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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:66
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000CC0083_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale

1. Con il presente ricorso per inadempimento la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote , e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento.

2. In forza dell'art. 8, n. 1, della direttiva 97/24, gli Stati membri erano obbligati a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e ad informarne immediatamente la Commissione.

3. E' pacifico tra le parti che alla data ritenuta determinante dalla giurisprudenza costante , ossia allo scadere del termine di due mesi fissato nel parere motivato del 10 agosto 1999, le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non erano ancora state emanate.

Del pari, ciò non era avvenuto nemmeno alla data di proposizione del ricorso, il 7 marzo 2000.

4. Il governo olandese non contesta la propria omissione, ma si richiama al concorrere di una serie di circostanze contrarie, che avrebbero dato causa al ritardo della trasposizione.

Nel corso della trattazione orale esso ha fatto riferimento ad un disegno di legge recante disposizioni di attuazione che sarebbero state nel frattempo elaborate.

5. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie .

Propongo quindi di accogliere la domanda diretta alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].

La decisione sulle spese discende dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

Conclusione

6. Propongo alla Corte di statuire come segue: «1) Avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese del procedimento».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CC0083_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1. Con il presente ricorso per inadempimento la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote , e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento. 2. In forza dell'art. 8, n. 1, della direttiva 97/24, gli Stati membri erano obbligati a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e ad informarne immediatamente la Commissione. 3. E' pacifico tra le parti che alla data ritenuta determinante dalla giurisprudenza costante , ossia allo scadere del termine di due mesi fissato nel parere motivato del 10 agosto 1999, le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non erano ancora state emanate. Del pari, ciò non era avvenuto nemmeno alla data di proposizione del ricorso, il 7 marzo 2000. 4. Il governo olandese non contesta la propria omissione, ma si richiama al concorrere di una serie di circostanze contrarie, che avrebbero dato causa al ritardo della trasposizione. Nel corso della trattazione orale esso ha fatto riferimento ad un disegno di legge recante disposizioni di attuazione che sarebbero state nel frattempo elaborate. 5. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie . Propongo quindi di accogliere la domanda diretta alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. La decisione sulle spese discende dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. Conclusione 6. Propongo alla Corte di statuire come segue: «1) Avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese del procedimento».
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