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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17980/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di Cremonadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente attesa la sostanziale omogeneità delle condotte, l'arco temporale ravvicinato eche, comunque, il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di indicare le ragioni per le qualinon ha riconosciuto la continuazione cd. per gruppi;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (commessi adistanza di anni in un ampio arco temporale ricompreso tra il 2017 e il 2019), adimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato,nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente,risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537); ritenuto altresì che è del pari coerente ai principi sul punto espressi dalla giurisprudenzadi legittimità il diniego della continuazione richiesta, in via subordinata, per “gruppi disentenze”, posto il Giudice dell’esecuzione (si vedano le p. 3 e 4 del provvedimento) haassolto all’onere di motivare il perché la continuazione non potesse essere riconosciuta conriferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua e haa chiarito – con motivazione non manifestamente illogica e aderente al contenuto dellesentenze – che l’episodio del 29 settembre 2018, pur unificato per continuazione, erarimasto isolato ed aveva causale estemporanea;rilevato, infine, che detta motivazione è rispettosa altresì dell’ulteriore principio secondocui «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio,non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenutasussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno sicollocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; diconseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo adalcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, ètenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione inrelazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti daiprovvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv.271903);ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Cremonadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente attesa la sostanziale omogeneità delle condotte, l'arco temporale ravvicinato eche, comunque, il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di indicare le ragioni per le qualinon ha riconosciuto la continuazione cd. per gruppi;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (commessi adistanza di anni in un ampio arco temporale ricompreso tra il 2017 e il 2019), adimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato,nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente,risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537); ritenuto altresì che è del pari coerente ai principi sul punto espressi dalla giurisprudenzadi legittimità il diniego della continuazione richiesta, in via subordinata, per “gruppi disentenze”, posto il Giudice dell’esecuzione (si vedano le p. 3 e 4 del provvedimento) haassolto all’onere di motivare il perché la continuazione non potesse essere riconosciuta conriferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua e haa chiarito – con motivazione non manifestamente illogica e aderente al contenuto dellesentenze – che l’episodio del 29 settembre 2018, pur unificato per continuazione, erarimasto isolato ed aveva causale estemporanea;rilevato, infine, che detta motivazione è rispettosa altresì dell’ulteriore principio secondocui «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio,non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenutasussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno sicollocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; diconseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo adalcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, ètenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione inrelazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti daiprovvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv.271903);ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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