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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 25118/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per i reati di furto e utilizzo indebito di carte di pagamento; Rilevato che il 6 maggio 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; e rilevato che la parte civile ha depositato una memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso, senza formulare istanza di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, che, pertanto, non possono essere liquidate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per i reati di furto e utilizzo indebito di carte di pagamento; Rilevato che il 6 maggio 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; e rilevato che la parte civile ha depositato una memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso, senza formulare istanza di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, che, pertanto, non possono essere liquidate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 25118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris