spetto a quella esposta nella sentenza impugnata, contrastante con le risultanze pro- cessuali. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segna- lato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petti- nelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi prece- denti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce degli elementi valutati per denegare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. e dell'assenza di elementi positivi valorizzabili in favore dell'imputato. Il ricorrente si limita ad evidenziare il proprio stato di incensuratezza, elemento di per sé insufficiente a riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nella fattispecie in esame, trattandosi di reato aggravato ex art. 186, comma 2- bis, C.d.S. ricorre un'ipotesi di revoca obbligatoria della patente di guida. Peraltro, l'organo giudicante ha correttamente richiamato il principio espresso da questa Corte, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità co- stituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispon- dente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all'art. 222 cod. strada, e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attual- mente vigenti (Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Zappalorto, Rv. 280951). 5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so