CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 01 / 07/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 30293 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30293del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( P . I .: 00222840167 ), in persona dell’amministratore delegato,legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: ZMB MRC68A24 A794X ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56B07 A794A) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : GRD CST64C68 D704U) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”(C.F.: non in- dicato), in persona di [OSCURATO:PERSONA] , capogruppo consiliare -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1167/2022, pubblicatain data 7 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° luglio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 30293/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha agitoin giudizio nei confronti del gruppo consiliaredel Comune di Gorle “ [OSCURATO:PERSONA] ”, in per- sona del suo capogruppo e consigliere [OSCURATO:PERSONA], non- ché, di quest’ultimo personalmente, per ottenere il risarcimento dei danni che assume subiti in conseguenza della diffamazione posta in essere in proprio danno, mediante comunicazioni su più testate giornalistiche locali, radiofoniche e in siti web. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Bergamo. La Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ a ssociazione intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « ( violazione della norma di cui all’ art. 112 c.p.c. e derivante nullità della sen- tenza; Art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.): violazionedel disposto di cui all’art. 112 c.p.c.in relazione all’ art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata manda assolti dalla domanda sia l’associazione non riconosciuta “[OSCURATO:PERSONA]- siliare [OSCURATO:PERSONA]” sia il dr. [OSCURATO:PERSONA] personal- mente, in accoglimento del primo motivo d’appello sebbene esso recasse una eccezione di carenza di legittimazione passiva riferita unicamente alla prima e non anche al secondo». Il motivo è infondato. Ric. n. 30293/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Nella decisione impugnata non è riscontrabile né omissione di pronuncia né extra petizione, a giudizio di questa Corte: benché la motivazione del provvedimento appaia effettivamente molto sintetica, è possibile ricostruireagevolmente, sulla base di una complessiva lettura di esso, l’oggetto e l e ragioni della deci- sione, che risultano del tutto conformi a dirittoe coerenti con l’oggetto dell’impugnazione. 1.1La corte d’appello ha dapprima precisato, nella parte della sentenza dedicata allo “svolgimento del processo”, che «Con la sentenza impugnata, il Tribunale, condannava in solido il gruppo consiliare “[OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA], quale capo- gruppo». Successivamente, nella motivazione, ha osservato quanto se- gue: «Esaminando la domanda, emerge chiaramente che la do- manda dell’attrice è rivolta ad un’associazione che porta quel nome e a colui che ne fa parte poiché è proprio contro una tale associazione che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avanzato le pretese ri- sarcitorie». In altri termini, la corte d’appello, per quanto emerge dallalet- tura complessiva della decisione impugnata, ha affermato che la domanda dalla società attrice era stata bensì proposta sia nei confronti della (pretesa) associazione non riconosciuta gruppo consiliare “[OSCURATO:PERSONA]” che del [OSCURATO:PERSONA] in proprio , ma quest’ultimo era stato evocato in giudizio esclusivamente quale dirigente e/o rappresentante dell’associazione e, comunque, quale esponentedella medesima: era stata , quindi, fatta valere la responsabilità su di lui gravante quale associato o dirigente della associazione medesima, mentre non era stata proposta alcuna azione nei suoi confronti per specifiche condotte da lui poste in essere a titolo meramente personale. 1.2 D’altra parte, nel ricorso non è richiamato, in violazione, dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lo specifico contenuto Ric. n. 30293/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 dell’atto introduttivo del giudizio,che potrebbe eventualmente indurre a ritenere che l’interpretazione di esso fatta propria dalla corte d’appello non sia corretta;e non vi è dubbio che la società attrice avessechiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] quale ca- pogruppo, rappresentante o, comunque, esponente della pre- tesa associazione, senza che emergano e, tanto meno, risultino indicate nel ricorsospecifiche condotte diffamatorie da lui even- tualmente poste in essere a titolo personale. 1.3È, in ogni caso, assorbente, in proposito, il rilievo che ( an- che a prescinderedalla precisa ricostruzione del l’oggetto e de l titolo dell’originaria domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] in pro- prio) la sentenza di primo grado, nel dispositivo , così si esprime: «Condanna in via solidale il [OSCURATO:PERSONA]- stra Gorle -in qualità di autore e [OSCURATO:PERSONA]. - in qua- lità di capogruppo -al risarcimento dei danni … » . Non vi è, quindi, già nella decisione di primo grado, alcuna espressa condanna del [OSCURATO:PERSONA] in proprio, per condotte poste in essere a titolo personale: la condanna al risarcimento nei suoi confronti risulta pronunciata esclusivamente in virtù del la sua posizione di capogruppo dell’associazionenon riconosciuta rite- nuta (esistente e) responsabile della diffamazione. D’altronde,la circostanza di fatto che le condotte diffamatorie attribuite all’associazione non riconosciutasiano state material- mente(in tutto o in parte) poste eventualmente in essere per- sonalmente proprio dal [OSCURATO:PERSONA] non emerge da nessun espresso accertamento effettuato dai giudici del merito. Anzi, il tribunale risulta avere condannato al risarcimento l’as- sociazionenon riconosciuta “ in qualità di autore ” e d il [OSCURATO:PERSONA] solo“in qualità di capogruppo”: il giudice di primo grado non ha, cioè,affatto condannato quest’ultimo in proprio, quale au- tore delle condotte diffama torie, ma solo quale responsabile delle condotte attribuite(quale “ autore ”) all’ente impersonale Ric. n. 30293/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 di cui lo stesso era esponente (segnatamente “capogruppo”); e la società attrice non ha proposto appello sulpunto. Di conseguenza, la censura di extra petizione, cioè quella avan- zatacon il motivo di ricorso in esame, deve ritenersi senz’altro infondata. Posto, infatti, che con la decisione di primo grado era stata pro- nunciata la condanna dell’associazione quale “autrice della dif- famazione” e del [OSCURATO:PERSONA] (non in proprio, ma) solo quale suo esponente (“capogruppo”), cioè in virtù della sua posizione di associato/rappresentante dell’ente,ne discende: a) che il motivo di appello proposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel contestare la stessa esistenza dell’associazione, non poteva che ritenersi volto ad impugnare tale condanna nel suo complesso, cioè,sia nei confronti dell’associazione che nei confronti del suo preteso “capogruppo”, cioè del suo preteso esponente/rappre- sentante, in quanto tale, nonessendo stata pronunciata alcuna condanna a suo carico per condotte illecite poste in essere a titolo personale; b) che la corte d’appello, avendo certamente condiviso tale im- postazione, non ha omesso alcuna pronuncia; in particolare, non ha omesso la pronuncia su una domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] in proprio, per condotte diffamatorie poste in essere da lui a titolo personale: ha , invece, ritenuto che una siffatta do- manda non fosse stata proposta; c) che, in ogni caso, anche se fosse stata in origine proposta, una siffatta domanda non era più in discussione nel giudizio di appello,non essendo stata accolta in primo grado, per essere la sentenza di condanna di primo grado riferita solo all’associa- zione e al suo capogruppo, senza che vi fosse stato appellodi parteattrice sul punto; d) che la corte d’appello non ha affatto pronunciato al di là dell’oggetto dell’impugnazione, avendo correttamente ritenuto l’appello riferibile alla contestazione dell’esistenza Ric. n. 30293/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 dell’associazione convenuta e, quindi, tanto alla possibilità di condannare tale pretesa associazione quanto alla possibilità di condannare il suo preteso associato/rappresentante, ed aven- dola integralmente accolta proprio sotto tale assorbente profilo. 2.Con il secondo motivo si denunzia « (o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.): vizio di moti- vazione, nella parte in cui la corte d’appello, esaminando la questione della carenza di legittimazione passiva della associa- zione non riconosciuta “[OSCURATO:PERSONA]”, ha concluso per l’inesistenza del soggetto giuridico, senza ade- guata giustificazione». Con il terzo motivo si denunzia « ( violazione di legge ex art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.): violazione del disposto di cui all’art. 36 c.c.e di cui all’art. 38, comma 2, del d. lgs. nr. 267 del 2000, nella parte in cui la corte d’appello nega la legittima- zione passiva della associazione non riconosciuta “[OSCURATO:PERSONA]- siliare [OSCURATO:PERSONA]” e così riforma il giudizio espresso dal tribunale, pur enumerando le medesime circostanze di fatto ri- cordate nella sentenza di primo grado, atte ad integrare la prova dell’esistenza dell’associazione non riconosciuta». Il secondo ed il terzo motivo – aventi ad oggetto la prova dell’effettiva esistenza dell’associazione evocata in giudizio dalla società attrice –sono logicamente e giuridicamente con- nessi e, come tali, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sonoinammissibili, prima ancora che infondati. Le contestazioniavanzate con tali motivi di ricorso hanno , in- fatti, ad oggetto accertamenti di fatto svolti dalla corte d’ap- pello, nonché la valutazione delle prove in ordine all’esistenza dell’associazione non riconosciuta evocata in giudizio dalla so- cietà attrice e, segnatamente, degli elementi essenziali neces- sari per l’esistenza di un siffatto ente giuridicoimpersonale (in particolare: gli associati ed il contratto associativo tra gli stessi Ric. n. 30293/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 stipulato; lo statuto; il fondo comune; la stabile organizza- zione). Si tratta di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motiva- zione, non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede. Le contestazioni di cui ai motivi di ricorso in esame si risolvono, dunque, nella inammissibile richiesta di nuova e diversa valu- tazione delle prove, in proposito, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. La decisione impugnata, nella parte in cui esclude la sussistenza della prova dell’esistenza dell’associazione non riconosciuta evocata in giudizio dalla società attrice, risulta , del resto, del tutto conforme a diritto nell’individuazione degli elementi es- senzialia tal fine necessari. 3.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’alterno andamento del giu- dizio di merito. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al Ric. n. 30293/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 competente ufficio di merito, da parte della società ricor- rente, del