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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 13805/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05AUY2U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Firenze del 12 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in ordine ai reati, in continuazione, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, rideterminando la pena a seguito della prescrizione di uno dei reati.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. 2.

Il motivo è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. 2.1 Secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità, l'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art.62, n.4, cod. pen., è applicabile al delitto di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3 - ,n. 10234 del 25/01/2024 Rv. 286034 - 01; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Rv. 270571 - 01).

La Corte, con considerazioni non illogiche, ha ritenuto che il quan-titativo di stupefacente (34,9 grammi), anche in riferimento al numero di dosi ricavabili, non era affatto irrisorio.

Inoltre, il giudice ha correttamente considerato la insidiosità della condotta del ricorrente, dedito allo smercio dello stupefacente sul mercato, mediante il quale appare evidente la mancanza di connotazione in termini di tenuità del lucro potenzialmente perseguibile.

Va inoltre ricordato che in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa. (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097; Sez. 3, n. 10234 del 25/01/ 2024, Rv. 286034).

In virtù di ciò, il giudizio della Corte di appello (che richiama la cospicua quantità di stupefacenti detenuta dall'imputato, tale da procurare un rilevante guadagno) è coerente con le risultanze processuali e non presenta fratture logiche.

23. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso in Roma il 24 marzo 2026 Il Consigliere es nsore La 7rsidhte Lo ediana Donàtella ferranti 1 -11ti-L DEPOS! [OSCURATO:PERSONA] • i6A ,R2o6 Ftweìon., (1/1/15 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05AUY2U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Firenze del 12 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in ordine ai reati, in continuazione, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, rideterminando la pena a seguito della prescrizione di uno dei reati. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. 2. Il motivo è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. 2.1 Secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità, l'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art.62, n.4, cod. pen., è applicabile al delitto di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3 - ,n. 10234 del 25/01/2024 Rv. 286034 - 01; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Rv. 270571 - 01). La Corte, con considerazioni non illogiche, ha ritenuto che il quan-titativo di stupefacente (34,9 grammi), anche in riferimento al numero di dosi ricavabili, non era affatto irrisorio. Inoltre, il giudice ha correttamente considerato la insidiosità della condotta del ricorrente, dedito allo smercio dello stupefacente sul mercato, mediante il quale appare evidente la mancanza di connotazione in termini di tenuità del lucro potenzialmente perseguibile. Va inoltre ricordato che in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa. (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097; Sez. 3, n. 10234 del 25/01/ 2024, Rv. 286034). In virtù di ciò, il giudizio della Corte di appello (che richiama la cospicua quantità di stupefacenti detenuta dall'imputato, tale da procurare un rilevante guadagno) è coerente con le risultanze processuali e non presenta fratture logiche. 23. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso in Roma il 24 marzo 2026 Il Consigliere es nsore La 7rsidhte Lo ediana Donàtella ferranti 1 -11ti-L DEPOS! [OSCURATO:PERSONA] • i6A ,R2o6 Ftweìon., (1/1/15 3
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