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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12902/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nats a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Considerato che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, l'ordinanza impugnata tiene adeguatamente conto non solo dello stato di salute della Pompilio, ma anche del pericolo di contagio da Covid 19, rischio non dissimile da quello che può riscontrarsi all'esterno dell'istituto penitenziario; ebbene, non si ravvisano nelle doglianze difensive elementi rilevanti che possano far ritenere la sussistenza di errori nell'iter logico argomentativo della motivazione dell'ordinanza impugnata); Ritenuto, peraltro, che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante l'asserito difetto della motivazione, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il provvedimento impugnato - ai fini della decisione sull'istanza di differimento dell'esecuzione della pena detentiva con applicazione della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975 e all'art. 147 cod. pen. - ha dato conto di aver considerato le condizioni di salute della Pompilio, ritenendole compatibili con il regime detentivo, alla luce di quanto emerge dai controlli sanitari effettuati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nats a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Considerato che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, l'ordinanza impugnata tiene adeguatamente conto non solo dello stato di salute della Pompilio, ma anche del pericolo di contagio da Covid 19, rischio non dissimile da quello che può riscontrarsi all'esterno dell'istituto penitenziario; ebbene, non si ravvisano nelle doglianze difensive elementi rilevanti che possano far ritenere la sussistenza di errori nell'iter logico argomentativo della motivazione dell'ordinanza impugnata); Ritenuto, peraltro, che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante l'asserito difetto della motivazione, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il provvedimento impugnato - ai fini della decisione sull'istanza di differimento dell'esecuzione della pena detentiva con applicazione della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975 e all'art. 147 cod. pen. - ha dato conto di aver considerato le condizioni di salute della Pompilio, ritenendole compatibili con il regime detentivo, alla luce di quanto emerge dai controlli sanitari effettuati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre
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