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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 04901/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18/12/2020 la Corte d'appello di Messina, riqualificato il fatto attribuito a [OSCURATO:PERSONA] come appropriazione indebita, ha rideterminato la pena inflitta, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA].

2. Viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato e al superamento della soglia del ragionevole dubbio, sottolineando che la Panarello, a seguito della sottoscrizione da parte del Tracuzzi della scrittura privata con la quale le «lasciava tutti i suoi averi» aveva legittimamente ritenuto di poter disporre del bene al quale si riferisce il capo di imputazione, ossia un carretto siciliano artigianale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Al riguardo, si osserva, sul piano oggettivo, che la Corte territoriale non poteva limitarsi ad un'interpretazione perplessa quanto al contenuto del negozio ["... le parole utilizzate ('dichiaro di lasciare tutti i miei averi') fanno pensare ad una disposizione testamentaria e non a una donazione], ma aveva il dovere di condurre un esame del testo proprio alla luce delle ragioni che avevano indotto il Tracuzzi al compimento dell'atto.

E pertanto i giudici di merito avrebbero dovuto argomentare -nella prospettiva della verifica degli elementi costitutivi del reato attribuito alla Panarello - in ordine alla natura del negozio (se inter vivos o programmaticamente destinato a produrre i suoi effetti dopo la morte del disponente) e, nel primo caso, interrogarsi sulla stessa esistenza di un intento di liberalità (giacché non tutti gli atti a titolo gratuito costituiscono donazioni).

Inoltre, anche sul piano soggettivo - e sempre a valle dell'interpretazione della volontà delle parti e della validità o non sul piano formale del negozio -, è rimasta del tutto inesplorata la verifica della consapevolezza dell'imputata di disporre di beni altrui e di perseguire un ingiusto profitto (v., per alcune indicazioni sul dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 - 0), dal momento che il tentativo del Tracuzzi, per il tramite della sorella nominata procuratrice speciale, di tornare in possesso dei beni non dimostra affatto la coscienza della Panarello di non essere legittimata ad alienare i beni oggetto dell'atto sopra indicato.

Per le superiori ragioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , t CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/12/2020 la Corte d'appello di Messina, riqualificato il fatto attribuito a [OSCURATO:PERSONA] come appropriazione indebita, ha rideterminato la pena inflitta, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato e al superamento della soglia del ragionevole dubbio, sottolineando che la Panarello, a seguito della sottoscrizione da parte del Tracuzzi della scrittura privata con la quale le «lasciava tutti i suoi averi» aveva legittimamente ritenuto di poter disporre del bene al quale si riferisce il capo di imputazione, ossia un carretto siciliano artigianale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Al riguardo, si osserva, sul piano oggettivo, che la Corte territoriale non poteva limitarsi ad un'interpretazione perplessa quanto al contenuto del negozio ["... le parole utilizzate ('dichiaro di lasciare tutti i miei averi') fanno pensare ad una disposizione testamentaria e non a una donazione], ma aveva il dovere di condurre un esame del testo proprio alla luce delle ragioni che avevano indotto il Tracuzzi al compimento dell'atto. E pertanto i giudici di merito avrebbero dovuto argomentare -nella prospettiva della verifica degli elementi costitutivi del reato attribuito alla Panarello - in ordine alla natura del negozio (se inter vivos o programmaticamente destinato a produrre i suoi effetti dopo la morte del disponente) e, nel primo caso, interrogarsi sulla stessa esistenza di un intento di liberalità (giacché non tutti gli atti a titolo gratuito costituiscono donazioni). Inoltre, anche sul piano soggettivo - e sempre a valle dell'interpretazione della volontà delle parti e della validità o non sul piano formale del negozio -, è rimasta del tutto inesplorata la verifica della consapevolezza dell'imputata di disporre di beni altrui e di perseguire un ingiusto profitto (v., per alcune indicazioni sul dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 - 0), dal momento che il tentativo del Tracuzzi, per il tramite della sorella nominata procuratrice speciale, di tornare in possesso dei beni non dimostra affatto la coscienza della Panarello di non essere legittimata ad alienare i beni oggetto dell'atto sopra indicato. Per le superiori ragioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , t CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA
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