CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]\ NATALIA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., ma ha revocato le statuizioni civili. All'imputata è contestato di avere falsamente dichiarato, nella SCIA presentata al comune di Roma il 31/7/2017 nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, che l'attività di affittacamere da lei esercitata in Roma, via della Consulta, 1/B, si componeva di sei camere, per un totale di undici posti letto, invece che venticinque. 2. La vicenda viene così rappresentata in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] srl esercitava in Roma, in via della Consulta, n. 1/B, due distinte attività, che impegnavano interni diversi, di proprietà di soggetti diversi ed entrambi locati alla [OSCURATO:PERSONA] srl: l'attività di albergo, esercitata all'interno 4 sotto l'insegna "[OSCURATO:PERSONA]"; l'attività di affittacamere, esercitata all'interno 16 sotto l'insegna "[OSCURATO:PERSONA]" (come da denuncia del 4 maggio 2017 dell'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). In data 12 maggio 2017, avvenuto il cambio al vertice della [OSCURATO:PERSONA] srl con la nomina ad amministratrice di [OSCURATO:PERSONA], questa presentò al comune di Roma, in data 19 maggio 2017, una DIA finalizzata all'esecuzione di lavori volti ad allargare agli interni 14 e 15 l'attività di albergo. Quindi, dopo questa data, l'attività alberghiera impegnò gli interni 4, 14 e 15; l'attività di affittacamere l'interno 16 (pag. 8). Tuttavia, prosegue la sentenza, a seguito dei lavori "non vi era ormai più alcuna distinzione tra gli interni 14, 15 e 16", perché sulla base della DIA suddetta (o abusivamente, non è dato comprendere), furono abbattuti anche i muri divisori tra gli appartamenti degli interni 14-15 - già unificati tra loro in passato - e l'appartamento dell'interno 16 (pag. 8). Pertanto, argomenta il giudicante, con la SCIA del 31/5/2017 l'imputata aveva l'obbligo di attestare anche i mutamenti strutturali intervenuti con i lavori oggetto della DIA del 19/5/2017, che avevano comportato un rilevante aumento della capacità ricettiva della struttura, conseguente all'unione degli appartamenti 14-15 all'appartamento 16. L'aver omesso tale dato - imposto dall'art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del 7 agosto 2015 della Regione Lazio allorché, come nella specie, vengono apportate modifiche all'attività espletata - concreta il falso contestato. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata con due motivi. 2.1. Col prima lamenta un vizio di motivazione con riguardo alla natura e al contenuto della SCIA in contestazione. Il ricorrente non contesta la ricostruzione in fatto operata dal giudicante e conferma che la SCIA per cui è processo costituiva modifica della precedente SCIA cilel 4/5/2017, con cui era stata comunicata, dal precedente amministratore, l'avvio dell'attività di affittacamere. Sottolinea, poi, che tale SCIA riguardava solo l'interno 16 e solo l'attività di affittacamere e si era resa necessaria per comunicare al Comune la modifica del legale rappresentante della società. Con detta SCIA era stato comunicato al Comune che la capacità ricettiva della struttura sita in Roma, via della Consulta, 1/B, interno 16, era inferiore a 25 posti letto. Dato senz'altro corrispondente a realtà, giacché la SCIA descriveva esclusivamente lo stato dei luoghi dell'interno 16 e non prendeva minimamente in considerazione gli interni 4, 14 e 15. Il fatto che le due strutture fossero già state messe in comunicazione, attraverso l'abbattimento di una parete divisoria, non ha comportato la confusione delle strutture ricettive, che sono rimaste distinte funzionalmente e giuridicamente. Per questo la SCIA del luglio 2017 non doveva fare alcun riferimento agli interni 4, 14 e 15 e all'attività in essa esercitata, contrariamente a quanto ritenuto, erroneamente, dalla Corte di merito, giacché "non appare da alcun atto che gli interni 14 e 15 siano stati uniti all'interno 16, cioè che vi sia stato un accorpamento di più unità abitative, un differente accatastamento o comunque degli elementi giuridicamente rilevanti che abbiano unito i due distinti interni". 2.2. Col secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del 7 agosto 2015, costituente "Nuova disciplina delle strutture ricettive alberghiere". La Corte d'appello - argomenta il ricorrente - ha ravvisato, sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 15, la falsità della SCIA nel fatto che non erano stati indicati, in essa, "i requisiti della struttura" e la "capacità ricettiva", laddove la norma suddetta, dettata in tema di "variazioni e modifiche", non menziona affatto i requisiti della struttura e la capacità ricettiva tra gli elementi da prendere in considerazione nelle segnalazioni effettuate a norma dell'art. 15 cit., anche nella parte in cui rimanda all'art. 14, comma 2, dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale prende in considerazione il concetto di "posti letto" e lo riferisce, comunque, alla singola unità immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere accolto. I giudici di merito, con accertamento in fatto, incensurabile in questa sede, hanno verificato che, a seguito dei lavori effettuati sull'appartamento n. 16, "non vi era ormai più alcuna distinzione tra gli interni 14 - 15 e 16, perché i lavori di cui alla DIA del 19/5/2017 miravano proprio ad abbattere i muri fra gli interni 15 e 16 (gli appartamenti 14 e 15 erano già uniti)". Per effetto di tanto, prosegue la Corte d'appello, "agli interni 14 - 15 e 16 si svolgeva un'unica attività", tant'è che 1"istruttoria espletata, attraverso l'esame di vari testimoni, ha messo ìn evidenza un viavai di clienti che affollavano le parti comuni alle due attività. Ne consegue che, effettivamente, la dichiarazione resa al comune dalla Osinski il 31/7/2017 non rappresentava fedelmente la realtà, dal momento che, con l'esecuzione dei lavori sopra specificati, l'attività di affittacamere poteva beneficiare di un numero di posti letto superiore a quello dichiarato.Non è esatto, poi, quanto dedotto dal ricorrente col secondo motivo di ricorso, giacché l'art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lazio del 7 agosto 2015, n. 8, nel disciplinare, con l'art. 15, le "variazioni e modifiche" apportate dal titolare o gestore della struttura ricettiva, prescrive la presentazione di nuova SCIA - corredata di idonea documentazione - diretta a segnalare "le eventuali variazioni degli elementi strutturali"; vale a dire, per quel che qui interessa, proprio le modifiche di cui si discute, che avevano reso possibile, per come accertato dal Tribunale e dalla Corte di merito, l'ampliamento dell'attività. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte; ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il Presidente (A to embr ) (Eduardo D