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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 23300/2022

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nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi nel procedimento instaurato nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 20 settembre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi, quale Giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, revocava l'applicazione della sanzione sostitutiva di ottantadue giorni di lavoro di pubblica utilità concessa a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 7 settembre 2018, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 20 aprile 1992, n. 285. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, contestualmente, ripristinava la pena originariamente irrogata a [OSCURATO:PERSONA], quantificata in due mesi, venti giorni di arresto e 667,00 euro di ammenda, disponendo la sospensione condizionale della pena ripristinata.

2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 163 cod. pen. e 666 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione lodigiano non aveva tenuto conto del fatto che era stato lo stesso Papetti a richiedere in fase di cognizione l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, precludendosi la possibilità di vedersi concedere la sospensione condizionale della pena, nella consapevolezza che l'eventuale violazione degli obblighi assunti con tale misura sostitutiva ne avrebbe comportato la revoca.

Si deduceva, al contempo, che nel disporre la sospensione condizionale della pena, peraltro mai richiesta dal condannato, veniva esercitato un potere d'ufficio, che, in fase esecutiva, era attivabile solo ai sensi degli artt. 671 e 673 cod. proc. pen., ostando al riconoscimento del beneficio sospensivo concesso al ricorrente i limiti derivanti dal giudicato formatosi con la definitività della sentenza di condanna.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che il principio generale di intangibilità del giudicato, che comporta l'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di modificare le statuizioni adottate in sede di cognizione, definitive in quanto non più soggette a impugnazione ordinaria, può essere derogato solo sulla base di specifiche previsioni normative.

Ne discende che il giudice dell'esecuzione può autonomamente concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto in casi espressamente previsti dalla legge.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo intervenuta, secondo cui il giudice dell'esecuzione «nel procedere alla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità [...] ed al conseguente ripristino della pena originariamente sostituita in sede di cognizione, non può contestualmente disporre la sospensione condizionale della pena ripristinata, ostandovi, in difetto di un'espressa disposizione di legge in tal senso, l'intangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 21547 del 06/07/2020, Valente, Rv. 279372-01).

Pertanto, in sede esecutiva, al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla legge, non è giustificabile alcun intervento sul giudicato ormai formatosi e deve, quindi, escludersi il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non applicata dal giudice della cognizione, dopo che il condannato ha optato per l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Deve, infatti, ribadirsi non solo il principio che il procedimento di esecuzione non può essere utilizzato per ottenere, in via surrogatoria, provvedimenti che il giudice della cognizione avrebbe potuto adottare, se tempestivamente richiesti (Sez. 1, n. 8262 del 08/01/2019, Campelli, Rv. 275658-01), ma anche il principio secondo cui l'istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 implica la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, stante l'incompatibilità funzionale dei due istituti (Sez. 4, n. 30365 del 02/07/2015, Zancheddu, Rv. 264324-01).

Ne deriva conclusivamente che il Giudice dell'esecuzione lodigiano, dopo avere disposto la revoca dei lavori di pubblica utilità e ripristinato il trattamento sanzionatorio originariamente irrogato a [OSCURATO:PERSONA] nel processo di cognizione, non poteva concedere la sospensione condizionale della pena, non rientrando il caso di specie nel novero delle ipotesi in cui siffatto beneficio è concedibile in executivis.

3. Le considerazioni impongono l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, con il conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, relativamente alla sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], che deve essere eliminata.

Consegue, infine, a tali statuizioni la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, competente per l'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi nel procedimento instaurato nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 20 settembre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi, quale Giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, revocava l'applicazione della sanzione sostitutiva di ottantadue giorni di lavoro di pubblica utilità concessa a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 7 settembre 2018, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 20 aprile 1992, n. 285. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, contestualmente, ripristinava la pena originariamente irrogata a [OSCURATO:PERSONA], quantificata in due mesi, venti giorni di arresto e 667,00 euro di ammenda, disponendo la sospensione condizionale della pena ripristinata. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 163 cod. pen. e 666 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione lodigiano non aveva tenuto conto del fatto che era stato lo stesso Papetti a richiedere in fase di cognizione l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, precludendosi la possibilità di vedersi concedere la sospensione condizionale della pena, nella consapevolezza che l'eventuale violazione degli obblighi assunti con tale misura sostitutiva ne avrebbe comportato la revoca. Si deduceva, al contempo, che nel disporre la sospensione condizionale della pena, peraltro mai richiesta dal condannato, veniva esercitato un potere d'ufficio, che, in fase esecutiva, era attivabile solo ai sensi degli artt. 671 e 673 cod. proc. pen., ostando al riconoscimento del beneficio sospensivo concesso al ricorrente i limiti derivanti dal giudicato formatosi con la definitività della sentenza di condanna. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il principio generale di intangibilità del giudicato, che comporta l'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di modificare le statuizioni adottate in sede di cognizione, definitive in quanto non più soggette a impugnazione ordinaria, può essere derogato solo sulla base di specifiche previsioni normative. Ne discende che il giudice dell'esecuzione può autonomamente concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto in casi espressamente previsti dalla legge. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo intervenuta, secondo cui il giudice dell'esecuzione «nel procedere alla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità [...] ed al conseguente ripristino della pena originariamente sostituita in sede di cognizione, non può contestualmente disporre la sospensione condizionale della pena ripristinata, ostandovi, in difetto di un'espressa disposizione di legge in tal senso, l'intangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 21547 del 06/07/2020, Valente, Rv. 279372-01). Pertanto, in sede esecutiva, al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla legge, non è giustificabile alcun intervento sul giudicato ormai formatosi e deve, quindi, escludersi il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non applicata dal giudice della cognizione, dopo che il condannato ha optato per l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Deve, infatti, ribadirsi non solo il principio che il procedimento di esecuzione non può essere utilizzato per ottenere, in via surrogatoria, provvedimenti che il giudice della cognizione avrebbe potuto adottare, se tempestivamente richiesti (Sez. 1, n. 8262 del 08/01/2019, Campelli, Rv. 275658-01), ma anche il principio secondo cui l'istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 implica la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, stante l'incompatibilità funzionale dei due istituti (Sez. 4, n. 30365 del 02/07/2015, Zancheddu, Rv. 264324-01). Ne deriva conclusivamente che il Giudice dell'esecuzione lodigiano, dopo avere disposto la revoca dei lavori di pubblica utilità e ripristinato il trattamento sanzionatorio originariamente irrogato a [OSCURATO:PERSONA] nel processo di cognizione, non poteva concedere la sospensione condizionale della pena, non rientrando il caso di specie nel novero delle ipotesi in cui siffatto beneficio è concedibile in executivis. 3. Le considerazioni impongono l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, con il conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, relativamente alla sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], che deve essere eliminata. Consegue, infine, a tali statuizioni la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, competente per l'esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina. Si comunichi al Procuratore della Repubblica pres