CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07414/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marco PATARNELLO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (coniuge del proposto), di ammissione alla procedura di prevenzione, quale terzo interessato alla restituzione dei frutti degli immobili oggetto di misura di prevenzione patrimoniale, " cui era stata demandata la restituzione con espressa richiesta di quantificazione al giudice delegato". 2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, enunciato nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen., con cui denuncia erronea applicazione dell'art. 23 del D. Igs. n. 159/2011, e correlati vizi della motivazione, per avere il Tribunale compresso il diritto della ricorrente a partecipare autonomamente al procedimento prevenzionale, in quanto portatrice dell'interesse a far valere la propria buona fede e l'incolpevole affidamento, essendo "pienamente dimostrata la propria effettiva titolarità/disponibilità del bene dal momento dell'acquisto a quello della applicazione della misura patrimoniale." [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 1.11 ricorso censura il provvedimento assunto all'udienza del 4.7.24 dal Tribunale di S. Maria C.V., con il quale la ricorrente non è stata ammessa a partecipare alla procedura prevenzionale a carico del coniuge, non essendo stata ritenuta terzo interessato e, nel denunciare la violazione dell'art. 23 del DIgs 159/2011, pone a sostegno del ricorso la semplice circostanza del rapporto di coniugio con il proposto, asseritamente, in regime di comunione legale. 2. Nondimeno, la prospettazione difensiva non risulta in alcun modo documentata con riguardo all'affermato regime di comunione legale, in relazione al quale non è dato conoscere se e da quando esso sia stato instaurato dai coniugi Piccirillo - Lucariello, informazione rilevante al fine di valutare la fondatezza della posizione autonomamente legittimante a partecipare alla procedura in virtù di eventuali titoli reali eventualmente esistenti sui beni oggetto della procedura prevenzionale. 3.In realtà, il ricorso non rispetta il requisito dell'autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 27007101; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Rv. 265053) anche sotto tale ultimo profilo, giacchè manca finanche la sola prospettazione dell'esistenza in capo alla Lucariello di uno specifico diritto di proprietà o di comproprietà o di altro diritto reale o personale di godimento o di diritto reale di garanzia sui beni sequestrati. Sicchè, il mero legame coniugale con il Piccirillo non consente di ritenere integrata in capo alla ricorrente una posizione autonomamente legittimante a partecipare alla procedura, in difetto della allegazione di titoli reali vantati sui beni in sequestro. 4.Deve anche darsi atto che il ricorso non fornisce alcun chiarimento in ordine al rilevante pregresso giudiziario al quale fa riferimento il provvedimento impugnato, dal quale emerge che, già in relazione al procedimento principale, il ricorso della Lucariello era stato dichiarato inammissibile, e che il suo interesse a intervenire, asseritamente legato alla posizione di socio della società '[OSCURATO:PERSONA]', era stato escluso dalla Corte di cassazione, la quale avrebbe trattato i canoni maturati in corso di esecuzione alla stregua di frutti civili e non anche di proventi societari. 5. Il ricorso, invero, non espone con chiarezza ed in modo adeguato le ragioni legittimanti la partecipazione al procedimento, non allega pregressi provvedimenti analoghi, né spiega quale è il titolo legittimante in virtù del quale chiede di partecipare alla procedura di prevenzione (diritto reale o di godimento etc.), neppure fornendo un principio di prova in merito all'effettività del regime di comunione coniugale dei beni. Cosicchè, non si consente alla Corte di cassazione di valutare, cognita causa, il motivo di ricorso, neppure sotto il profilo della sussistenza di un diritto reale sui beni oggetto di prevenzione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R