CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23003-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6667/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23003 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R. g. 23003/2020 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dei Lazio che, su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (Società di costruzione di alberghi nelle isole), avverso la cartella di pagamento - indicante somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, [OSCURATO:PERSONA]/2013 per l'anno di imposta 2012, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R 600/1973 e dell'art. 54.-bis D.P.R. 633/1972 per €112.499,12- ha dichiarato cessata la materia del contendere per definizione agevolata della cartella di pagamento impugnata, ex art. 3 DI. 119/2018 (c.d. rottamazione ter), compensando le spese. La [OSCURATO:SOCIETA] Sri resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. 119/2018 in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere la CR deciso sulla base di presupposti di fatto e di diritto palesemente erronei. Ciò in quanto in base al comma 6 dell'art. 3 cit., la Commissione poteva solo sospendere il giudizio in attesa dell'integralità dei pagamenti. 2. Il motivo è fondato. 3. Va premesso che l'art. 3 D. L. 119/2018, Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, dopo le modifiche apportate dal D. L. 58/2019 (cd. Decreto Crescita) dispone che: "1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere e:stinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli iri:eressi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle scmme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento". 4. Il comma 6 della norma cit., prevede che: "6. Nella dichiarazione di cui ai comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la scspensione su istanza di una delle parti". 5. E' ancora precisato nella indicata norma, al n. 14, che: "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione"; al n. 23 che: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle scmme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del ccmma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile". 6. Dalla documentazione versata in atti, risulta che l'importo da versare per la definizione agevolata, ai sensi del cit. art.3, del d.l. n. 119 del 2018, ccnv. con modificazioni, è stato dilazionato in rate, con l'ultima in scadenza il 30 novembre 2023. 7. Ai sensi del citato art. 3, comma 6, nella dichiarazione di cui al comma 5, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. 8. Nella fattispecie ha quindi errato la CTR a dichiarare estinto il giudizio: ciò in quanto l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, li giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 9. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio al a CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvi