CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14619/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoPiergiorgio Finocchiaro unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 9069/2024, depositata il 4 dicembre2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10272/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 14619/2026Data pubblicazione 17/05/20261. – Con avviso di accertamento n. TYS01D301010/2012l’Agenzia delle entrate procedeva, sulla base degli studi di settore,alla rettifica della dichiarazione fiscale presentata dal [OSCURATO:PERSONA] perl’anno 2007, accertando maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA,oltre sanzioni ed interessi.Il contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso diaccertamento.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, con sentenzan. 7759/7/16, depositata il 29 giugno 2016, accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponevaSi costituiva il contribuente chiedendo il rigetto del gravame.Con sentenza n. 9069/2024, depositata il 4 dicembre 2024, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettaval'appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.Il contribuente si è costituito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione/falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, l. n 212/2000 in combinatodisposto con l’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 (in materia diaccertamento induttivo), nonché dell’art. 62-sexies del d.l. n. 331del 1993 e dell’art. 8, comma 4, della l. n. 44/2012, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo quantoprospettato, la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoNumero registro generale 10272/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 14619/2026Data pubblicazione 17/05/2026avrebbe erroneamente inquadrato la fattispecie di accertamentoinduttivo, confondendola con quella di accertamento a mezzo distudi di settore. Una simile impostazione avrebbe portato la Cortedi giustizia tributaria a dichiarare la nullità dell’atto per difetto dicontraddittorio preventivo, obbligo che, tuttavia, risulta previstosolo in ipotesi di scostamento dagli studi di settore e non inpresenza di accertamento induttivo scaturito da accesso mirato everifica documentale. Durante le attività ispettive, i funzionaridell’Amministrazione finanziaria hanno rilevato l’inattendibilità dellacontabilità aziendale, procedendo così all’emissione di unaccertamento induttivo, le cui risultanze sono statesuccessivamente confrontate con lo studio di settore di riferimento,appartenente a un cluster non contestato dalla Ditta. In questoquadro, il riferimento al contraddittorio preventivo ex art. 62-sexiesdel d.l. n. 331/1993 non appare pertinente, poiché la violazione ditale obbligo è stata fatta valere dai giudici di merito sulla base diun accertamento induttivo, non di uno basato sullo scostamentodagli studi di settore. Gli accertamenti induttivi si fondano suelementi concreti, quali riscontri materiali e documentali, che nelcaso specifico hanno fatto emergere valori di beni strumentali paria euro 222.276,00 (a fronte di euro 0,00 dichiarati nel rigo F29dello studio di Settore), nonché esistenze iniziali e rimanenze finalipari a euro 0,00 (righi D53 e D54), successivamente rideterminatein euro 1.058.190,00 e euro 1.023.750,00 rispettivamente.L’omessa indicazione di tali valori ha inciso significativamentesull’esito del calcolo dello studio di settore, alterandone larappresentazione e portando all’accertamento induttivo di unmaggior ricavo pari a euro 44.824,00, come previsto dall’art. 8,comma 4, l. n. 44/2012. L’Ufficio ha dunque proceduto al ricalcolodello studio di settore, basandosi sulle caratteristiche strutturaliNumero registro generale 10272/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 14619/2026Data pubblicazione 17/05/2026dell’attività aziendale e sull’ambiente economico di riferimento,giungendo a una determinazione dei ricavi che riflette il realevolume d’affari conseguito dall’impresa. Questo percorsoargomentativo evidenzia come l’accertamento induttivo sia ilrisultato di una specifica attività istruttoria, sia esterna (tramiteaccesso mirato), sia interna, e si collochi perfettamente in linea coni principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione inmateria di rispetto del giusto procedimento e di cooperazione traAmministrazione finanziaria e contribuente.1.1. – Il motivo è fondato.L'accertamento operato sulla base della sola applicazione deglistudi di settore impone, a pena di nullità, l'obbligo di un preventivocontraddittorio con il contribuente, in quanto il sistema dellepresunzioni semplici su cui gli studi si fondano - la cui gravità,precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione aisoli standard in sé considerati - richiede un percorso diadeguamento dell'elaborazione statistica alla concreta realtàeconomica del contribuente, il cui esito confluisce nellamotivazione, la quale deve ricomprendere le ragioni per le quali irilievi del destinatario dell'attività accertativa sono stati disattesi; alcontrario, il predetto obbligo non occorre se l'accertamento trovafondamento anche su ulteriori elementi giustificativi, come lareiterata antieconomicità dell'attività, desumibile da irregolaritàcontabili o anomale gestioni aziendali (Cass. n. 9554/2024).Nel caso di specie, l’instaurazione del contraddittorio con ilcontribuente non era necessario giacché l’accertamento è statoemesso con metodologia induttiva a seguito di accesso mirato e diconseguente processo verbale di constatazione, ove si riscontraval’inattendibilità della contabilità dell’impresa. Le risultanze contabilirilevate in sede di accesso venivano trasposte nello studio diNumero registro generale 10272/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 14619/2026Data pubblicazione 17/05/2026settore di riferimento. L'accertamento è quindi il risultato di unaspecifica attività istruttoria che si è basata su ulteriori elementigiustificativi rispetto alla sola applicazione degli studi di settore.2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio Luciotti