CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 10885/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9724/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via della Trasfigurazione n. 5 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Zanardelli 34 Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 1494/2020 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] La società Italia [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito Italia [OSCURATO:SOCIETA]) convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Sant’Anastasia la società [OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito Wind) per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti in conseguenza della mancata attivazione di un contratto telefonico e della conseguente interruzione della linea telefonica perdurata dal mese di settembre 2011 al febbraio 2012. Allegò che la Wind aveva provveduto a far migrare la linea della società dal precedente gestore [OSCURATO:SOCIETA] senza verificare previamente la fattibilità tecnica ed operativa del servizio proposto, e senza avvedersi pertanto che il servizio prevedeva l’installazione di un centralino incompatibile con quello in uso alla società; la quale, non potendo rientrare con il precedente gestore e non potendo attivare la nuova linea, restava senza linea e senza collegamento internet; provvedendo quindi a stipulare un nuovo abbonamento con un terzo gestore, la [OSCURATO:SOCIETA], la società perdeva il proprio numero telefonico atteso che la migrazione del numero di cui la Wind si era fatta garante non era più possibile; ciò premesso la società chiese che fosse accertata la responsabilità della Wind o di chi per essa nella verificazione dell’evento dannoso e che la stessa fosse condannata all’annullamento delle fatture nel frattempo emesse e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non,quantificati in € 5.000,00. Integratoil contraddittorio con Wind, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda dichiarando la responsabilità esclusiva di Wind nella causazione dei danni e condannandola a risarcire la somma di € 4.000,00oltre interessi e spese; a seguito di appello principale di Wind ed incidentale di Italia [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1494 del 2020, in accoglimento degli interposti gravamiha affermato che: a)l’attrice in primo grado non aveva allegato l’esistenza di una lesione cioè della riduzione del bene della vita e la sua riconducibilità, in termini di nesso causale, al fatto della convenuta danneggiante; b)in difetto di allegazione e prova del danno e del nesso causale era errata anche la liquidazione equitativa in quanto tale potere avrebbe presupposto l’impossibilità oggettiva della prova del danno senza però esimere la parte interessata dall’onere di dimostrare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento ma anche ogni elemento utile alla quantificazione del danno; c) ha quindi accolto l’appello di Wind, con il rigetto delle domande della società attrice e l’obbligo di restituzione della somma liquidata a seguito della sentenza di primo grado; d)ha altresì accolto l’appello incidentale di Italia [OSCURATO:SOCIETA] sull’accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata da Wind con riguardo alle fatture emesse (p.8) “essendo stata raggiunta sufficiente prova dell’inadempimento contrattuale della Wind ed in particolare della mancata attivazione della linea telefonica e ADSL.” avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la Italia [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste Wind con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denunzia motivazione inesistente, contraddittoria, apparente e perplessa sulla omessa allegazione dei danni esulla prova dei medesimi, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4c.p.c.). Deducedi avere,sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, allegato che l’assenza della linea telefonica le aveva cagionato ingenti danni economici per la perdita delle commesse , laddove il giudice del gravame , a fronte di tale allegazione , nell’erroneamente valutare la prova testimoniale ha escluso in radice la sussistenza del danno pure essendo viceversa evidente che l’interruzione della linea telefonica e del collegamento internet per circa cinque mesi, unitamente alla perdita del numero di telefono, sono stati per essa fonte di perdite economiche, derivanti dalla perdita della possibilità di sviluppi commerciali propri di un’azienda di trasporti a causa della perdita della possibilità di essere contattati da nuova clientela, danno invero suscettibile di essere determinato in via equitativa. Con il secondo motivo – v iolazione e falsa applicazione degli artt.1226e 2056 c.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. co. 1 in relazione all’art. 2729 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)- afferma che negare in toto la liquidazione equitativa pur in presenza di certezza dell’inadempimento è contrario all’art. 115, 2° co. c.p.c. secondo cui il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Rientra infatti nella nozione di comune esperienza il fatto che, pur nella impossibilità di quantificare con esattezza il numero di commesse e gli ordini persi da Italia [OSCURATO:SOCIETA] a seguito del distacco della linea telefonica, l’inadempimento avesse prodotto un danno risarcibile; come del resto riconosciuto da questa Corte per il caso di mancato inserimento del nominativo del cliente nell’elenco telefonico,per la liquidazione del danno si procede in via equitativa ove la stessa sia correlata ad un’attività professionale o commerciale e sia sostenuta da parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza; con il terzo motivo –omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, omesso esame della perdita di chance s , omesso riferimento agli indennizzi riconosciuti nelle condizioni e nelle delibere Agcom (art. 360 n. 5 c.p.c.)-lamenta che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi sulla perdita di chances e non ha fatto neppure riferimento agli indennizzi di cui agli artt. 5 e 12 dell’Allegato A delibera AGCOM 73/11/Cons espressamente invocati dalla società attrice che avrebbero potuto e dovuto costituire la base per una liquidazione equitativa del danno subìto, come del resto riconosciuto da questa stessa Corte con le sentenze n. 27609 del 29/10/2019e n. 15349 del 21/6/2017. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e nei limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore si configura come perdita di chance , atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo( v. Cass., 20/11/2018, n. 29829 ). Trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass., 3, n. 14916 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Cass. 04/08/2017, n. 19497 ; Cass. 03/08/2017, n. 19342 ) , non essendo al riguardo necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza (v. Cass., 29/9/2023, n. 27633). Si è altresì precisato che tale diritto ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale (Cass. 03/08/2017, n. 19342); né l'esistenza del danno può essere negata per il solo fatto -rilevato dalla Corte territoriale-che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale; tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza della condotta d’inadempimento del gestore, l’utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto invero conseguire; e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa (Cass., 29/9/2023, n. 27633; Cass. n. 19497 del 2017). Si è al riguardo sottolineato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa ( v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247 ), il giudice potendo fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello ( v. Cass., 5/5/2021, n. 2831; Cass., 24/1/2020, n. 1636. E già Cass., 17/11/1961, n. 2655 ). Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicati principi. Pur riconoscendo la sussistenza dell’inadempimento dell’odierna controricorrente, anziché far luogo alla valutazione equitativa del danno, cui il giudice può addivenire anche d’ufficio ( v. Cass., … ), esso ha negato il risarcimento del danno per evidente difetto di allegazione da parte dell’attrice in primo grado, che non ha dedotto quali siano stati in concreto i danni asseritamente patiti per effetto della temporanea mancata fruizione della linea telefonica , non ha né specificato né provato i danni da essa sofferti a causa del dedotto inadempimento contrattuale della Wind , ritenendo al riguardo inidoneo il c.d. estratto conto clienti a provare gli asseriti danni sub specieperdite di commesse da parte dei clienti , e del tutto erronea la liquidazione equitativa del danno effettuata dal Giudice di prime cure … poiché effettuata in assenza dei presupposti di legge , non avendo parte attrice in primo grado … offerto alcun elemento obiettivo a cui ancorare una tale liquidazione equitativa del danno da parte del Giudice . Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Nola, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del gi