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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 23574/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8570-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANZI; -controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 448/2021 della CORTE d’APPELLO di LECCE, depositata il 30/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 30 dicembre 2021, n. 448, che ha rigettato il gravame proposto dalle ricorrenti, confermando la sentenza di primo grado.

2. [OSCURATO:PERSONA], madre delle ricorrenti, aveva chiamato in giudizio il figlio [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Taranto di dichiarare l’inefficacia di un atto pubblico, con il quale aveva apparentemente venduto al figlio una unità immobiliare, stante la simulazione della corresponsione del prezzo di vendita, indicato in contratto in euro 60.000, da parte di Carenza, che aveva versato sul conto della madre somme di denaro già appartenenti alla medesima.

Il Tribunale di Taranto ha rigettato la domanda, ritenendo non provata la simulazione della vendita, in mancanza di prova dell’accordo simulatorio, ossia della controdichiarazione, non potendo tale accordo provarsi per testimoni, ed essendo comunque emerso, dalla documentazione bancaria prodotta dall’attrice e dall’interrogatorio formale dei convenuti, che il pagamento del prezzo era effettivamente avvenuto.

3. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in un motivo, chelamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nullità della sentenza per difetto di valutazione delle prove ed erronea valutazione dell’art. 116 c.p.c., nonché violazione dell’art. 1323 c.c. per difetto di motivazione in relazione all’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove testimoniali”: la Corte d’appello è “incorsa in un palese vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale e per omessa ammissione di consulenza contabile e bancaria, entrambe necessarie a dimostrare [..] circostanze tali da invalidare [..] l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito”.

Il ricorso è inammissibile.

Le ricorrenti, dopo avere premesso nozioni generali in materia di simulazione (paragrafi da 8 a 11 del ricorso), sostengono che, “rapportato il tutto al caso di specie, appare chiaro come la prova per testi della vendita simulata, di per sé ammissibile, nonché la consulenza contabile e bancaria”, avrebbero consentito di fornire la prova della simulazione del contratto stante la illiceità della causa ex art. 1342 c.c. e la simulazione della corresponsione del prezzo exart. 1414 c.c.

A prescindere dal richiamo in rubrica di un parametro (l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie, il motivo non si rapporta con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte d’appello ha infatti ampiamente argomentato il rigetto del motivo di gravame che lamentava la mancata ammissione della consulenza d’ufficio di tipo contabile e bancaria (v. le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Quanto alla prova per testimoni – peraltro so lo genericamente richiamata senza alcuna specificazione al riguardo – non risulta né dalla sentenza impugnata né dalla stessa esposizione dei motivi riportata dalle ricorrenti al par. 5 del ricorso che la mancata ammissione sia stata censurata in appello, così che correttamente il giudice d’appello nulla ha detto al riguardo.

2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrent i in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.800 , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Anzi che si è dichiarato antistatario.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8570-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANZI; -controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 448/2021 della CORTE d’APPELLO di LECCE, depositata il 30/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 30 dicembre 2021, n. 448, che ha rigettato il gravame proposto dalle ricorrenti, confermando la sentenza di primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], madre delle ricorrenti, aveva chiamato in giudizio il figlio [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Taranto di dichiarare l’inefficacia di un atto pubblico, con il quale aveva apparentemente venduto al figlio una unità immobiliare, stante la simulazione della corresponsione del prezzo di vendita, indicato in contratto in euro 60.000, da parte di Carenza, che aveva versato sul conto della madre somme di denaro già appartenenti alla medesima. Il Tribunale di Taranto ha rigettato la domanda, ritenendo non provata la simulazione della vendita, in mancanza di prova dell’accordo simulatorio, ossia della controdichiarazione, non potendo tale accordo provarsi per testimoni, ed essendo comunque emerso, dalla documentazione bancaria prodotta dall’attrice e dall’interrogatorio formale dei convenuti, che il pagamento del prezzo era effettivamente avvenuto. 3. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo, chelamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nullità della sentenza per difetto di valutazione delle prove ed erronea valutazione dell’art. 116 c.p.c., nonché violazione dell’art. 1323 c.c. per difetto di motivazione in relazione all’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove testimoniali”: la Corte d’appello è “incorsa in un palese vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale e per omessa ammissione di consulenza contabile e bancaria, entrambe necessarie a dimostrare [..] circostanze tali da invalidare [..] l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito”. Il ricorso è inammissibile. Le ricorrenti, dopo avere premesso nozioni generali in materia di simulazione (paragrafi da 8 a 11 del ricorso), sostengono che, “rapportato il tutto al caso di specie, appare chiaro come la prova per testi della vendita simulata, di per sé ammissibile, nonché la consulenza contabile e bancaria”, avrebbero consentito di fornire la prova della simulazione del contratto stante la illiceità della causa ex art. 1342 c.c. e la simulazione della corresponsione del prezzo exart. 1414 c.c. A prescindere dal richiamo in rubrica di un parametro (l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie, il motivo non si rapporta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello ha infatti ampiamente argomentato il rigetto del motivo di gravame che lamentava la mancata ammissione della consulenza d’ufficio di tipo contabile e bancaria (v. le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Quanto alla prova per testimoni – peraltro so lo genericamente richiamata senza alcuna specificazione al riguardo – non risulta né dalla sentenza impugnata né dalla stessa esposizione dei motivi riportata dalle ricorrenti al par. 5 del ricorso che la mancata ammissione sia stata censurata in appello, così che correttamente il giudice d’appello nulla ha detto al riguardo. 2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrent i in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.800 , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Anzi che si è dichiarato antistatario. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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