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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 settembre 2022

Cassazione n. 47331/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MB) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agira (EN) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/10/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica del 02/09/2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Apote, avv. [OSCURATO:PERSONA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi ricorrono per cassazione, avverso la sentenza del 15 ottobre 2021 con la quale, all'esito del giudizio celebrato ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. e ss., il Giudice per le indagini preliminari di Monza: - ha applicato a tutti gli imputati la pena concordata e li ha condannati alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite; - ai sensi dell'art. 216 legge fall., ha applicato a D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le pene accessorie; - ha disposto la confisca, anche per equivalente, nei confronti di tutti gli imputati.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice non ha argomentato in merito alla quantificazione della pena comminata. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 12-bis d.

Igs n. 74/2000, 240 e 248-quater cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha quantificato l'importo della somma confiscata anche per equivalente (capo 50) in misura superiore a quello determinato in sede di sequestro, senza spiegare la ragione di tale differenza.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA]Apote articola le proprie censure in due motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha omesso di indicare i parametri sulla base dei quali ha determinato la durata della pena accessoria. 3.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha qualificato erroneamente la confisca diretta delle somme come confisca per equivalente, senza nulla argomentare in merito al nesso di pertinenzialità tra la somma ablata e i reati in relazione ai quali la misura è stata disposta.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso.4. 1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 12-bis d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha disposto erroneamente la confisca per equivalente anche nei suoi confronti, senza considerare che, come rappresentato nella richiesta di patteggiamento e nelle conclusioni rassegnate, egli aveva assolto al pagamento già prima del giudizio. 4.2 Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 322-ter cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha disposto la confisca per equivalente per l'intero ammontare del profitto del reato, senza considerare che, in qualità di correo, avrebbe dovuto rispondere pro quota. 4.3 Con il terzo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha omesso di spiegare le ragioni per le quali ha applicato le sanzioni accessorie.

5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso 5.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha omesso di indicare i parametri di determinazione delle sanzioni accessorie applicate. 5.2 Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha ammesso la costituzione di parte civile della BCC di Milano, senza considerare che l'istituto di credito aveva omesso di indicare le ragioni della domanda. 5.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice, nel calcolare le spese, ha omesso qualsiasi distinzione tra onorari e indennità e non ha giustificato l'entità di quelle liquidate in favore della parte civile BCC di Milano.

6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. 6.1 Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 137, comma 1-bis T.U.B. e per vizio di motivazione, lamenta che i fatti a lui contestati ai sensi degli artt. 2 e 8 d.lgs n. 74/2000, fondano sull'erroneo presupposto di sussistenza del delitto di cui all'art. 137 T.U.B. (capo 4). 6.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha affermato la sua penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 348 cod. pen., senza considerare sulla stessa imputazione, il Tribunale di Monza, con sentenza del 09 maggio 2019, lo aveva assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, involgendo la dosimetrìa della pena comminata, non rientra tra i motivi per quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc.pen., è proponibile il ricorso per cassazione. 2.1 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Nel corpo motivazionale del provvedimento in verifica, con argomentazione idonea e sufficiente - in quanto parametrata alla particolare natura della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081) - il giudice ha spiegato le ragioni della quantificazione della somma confiscata, con le quali la ricorrente non si confronta.

3. Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Apote, in quanto proposto personalmente in data 29 novembre 2021.

Invero, l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato con legge 23 giugno 2017, n. 103, impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, Rv. 274221), sicché la sola autenticazione della firma ad opera del difensore non è sufficiente, in quanto non equivale al rilascio di regolare mandato difensivo (Sez. 4, n. 6199 del 19/12/2017, dep. 2018, Piscopo, non mass.; Sez. 4, n. 3907 del 19/12/2017, dep. 2018, Menzari, non mass.).

4. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che investe la misura della confisca disposta nei suoi confronti.

Invero, l'avvenuto pagamento, in epoca antecedente al giudizio, della somma dovuta è stato solo parziale e questa circostanza, senz'altro rilevante da un punto di vista comportamentale, non giustifica la revoca del provvedimento ablatorio proprio in ragione della somma residua da pagare. 4.1 Privo di pregio è anche il secondo motivo.

Nel caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione . dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale è, appunto, la confisca per equivalente (Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, dep. 2021, Mottola, Rv. 280886; Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, Carbone, Rv. 280322; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256).

Ne consegue che la misura ablativa può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla sua materiale percezione o godimento, purché non ecceda connplessivamete nel quantum l'ammontare del profitto complessivo. 4.2 Inammissibile è anche il terzo motivo.

In maniera sia pur sintetica e indiretta, il giudice ha spiegato di aver parametrato e, dunque, di aver valutato la durata della pena accessoria alla pena principale, a sua volta sottoposta al vaglio di congruità da parte dell'organo giudicante, sebbene determinata su accordo delle parti.

5. Identiche considerazioni valgono per il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, è inammissibile. 5.1 Quanto al secondo motivo, che involge la costituzione di parte civile della BCC di Milano, il ricorrente tende ad una rivalutazione delle ragioni di merito, non ammessa in questa sede, senza tener conto del principio di diritto affermato, con orientamento oramai consolidato, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria della parte civile è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, senza che sia necessaria un'esposizione analitica della causa petendi.

Ne deriva che per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen. è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260325; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013, Boscolo, Rv. 256500; Sez. 5, n. 544 del 13/12/2006, dep. 2007, Bianco, Rv. 235777; Sez. 5, n. 684 del 05/02/1999, Pindinello, Rv. 214876).

Nella specie, il ricorrente non ha svolto una specifica critica sul punto, limitandosi ad una generica censura. 5.2 Privo di pregio è anche il terzo motivo.

Invero, la disposizione di condanna alle spese processuali in favore della parte civile è sottratta al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della 5 J2e___ . motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale (Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Grillo, Rv. 240421).

Nella specie, il ricorrente si è limitato a censurare la decisione, senza specificare quali siano le asserite violazioni delle tariffe vigenti.

6. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente sviluppa una critica al sistema normativo e prospetta una riqualificazione delle vicende a lui ascritte, senza considerare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui avverso la sentenza di patteggiannento è ammissibile il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nel caso in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, attraverso una verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. che deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gemei, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Rv. 283023; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842).

Nella specie, la censura formulata, volta a chiedere alla Corte di legittimità una diversa qualificazione giuridica, non rivela quale sia il carattere di eccentricità manifesta della sentenza in verifica rispetto alle imputazioni. 6.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.

La pronuncia assolutoria formulata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dal Tribunale di Monza, come indicato dallo stesso ricorrente, ha riguardato l'esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro.

Diversamente, la sentenza in verifica riguarda anche l'imputazione di esercizio abusivo della professione di commercialista svolta in assenza della speciale abilitazione richiesta per l'esercizio della professione e della iscrizione nell'apposito albo.

Ne consegue che la violazione, pur riguardando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenta una diversa estrinsecazione dell'attività delittuosa.

7. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MB) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agira (EN) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/10/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica del 02/09/2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Apote, avv. [OSCURATO:PERSONA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi ricorrono per cassazione, avverso la sentenza del 15 ottobre 2021 con la quale, all'esito del giudizio celebrato ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. e ss., il Giudice per le indagini preliminari di Monza: - ha applicato a tutti gli imputati la pena concordata e li ha condannati alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite; - ai sensi dell'art. 216 legge fall., ha applicato a D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le pene accessorie; - ha disposto la confisca, anche per equivalente, nei confronti di tutti gli imputati. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice non ha argomentato in merito alla quantificazione della pena comminata. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 12-bis d. Igs n. 74/2000, 240 e 248-quater cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha quantificato l'importo della somma confiscata anche per equivalente (capo 50) in misura superiore a quello determinato in sede di sequestro, senza spiegare la ragione di tale differenza. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA]Apote articola le proprie censure in due motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha omesso di indicare i parametri sulla base dei quali ha determinato la durata della pena accessoria. 3.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha qualificato erroneamente la confisca diretta delle somme come confisca per equivalente, senza nulla argomentare in merito al nesso di pertinenzialità tra la somma ablata e i reati in relazione ai quali la misura è stata disposta. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso.4. 1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 12-bis d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha disposto erroneamente la confisca per equivalente anche nei suoi confronti, senza considerare che, come rappresentato nella richiesta di patteggiamento e nelle conclusioni rassegnate, egli aveva assolto al pagamento già prima del giudizio. 4.2 Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 322-ter cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha disposto la confisca per equivalente per l'intero ammontare del profitto del reato, senza considerare che, in qualità di correo, avrebbe dovuto rispondere pro quota. 4.3 Con il terzo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha omesso di spiegare le ragioni per le quali ha applicato le sanzioni accessorie. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso 5.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha omesso di indicare i parametri di determinazione delle sanzioni accessorie applicate. 5.2 Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha ammesso la costituzione di parte civile della BCC di Milano, senza considerare che l'istituto di credito aveva omesso di indicare le ragioni della domanda. 5.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice, nel calcolare le spese, ha omesso qualsiasi distinzione tra onorari e indennità e non ha giustificato l'entità di quelle liquidate in favore della parte civile BCC di Milano. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. 6.1 Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 137, comma 1-bis T.U.B. e per vizio di motivazione, lamenta che i fatti a lui contestati ai sensi degli artt. 2 e 8 d.lgs n. 74/2000, fondano sull'erroneo presupposto di sussistenza del delitto di cui all'art. 137 T.U.B. (capo 4). 6.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha affermato la sua penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 348 cod. pen., senza considerare sulla stessa imputazione, il Tribunale di Monza, con sentenza del 09 maggio 2019, lo aveva assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, involgendo la dosimetrìa della pena comminata, non rientra tra i motivi per quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc.pen., è proponibile il ricorso per cassazione. 2.1 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Nel corpo motivazionale del provvedimento in verifica, con argomentazione idonea e sufficiente - in quanto parametrata alla particolare natura della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081) - il giudice ha spiegato le ragioni della quantificazione della somma confiscata, con le quali la ricorrente non si confronta. 3. Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Apote, in quanto proposto personalmente in data 29 novembre 2021. Invero, l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato con legge 23 giugno 2017, n. 103, impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, Rv. 274221), sicché la sola autenticazione della firma ad opera del difensore non è sufficiente, in quanto non equivale al rilascio di regolare mandato difensivo (Sez. 4, n. 6199 del 19/12/2017, dep. 2018, Piscopo, non mass.; Sez. 4, n. 3907 del 19/12/2017, dep. 2018, Menzari, non mass.). 4. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che investe la misura della confisca disposta nei suoi confronti. Invero, l'avvenuto pagamento, in epoca antecedente al giudizio, della somma dovuta è stato solo parziale e questa circostanza, senz'altro rilevante da un punto di vista comportamentale, non giustifica la revoca del provvedimento ablatorio proprio in ragione della somma residua da pagare. 4.1 Privo di pregio è anche il secondo motivo. Nel caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione . dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale è, appunto, la confisca per equivalente (Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, dep. 2021, Mottola, Rv. 280886; Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, Carbone, Rv. 280322; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256). Ne consegue che la misura ablativa può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla sua materiale percezione o godimento, purché non ecceda connplessivamete nel quantum l'ammontare del profitto complessivo. 4.2 Inammissibile è anche il terzo motivo. In maniera sia pur sintetica e indiretta, il giudice ha spiegato di aver parametrato e, dunque, di aver valutato la durata della pena accessoria alla pena principale, a sua volta sottoposta al vaglio di congruità da parte dell'organo giudicante, sebbene determinata su accordo delle parti. 5. Identiche considerazioni valgono per il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, è inammissibile. 5.1 Quanto al secondo motivo, che involge la costituzione di parte civile della BCC di Milano, il ricorrente tende ad una rivalutazione delle ragioni di merito, non ammessa in questa sede, senza tener conto del principio di diritto affermato, con orientamento oramai consolidato, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria della parte civile è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, senza che sia necessaria un'esposizione analitica della causa petendi. Ne deriva che per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen. è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260325; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013, Boscolo, Rv. 256500; Sez. 5, n. 544 del 13/12/2006, dep. 2007, Bianco, Rv. 235777; Sez. 5, n. 684 del 05/02/1999, Pindinello, Rv. 214876). Nella specie, il ricorrente non ha svolto una specifica critica sul punto, limitandosi ad una generica censura. 5.2 Privo di pregio è anche il terzo motivo. Invero, la disposizione di condanna alle spese processuali in favore della parte civile è sottratta al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della 5 J2e___ . motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale (Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Grillo, Rv. 240421). Nella specie, il ricorrente si è limitato a censurare la decisione, senza specificare quali siano le asserite violazioni delle tariffe vigenti. 6. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente sviluppa una critica al sistema normativo e prospetta una riqualificazione delle vicende a lui ascritte, senza considerare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui avverso la sentenza di patteggiannento è ammissibile il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nel caso in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, attraverso una verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. che deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gemei, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Rv. 283023; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). Nella specie, la censura formulata, volta a chiedere alla Corte di legittimità una diversa qualificazione giuridica, non rivela quale sia il carattere di eccentricità manifesta della sentenza in verifica rispetto alle imputazioni. 6.1 Anche il secondo motivo è inammissibile. La pronuncia assolutoria formulata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dal Tribunale di Monza, come indicato dallo stesso ricorrente, ha riguardato l'esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro. Diversamente, la sentenza in verifica riguarda anche l'imputazione di esercizio abusivo della professione di commercialista svolta in assenza della speciale abilitazione richiesta per l'esercizio della professione e della iscrizione nell'apposito albo. Ne consegue che la violazione, pur riguardando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenta una diversa estrinsecazione dell'attività delittuosa. 7. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricor
Sentenza Cassazione n. 47331/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris