CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla dichiarata inammissibilità per genericità del primo motivo d'appello, è manifestamente infondato, dato che il motivo originario era generico per aspecificità, limitandosi ad enunciare la doglianza (carenza del dolo), senza tuttavia confrontarsi con la motivazione all'epoca impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro