CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, è inammissibile. Il primo motivo, in ordine all'asserita omessa confisca del denaro provento del reato, è inammissibile per mancata deduzione del concreto interesse a sollevare una simile questione, atteso che l'interesse ad impugnare, previsto in via generale dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., non può risolversi in una pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile al proponente, mentre nel caso sfugge completamente quale sia l'interesse del ricorrente a subire la confisca del proprio denaro (Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 263538 - 01). Il secondo motivo è assolutamente generico. Il terzo motivo è meramente reiterativo e oppositivo alla valutazione di merito espressa dai giudicanti in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che non può essere rimessa in discussione in questa sede, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica né erronea in diritto. Il quarto motivo, in ordine alla prescrizione maturata successivamente all'emissione della sentenza impugnata, non può essere preso in considerazione, stante l'inammissibilità del ricorso in esame, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, situazione che preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M