CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2906-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 984/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una istanza di rimborso relativa ad IRPEF ed altro per gli anni dal 2012 al 2014; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva solo parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate, rigettandolo per quanto riguarda il punto oggetto di lite davanti a questa Corte affermando che i periodi convenzionali o "figurativi" e quelli effettivi vanno a formare un unico periodo contributivo e in mancanza di una norma che espressamente preveda l'esclusione degli anni di anzianità dal beneficio della deduzione del 26,04% deve ritenersi applicabile anche ai periodi contribuzione figurativa il regime fiscale ordinario. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2 della legge n. 482 del Ric. 2020 n. 02906 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- 1995, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che fosse applicabile la deduzione del 26,04% non solo ai casi in cui il contributo previdenziale è posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e del datore di lavoro ma anche laddove il contributo previdenziale sia interamente a carico del lavoratore. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Roma, 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] -es Antoni?lrati e*sek. DEPOSifATA [OSCURATO:PERSONA], 23 MAR