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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 03650/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO -La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 27/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai delitti di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali agli stessi rispettivamente contestati.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano per [OSCURATO:PERSONA] il difetto motivazionale sull'affermazione di responsabilità e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente reiterativi di questioni già affrontate e risolte dalla Corte territoriale con la motivazione espressa alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata quanto alle minacce espresse nei confronti degli agenti e alle aggressioni ai danni degli stessi; ritenuto, altresì, che i motivi sulle attenuanti generiche seno manifestamente infondati poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del pari reiterativo quanto ai primi tre motivi, avendo la Corte di appello congruamente motivato sull'integrazione della tentata rapina, sulla resistenza a pubblico ufficiale e sulle lesioni perpetuate nei confronti degli stessi; ritenuto pure che vanno richiamate le considerazioni in punto di negazione delle attenuanti generiche già svolte; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/12/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO -La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 27/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai delitti di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali agli stessi rispettivamente contestati. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano per [OSCURATO:PERSONA] il difetto motivazionale sull'affermazione di responsabilità e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente reiterativi di questioni già affrontate e risolte dalla Corte territoriale con la motivazione espressa alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata quanto alle minacce espresse nei confronti degli agenti e alle aggressioni ai danni degli stessi; ritenuto, altresì, che i motivi sulle attenuanti generiche seno manifestamente infondati poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del pari reiterativo quanto ai primi tre motivi, avendo la Corte di appello congruamente motivato sull'integrazione della tentata rapina, sulla resistenza a pubblico ufficiale e sulle lesioni perpetuate nei confronti degli stessi; ritenuto pure che vanno richiamate le considerazioni in punto di negazione delle attenuanti generiche già svolte; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/20
Sentenza Cassazione n. 03650/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris