CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01333/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21277- 20 23 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 304/2023 della CORTE D'APPELLO di LECCE , pubblicatail 29/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2023n.21277 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 2 - rilevato che: - con sentenza n. 304/2023 , la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1254/2018 con cui il Tribunale di Brindisi aveva rigettato la domanda da lei proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., di cui era socia, quale assegnataria di un appartamento e di [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori di costruzione ; ella aveva chiesto la dichiarazione di nullità dell’atto pubblico di assegnazione in suo favore dell’appartamento della cooperativa, per difetto di conformità dell’immobile alle risultanze catastali (art. 29 l.82/1985) e al capitolato di appalto, nonché l’accertamento della esistenza di numerosi vizi, con riserva di separato giudizio per il risarcimento dei danni; - in particolare, per quel che qui rileva, la Corte d’appello, dopo aver rilevato che la sentenza era stata depositata il 28.8.2018, ha ritenuto che il termine semestrale ex art. 3 2 7 cod. proc. civ. fosse venuto a scadere il 28.2.2019, ultimo giorno del sesto mese successivo (detratto il periodo disospensione feriale), mentre l’atto di appello era stato notificato per posta elettronicacertificata soltanto il successivo 1.3.2019; -avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese; considerato che: - con il primo motivo, Conce tt a Ligorio ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1 della legge 742/69, come modificato dall’art. 16 della legge 162/2014 e dell’art. 155 cod. proc. civ. in relazione all’art. 337 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello individuato erroneamente il termine iniziale di sei mesi per l’impugnazione della sentenza, in Ric. 2023n.21277 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 3 - mancanza di sua notificazione, non nel 1 ° settembre, ma nel giorno della pubblicazione, seppure avvenuta in periodo di sospensione feriale; -il motivo è fondato. Questa Corte ha già stabilito che in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969; secondo questa norma, come modificata dall'articolo 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il decorsodel termine, se ha inizio durante il periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni annoe questo giorno deve essere computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, cod. proc. civ., non ex numero, bensì ex nominatione dierum, spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell'anno successivo(da ultimo, v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 14147 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); - la notifica dell’appello è avvenuta il primo marzo (quindi nell’ultimo giorno utile del termine decadenziale), sicché l’impugnazione si sarebbe dovuta consideraretempestiva; - l’accoglimento del primo motivo implica la cassazione della sentenza impugnata e l’assorbimento del secondo motivo con cui la ricorrente ha lamentato l’omesso esame in merito delle censure formulate in appello, riproponendole; -la sentenza impugnata deve, perciò , essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per il prosieguo del giudizio, con la statuizione sugli altri motivi di gravame e Ric. 2023n.21277 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 4 - provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorsoe dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Lecce,in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di con