CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi; Ritenuto che i medesimi, contenuti in unico atto, non risultano manifestamente infondati, né sotto altro aspetto inammissibili, in relazione all'omessa definizione delle questioni poste in cognizione e riguardanti il riconoscimento della disciplina della continuazione; che va per l'effetto dichiarata, a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato nel frattempo maturata, per decorso del termine massimo di legge; che la sentenza impugnata deve essere per l'effetto annullata senza rinvio per tale causa; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/