CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 43503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/4/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il proposto ricorso è manifestamente infondato poiché ripropone il tema della prescrizione del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. a fronte di giudicato parziale sulla responsabilità in esito alla sentenza del 29/10/2019 della Seconda Sezione penale di questa Corte che aveva disposto annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Malventi, Rv. 274828); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]