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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41278/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per mancata riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di furto, non è deducibile, così come prospettato, avuto riguardo, al principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, in ogni caso, la censura è manifestamente infondata poiché la Corte di appello ha argomentato in ordine alla configurazione del delitto di ricettazione osservando che la versione dell'imputato, laddove si era professato autore del furto della vettura oggetto della contestata ricettazione,asseritamente sottratta la sera del 12 marzo 2029, era in palese contrasto con la ricostruzione offerta dal derubato il quale aveva, invece, collocato con certezza l'azione furtiva nella mattinata del giorno successivo (pag. 1 e 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due delitti in contestazione, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello puntualmente argomentato in tal senso (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), in conformità del principio di diritto affermata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, anche nel processo di cognizione, l'identità del medesimo disegno criminoso va esclusa qualora - malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici - la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità ed estemporaneità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 - dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793; Sez. 3 n. 3111 del 20/11/2013- dep. 2014, P., Rv. 259094); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per mancata riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di furto, non è deducibile, così come prospettato, avuto riguardo, al principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, in ogni caso, la censura è manifestamente infondata poiché la Corte di appello ha argomentato in ordine alla configurazione del delitto di ricettazione osservando che la versione dell'imputato, laddove si era professato autore del furto della vettura oggetto della contestata ricettazione,asseritamente sottratta la sera del 12 marzo 2029, era in palese contrasto con la ricostruzione offerta dal derubato il quale aveva, invece, collocato con certezza l'azione furtiva nella mattinata del giorno successivo (pag. 1 e 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due delitti in contestazione, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello puntualmente argomentato in tal senso (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), in conformità del principio di diritto affermata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, anche nel processo di cognizione, l'identità del medesimo disegno criminoso va esclusa qualora - malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici - la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità ed estemporaneità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 - dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793; Sez. 3 n. 3111 del 20/11/2013- dep. 2014, P., Rv. 259094); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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