Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2024/2024
ECLI:EU:C:2024:841
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0406_RES
[OSCURATO:PERSONA]406/22
CV
contro
[OSCURATO:PERSONA] vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame, da parte del giudice, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro»
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura d’esame di primo grado – Domanda che può essere considerata manifestamente infondata dagli Stati membri – Motivi – Domanda di un cittadino di un paese di origine sicuro – Designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro – Designazione come paese di origine sicuro di un paese terzo che si è avvalso del diritto di derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Ammissibilità – Obbligo di valutare la fondatezza della designazione tenuto conto delle condizioni di attuazione di tale diritto di deroga
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 37 e allegato I)
(v. punt1 56- 62, disp. 1)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura d’esame di primo grado – Domanda che può essere considerata manifestamente infondata dagli Stati membri – Motivi – Domanda di un cittadino di un paese di origine sicuro – Designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro –Designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro eccettuate talune parti del suo territorio – Inammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1348, art. 61, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, considerando 18, artt. 37, 53 e allegato I)
(v. punti 66, 67, 70-72, 74-78, 81-83, dispositivo 2)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Ricorso contro una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale – Diritto a un ricorso effettivo – Esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto – Ricorso avverso una decisione che respinge una domanda a motivo della provenienza del richiedente da un paese terzo designato come paese di origine sicuro – Obbligo di rilevare d’ufficio una violazione delle condizioni sostanziali della designazione del paese di cui trattasi come paese di origine sicuro
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 46, § 3)
(v. punti 87, 90-95, 98, dispositivo 3)
[OSCURATO:PERSONA] di un rinvio pregiudiziale, la Corte, in Grande Sezione, si pronuncia sui limiti alla facoltà, prevista per gli Stati membri nella direttiva 2013/32 (
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), di designare paesi terzi come paesi di origine sicuri, nonché sulla portata del controllo di siffatta designazione da parte del giudice investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo designato come sicuro.
Il 9 febbraio 2022 CV, cittadino moldavo, ha presentato nella Repubblica ceca una domanda di protezione internazionale. A sostegno di tale domanda, egli ha invocato, da un lato, le minacce di cui è oggetto in Moldova da parte di individui che le autorità di polizia non sarebbero riuscite a identificare e, dall'altro, l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa. Con decisione dell'8 marzo 2022, il [OSCURATO:PERSONA] vnitra České republiky (Ministero dell'Interno della Repubblica ceca) ha respinto tale domanda in quanto manifestamente infondata, in particolare, sulla base del rilievo che la Repubblica ceca considera la Repubblica di Moldova, ad eccezione della Transnistria, un paese di origine sicuro, senza che CV fosse riuscito a dimostrare che ciò non varrebbe nel suo caso particolare (
2
).
CV ha impugnato tale decisione dinanzi al Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca). In primo luogo, tale giudice nutre dubbi quanto alla questione se un paese terzo cessi di poter essere designato come paese di origine sicuro allorché esso decide, come ha fatto la Repubblica di Moldova a causa anzitutto della crisi energetica da essa attraversata e poi dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, di invocare il diritto di deroga agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (
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). In secondo luogo, tale giudice si chiede se il diritto dell'Unione europea osti a che uno Stato membro designi un paese terzo come paese di origine sicuro, eccettuate alcune parti del suo territorio. In terzo luogo, si interroga sulla portata del controllo che è tenuto ad esercitare nei confronti di siffatta designazione, tenuto conto, in particolare, della possibilità di trattare nell'ambito di una procedura accelerata le domande di protezione internazionale presentate dai cittadini di paesi terzi designati come paesi di origine sicuri e dichiararle, se del caso, manifestamente infondate.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte considera che un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere designato paese di origine sicuro, ai sensi dell'articolo 37 della direttiva 2013/32, per il solo fatto che esso si avvale del diritto di deroga previsto all'articolo 15 della CEDU. Infatti, oltre alle garanzie che accompagnano l'esercizio di tale diritto, dal ricorso al diritto di deroga non si può dedurre né che tale paese terzo abbia effettivamente adottato misure che hanno l’effetto di derogare agli obblighi previsti da tale convenzione né, eventualmente, quali siano la natura e la portata delle misure in deroga adottate.
La Corte osserva tuttavia che un siffatto ricorso alla deroga deve indurre le autorità competenti dello Stato membro che ha designato il paese terzo interessato come paese di origine sicuro a valutare se occorra mantenere tale designazione. L’articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 impone, infatti, agli Stati membri di riesaminare regolarmente la situazione nei paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, dato che le circostanze che consentono di presumere la sicurezza dei richiedenti protezione internazionale in un determinato paese d'origine sono, per loro natura, soggette a variazioni. Tale obbligo di esame regolare riguarda anche il verificarsi di eventi significativi, in quanto, per la loro importanza, essi possono incidere sulla capacità, per un paese terzo designato come paese sicuro, di continuare a soddisfare i criteri enunciati, a tal fine, all’allegato I di detta direttiva, e quindi di presumere che esso sia in grado di garantire la sicurezza dei richiedenti. Ebbene, il ricorso al diritto di deroga previsto all’articolo 15 della CEDU costituisce un evento del genere, dato che non si può escludere che misure in deroga che incidono su diritti fondamentali siano incompatibili con i criteri previsti all’allegato I della direttiva 2013/32. Peraltro, un ricorso siffatto rivela, in ogni caso, un rischio rilevante di modifica significativa quanto al modo in cui sono applicate le norme in materia di diritti e di libertà nel paese terzo interessato.
In secondo luogo, la Corte precisa che l'articolo 37 della direttiva 2013/32 osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva.
Ciò è confermato, in particolare, dalla genesi di tale disposizione. La facoltà per gli Stati membri di designare come sicura, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, una parte del territorio di un paese terzo era, infatti, concessa agli Stati membri dalla direttiva 2005/85 (
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), in particolare dall'articolo 30 di quest'ultima. Tale facoltà non compare più all'articolo che ha sostituito quest'ultimo, vale a dire all'articolo 37 della direttiva 2013/32. L'intenzione di sopprimerla emerge dal testo stesso della proposta della Commissione europea all'origine della direttiva 2013/32 (
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), facoltà che in essa era stata espressamente barrata. Siffatta intenzione è, peraltro, confermata dalla spiegazione dettagliata di tale proposta (
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), la quale menziona espressamente la volontà di sopprimere la facoltà di cui trattasi e la conseguenza che ne deriva, vale a dire che sia ormai richiesto che le condizioni sostanziali di siffatta designazione siano soddisfatte per tutto il territorio del paese terzo interessato.
Inoltre, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2013/32 – che mira a che le domande di protezione internazionale siano trattate «quanto prima possibile (...), fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo» (
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) – non ostano a una siffatta conseguenza. Il legislatore dell’Unione, nei limiti in cui mira a garantire, con tale direttiva, un esame delle domande di protezione internazionale rapido ed esaustivo, è tenuto, nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone, a bilanciare questi due obiettivi in sede di determinazione delle condizioni alle quali gli Stati membri possono designare un paese terzo come paese di origine sicuro. L'assenza della facoltà, per gli Stati membri, di escludere una parte del territorio di un paese terzo ai fini di una designazione siffatta rispecchia tale bilanciamento e la scelta di tale legislatore di privilegiare un esame esaustivo delle domande di protezione internazionale presentate da richiedenti il cui paese d’origine non soddisfa, per tutto il suo territorio, le condizioni sostanziali di cui all’allegato I di detta direttiva. Se è vero che il regolamento 2024/1348 (
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), che abroga la direttiva 2013/32 con effetto dal 12 giugno 2026, reintroduce detta facoltà (
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), si tratta della prerogativa del legislatore dell’Unione di ritornare su tale scelta, procedendo a un nuovo bilanciamento. Occorre, peraltro, constatare che il fatto che il regime giuridico introdotto a tal fine da detto regolamento si distingua da quello che era stato previsto dalla direttiva 2005/85 corrobora l’interpretazione secondo la quale il legislatore dell’Unione non ha previsto tale facoltà nella direttiva 2013/32.
Infine, in terzo luogo, la Corte dichiara che, quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, tale giudice deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso.
L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 precisa, infatti, che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale in questione procede all'«esame completo ed
ex nunc
degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale». L’espressione «se del caso», contenuta in tale frase evidenzia il fatto che l’esame completo ed
ex nunc
incombente al giudice può riguardare gli aspetti procedurali di una domanda di protezione internazionale. Ebbene, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro rientra in tali aspetti procedurali in quanto essa è atta a comportare ripercussioni sulla procedura di esame vertente su domande del genere.
Nel caso di specie, la decisione di rigetto era fondata sul fatto che CV è originario della Repubblica moldova e che la Repubblica ceca aveva designato tale paese terzo come paese di origine sicuro, eccettuata la Transnistria. Pertanto, la designazione di tale paese terzo come paese di origine sicuro costituisce uno degli elementi del fascicolo portati a conoscenza del giudice del rinvio e di cui quest’ultimo è chiamato a conoscere nell’ambito del ricorso avverso detta decisione. Si deve da ciò concludere che, in tali circostanze, anche se il ricorrente nel procedimento principale non l’ha espressamente invocata, un’eventuale violazione delle norme previste dalla direttiva 2013/32 al fine di siffatta designazione per sottoporre la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale al regime particolare costituisce un elemento di diritto che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione nell’ambito dell’esame completo ed
ex nunc
imposto dall’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.
(
1
) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 60
). Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale.
(
2
) Conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, lettera b), e all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro, gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito, nonché considerare la sua domanda manifestamente infondata.
(
3
) Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU». L'articolo 15 della CEDU, intitolato «Deroga in caso di stato d’urgenza», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni [OSCURATO:PERSONA] contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale».
(
4
) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1
o
dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (
GU 2005, L 326, pag. 13
). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2013/32.
(
5
) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale COM(2009) 554 definitivo, pag. 60.
(
6
) COM(2009) 554 definitivo Annex, 14959/09 ADD 1, pag. 15.
(
7
) Sentenza del 25 luglio 2018, Alheto (
C‑585/16
,
EU:C:2018: 584
,
584
).
(
8
) Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348).
(
9
) L’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2024/1348, dispone che la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.