CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10466/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 50806/2021 depositata il03/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’opposizione avverso il precedente provvedimento dello stesso ufficio, con cui era stato denegato l’indennizzo per irragionevole durata del processo invocato da [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un procedimento penale nel quale egli era stato coinvolto in veste di imputato, che si era concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Sia in primo, che in secondo grado, è stata applicata la presunzione di assenza di pregiudizio stabilita dall’art. 2, comma 2 sexies, della legge n. 89 del 2001. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente proposta: “INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’opposizione avverso il precedente provvedimento dello stesso ufficio, con cui era stato denegato l’indennizzo per irragionevole durata del processo invocato da [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un procedimento penale nel quale egli era stato coinvolto in veste di imputato, che si era concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Sia in primo, che in secondo grado, è stata applicata la presunzione di assenza di pregiudizio stabilita dall’art. 2, comma 2 sexies, della legge n. 89 del 2001. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Ministero dellaGiustizia. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2, comma 2 sexies, della legge n. 89 del 2001, e l’illegittimità della motivazione fornita dalla Corte di Appello, perché quest’ultima non avrebbe considerato che egli aveva invocato l’assoluzione con formula piena, impugnando, proprio per tale motivo, la sentenza di primo grado, di accertamento dell’intervenuta prescrizione del reato, sia in appello che in cassazione, in entrambi i casi con esito negativo. Ad avviso del ricorrente, la sua condotta processuale dimostrerebbe il pregiudizio sofferto: la proposizione di ben due gravami per invocare l’assoluzione nel merito, infatti, evidenzierebbe, da un lato, l’assenza di strategie difensive dilatorie, e, dall’altro lato, l’intento di coltivare il giudizio proprio per conseguire la formula assolutoria piena. In subordine, il ricorrente propone questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 sexies, suindicato, per irragionevole disparità di trattamento, rispetto a “… tutte le altre innumerevoli ipotesi di estinzione del procedimento per cause diverse dalla prescrizione” e per lesione del diritto di difesa (cfr. pag. 8 del ricorso). La censura, nelle sue diverse articolazioni, è inammissibile. La Corte di Appello ha rilevato, correttamente, che l’art. 2, comma 2 sexies, della legge n. 89 del 2001 introduce una presunzione iuris tantum di assenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nell’ipotesi in cui questo si concluda con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La ratio di tale norma non è –come sembra paventare il ricorrente– quella di prevenire strategie difensive dilatorie, altri essendo gli istituti ed i rimedi a ciò preposti, bensì quella di prendere atto che, nell’ipotesi di prescrizione del reato, il decorso del tempo costituisce elemento oggettivamente favorevole per l’imputato. Quest’ultimo, peraltro, conserva il diritto di dimostrare comunque il suo pregiudizio, trattandosi – come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale–di presunzione iuris tantum, e non iuris et de iure, ma la relativa prova non può che essere rigorosa –non “diabolica”, come sostiene invece il ricorrente– poiché essa deve superare il dato, oggettivo, costituito dal fatto che, nel caso della prescrizione, il decorso del tempo costituisce, nel processo penale, un fatto favorevole, e non dannoso, per l’imputato. Sotto questo profilo, la norma in esame si sottrae alle censure di costituzionalità proposte dal ricorrente, con riferimento alla lesione del diritto di difesa, poiché essa –proprio nella misura in cui ammette comunque la prova, sia pure rigorosa, del danno–non lede la prerogativa di cui anzidetto. Né si pone una questione di legittimità costituzionale in relazione alla dedotta disparità di trattamento, in quanto, nell’ambito del vigente ordinamento, non si ravvisano fattispecie analoghe alla prescrizione, la quale costituisce l’unica ipotesi in cui il decorso del tempo conduce, di per sé solo, all’estinzione del reato. Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, la censura proposta dal ricorrente appare ulteriormente inammissibile per mancata indicazione delle fattispecie concrete rispetto alle quali si porrebbe la disparità di trattamento, posta la genericità, e dunque l’inammissibilità, della formula utilizzata nel ricorso, dianzi riportata. Ciò posto, va osservato che il giudice di merito ha ritenuto che, nel caso di specie, il danno derivante dalla durata del giudizio presupposto non fosse stato dimostrato, né dedotto, dal [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo non attinge adeguatamente la predetta statuizione, poiché il motivo proposto non indica in quale momento, ed in quale modo, la prova specifica richiesta dall’art. 2, comma 2 sexies, della legge n. 89 del 2001 per il superamento della presunzione iuris tantum di essenza del danno sarebbe stata dedotta e fornita nel corso del giudizio di equa riparazione. Dal che deriva l’inammissibilità del ricorso”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto essa è meramente riproduttiva. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors