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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01178/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3963/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t.. -INTIMATA- avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri, depositata in data 19.6.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: gratuito patrocinio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri che, decidendo sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, ha confermato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio chiesta dall’interessato, ritenendo superati i limiti di reddito per accedere al beneficio.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato atti difensivi.

Il Tribunale, confermando il provvedimento di revoca, ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato entrate proprie e del coniuge pari ad € 17.615,17 e dunque superiori ai limiti di legge, reputando che, per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, debbano considerarsi i redditi lordi percepiti nell’annualità di riferimento, senza tener conto di eventuali oneri deducibili, che, nel caso in esame, assommavano ad € 13.291,00.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia, la violazione degli artt. 76 D.P.R. 115/2002 e 10 120 TUIR, sostenendo che, ai fini del rispetto dei limiti previsti per accedere al patrocinio a spese dello Stato, deve considerarsi il reddito al netto di eventuali oneri deducibili.

Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale nulla abbia statuito in merito alla necessità di considerare i redditi netti e non quelli lordi ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2.1. Il primo motivo è fondato.

L’art. 76, comma primo, D.P.R. 115/2002 dispone che può essere ammesso al patrocinio gra tuito chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33, importo poi elevato con successivi decreti ministeriali.

La disposizione va coordinata con l’art.76, comma 3, per il quale si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Concorrono a determinare il reddito complessivo anche quelli che di fatto non abbiano subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite o da lavoro in nero).

La nozione di reddito imponibile rinviaalla disciplina tributaria e va determinato al netto di eventuali oneri deducibili ai sensi degli artt. 3 e 10 D.P.R. 917/1986, venendo il limite reddituale ancorato ad un dato certo, fiscalmente determinato in maniera chiara e compiuta, secondo un criterio che è in linea con le indicazioni della stessa Agenzia delle entrate - cui è demandato dalla legge il compito di verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall’interessato per godere degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio (Risoluzione 15/E del 21 gennaio 2008;cfr.

Cass. 18156/2021; Cass. 8622/2016; Cass. pen. 34935/2016; Cass. pen. 28802/2011; Cass. 8622/2016).

Il Tribunale, avendo ritenuto superati i limiti di cui all’art. 76, comma terzo, D.P.R. 115/2002 in base al reddito lordo del nucleo familiare anziché del reddito imponibile, è incorso nella violazione denunciata.

È - pertanto – accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Locri, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Locri, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3963/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t.. -INTIMATA- avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri, depositata in data 19.6.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: gratuito patrocinio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri che, decidendo sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, ha confermato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio chiesta dall’interessato, ritenendo superati i limiti di reddito per accedere al beneficio. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. L’Agenzia delle entrate non ha depositato atti difensivi. Il Tribunale, confermando il provvedimento di revoca, ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato entrate proprie e del coniuge pari ad € 17.615,17 e dunque superiori ai limiti di legge, reputando che, per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, debbano considerarsi i redditi lordi percepiti nell’annualità di riferimento, senza tener conto di eventuali oneri deducibili, che, nel caso in esame, assommavano ad € 13.291,00. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia, la violazione degli artt. 76 D.P.R. 115/2002 e 10 120 TUIR, sostenendo che, ai fini del rispetto dei limiti previsti per accedere al patrocinio a spese dello Stato, deve considerarsi il reddito al netto di eventuali oneri deducibili. Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale nulla abbia statuito in merito alla necessità di considerare i redditi netti e non quelli lordi ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2.1. Il primo motivo è fondato. L’art. 76, comma primo, D.P.R. 115/2002 dispone che può essere ammesso al patrocinio gra tuito chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33, importo poi elevato con successivi decreti ministeriali. La disposizione va coordinata con l’art.76, comma 3, per il quale si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Concorrono a determinare il reddito complessivo anche quelli che di fatto non abbiano subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite o da lavoro in nero). La nozione di reddito imponibile rinviaalla disciplina tributaria e va determinato al netto di eventuali oneri deducibili ai sensi degli artt. 3 e 10 D.P.R. 917/1986, venendo il limite reddituale ancorato ad un dato certo, fiscalmente determinato in maniera chiara e compiuta, secondo un criterio che è in linea con le indicazioni della stessa Agenzia delle entrate - cui è demandato dalla legge il compito di verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall’interessato per godere degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio (Risoluzione 15/E del 21 gennaio 2008;cfr. Cass. 18156/2021; Cass. 8622/2016; Cass. pen. 34935/2016; Cass. pen. 28802/2011; Cass. 8622/2016). Il Tribunale, avendo ritenuto superati i limiti di cui all’art. 76, comma terzo, D.P.R. 115/2002 in base al reddito lordo del nucleo familiare anziché del reddito imponibile, è incorso nella violazione denunciata. È - pertanto – accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Locri, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Locri, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione sec
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