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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 14623/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia che erroneamente il delitto - che si era sostanziato nell'avere egli attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva depositata alla Capitaneria di Porto di [OSCURATO:PERSONA] di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della patente nautica - non è stato riqualificato in quello, meno grave, di cui all'art. 483 cod. pen.; Ritenuto detto motivo non manifestamente infondato alla luce dei principi ribaditi da Sez.

U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236866 — 01; Considerato, dunque, in via preliminare, con assorbimento degli ulteriori motivi, compreso quello relativo all'art. 131-bis cod. pen. sul quale ha insistito la difesa nella memoria del 7 febbraio 2024, che il reato si è prescritto in data 14 novembre 2019; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia che erroneamente il delitto - che si era sostanziato nell'avere egli attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva depositata alla Capitaneria di Porto di [OSCURATO:PERSONA] di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della patente nautica - non è stato riqualificato in quello, meno grave, di cui all'art. 483 cod. pen.; Ritenuto detto motivo non manifestamente infondato alla luce dei principi ribaditi da Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236866 — 01; Considerato, dunque, in via preliminare, con assorbimento degli ulteriori motivi, compreso quello relativo all'art. 131-bis cod. pen. sul quale ha insistito la difesa nella memoria del 7 febbraio 2024, che il reato si è prescritto in data 14 novembre 2019; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso