CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 37536/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 18405/2025 - Udienza del 22 ottobre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Rilevato che il primo motivo di ricorso— che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). A questo riguardo, la Corte di merito ha offerto una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta sull'analoga censura formulata in appello, in primo luogo, evidenziando come il capo di imputazione descriva la condotta attribuita all'imputato anche quale extraneus concorrente con l'amministratrice in carica, siccome a lui erano riferibili le società a beneficio delle quali sono state effettuate le spoliazioni. In secondo luogo, l'assunto difensivo diverge rispetto alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva (Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi e altro, Rv. 246100 - 01; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 - 01). In terzo luogo, la Corte territoriale, oltre a ragionare sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente esterno, ha osservato anche che egli aveva sì formalmente rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della Mailing & Printing s.r.I., ma di fatto continuava a mantenere un diretto coinvolgimento nelle operazioni economiche della società anche in epoca successiva a tale cessazione, segnatamente durante il periodo in cui la carica era stata assunta dalla moglie coimputata [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 8-10 della sentenza impugnata). Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte territoriale si appalesa del tutto congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti per contrasto con i principi espressi dalla sentenza Corvetta di questa sezione - è generico e manifestamente infondato perché si limita ad evocare genericamente un precedente rimasto isolato e perché, così, facendo, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.Sul punto, vanno ribaditi due principi, che investono sia il versante soggettivo che quello oggettivo della condotta. L'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori e men che meno una volontà protesa al dissesto, ma è sufficiente la consapevole scelta di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 270763 - 01; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389). In coerenza con la costruzione del reato come di pericolo concreto, tale consapevolezza deve riguardare, in particolare, la rappresentazione .da parte dell'agente della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, come consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori (Sez. 5, Sgaramella. cit. Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801). Quanto al profilo oggettivo, non è richiesta l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta distrattiva e il successivo fallimento, né tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento di quest'ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, Passarelli, cit.; tra le altre, Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 - 01, in motivazione; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01, Sez. 5, Sgaramella e altro, cit., in motivazione; Sez. 5, Santoro, cit.; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942). Ciò che, piuttosto, è rilevante è che la condotta depauperativa abbia cagionato un concreto pericolo per la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, donde il Giudice penale non deve verificare che la condotta predatoria sia avvenuta in un momento in cui si era verificato il dissesto della società, né che quest'ultimo sia stato cagionato dall'agire dell'imputato, avendo esclusivo rilievo l'incidenza che l'attività ascritta all'autore del fatto abbia avuto sulle risorse a disposizione del ceto creditorio. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza della qualifica necessaria per l'integrazione del reato ascrittogli - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto che tale motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale risulta pienamente aderente alle emergenze istruttorie ed è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici. La Corte di merito ha, infatti, congruamente motivato in ordine alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta aggravata a carico del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come lo stesso rivestisse, di fatto, la qualifica necessaria ad integrare pienamente gli estremi della fattispecie incriminatrice (cfr. pagg. 8-10 della sentenza impugnata). Ne discende che le censure articolate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze in fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio istruttorio, attività che esule dai poteri del giudice di legittimità; con la conseguenza che il motivo deve essere dichiarato manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al v