CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7824-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro S.I.V. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 868/06/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza con cui la società contribuente aveva chiesto il rimborso della quota pari al 90% delle imposte versate dalla predetta società contribuente per gli anni 1994 (ultimo trimestre), 1995, 1996 e 1997, in quanto avente sede in uno dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello proposto dalla parte contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo tempestiva la richiesta di rimborso non condividendo la tesi affermata dai primi giudici secondo cui il termine di quarantotto mesi (di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile al caso di specie) decorresse dalla data di entrata in vigore dell'art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, in quanto le proroghe previste dall'art. 3 quater del d.l. n. 300 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007, consentivano al contribuente soltanto di svolgere fino al 31/07/2007 «l'attività finalizzata alla regolarizzazione della posizione contributiva ma non anche di chiedere il rimborso». Riteneva, invece, che l'art. 3 quater citato avesse «portata innovativa» e che pertanto il termine per richiedere il rimborso decorreva dal 31 luglio 2007 e che, in ogni caso, era applicabile anche l'art. 2033 cod. civ. Riteneva, quindi, dovuto alla società contribuente il chiesto rimborso, avendo la stessa «dimostrato di rientrare nel perimetro fissato dalla Corte di Giustizia» nella decisione del 14 agosto 2015, ovvero che il danno era conseguenza diretta della calamità naturale e che non vi era stata «sovra compensazione, non avendo essa fruito di ulteriori agevolazioni/sussidi/benefici».2. Avverso la predetta statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l'intimata. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, 3-quater, comma 1, del d.l. n. 300 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007, e 2033 cod. civ. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nel ritenere che il termine di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile al caso di specie, decorresse dalla data del 31/07/2007 stabilita dal provvedimento di proroga dei termini di cui all'art. 3 quater del d.l. n. 300 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007, di proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui al citato art. 4, comma 90, ed aveva altresì errato nel ritenere applicabile l'art. 2033 cod. civ. Il motivo, incentrato sul termine di presentazione della domanda di rimborso da effettuarsi, a pena di decadenza, al massimo entro il 31/07/2007 (ai sensi del citato art. 3-quater, comma 1, del d.l. n. 300 del 2006, convertito), nel caso in esame, invece, presentata in data 21/06/2010, è fondato e va accolto. Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte in particolare nell'ordinanza n. 7261 del 2019, le cui considerazioni, di seguito riportate, questo Collegio ritiene integralmente condivisibili. Si è affermato in tale pronuncia, che «questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che l'art. 4, comma 90, della I. n. 350/1993, nell'estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 9, comma 17, della I. n. 289/2002 - dettate per i soggetti interessati dal sisma che ha colpito nel 1990 la Sicilia orientale - ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto "a titolo di tributi, contributi e premi" e che la definizione automatica della posizione fiscale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10 per cento del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all'entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell'obbligazione, che un'interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale circa l'irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 10/5/2010; Cass. n. 24993 del 6/12/2016). Costituisce, altresì, consolidato principio della giurisprudenza di legittimità che il termine decadenziale del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande di regolarizzazione ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, fissato a seguito di proroga dell'originario termine del 31 luglio 2004 da parte dell'art. 3-quater, comma 1, del dl. n. 300 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 2007, non sia collegato soltanto ad un'ipotesi di versamento non effettuato, ma si applica anche alle imprese che abbiano già eseguito il versamento dei tributi, in modo che esse possano ripeterlo, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione "regolarizzare la posizione", di cui all'ad. 4, comma 90, citato, include tanto l'ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10 per cento del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90 per cento del versato (Cass. n. 28267 del 27/11/2017; Cass.n. 28266 del 27/11/2017; Cass. n. 12603 del 17/6/2016). Si è al riguardo chiarito che il termine in questione, benché non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisce un termine di decadenza: non trattandosi di termine di natura processuale, per il quale vige la regola di cui all'art. 152 cod. proc. civ., spetta infatti all'interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, cioè agli interessi che intende tutelare, e non vi è dubbio che la natura pubblica dell'interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti, che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea per controllarne l'osservanza (come sottolineato da Corte Cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vedendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost. trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (Corte Cost. n. 118 del 1996; Cass. n. 24993 del 6/12/2016). Deve, altresì, escludersi, in ragione della struttura del beneficio della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, che possa trovare applicazione nel caso di specie la disposizione concernente la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. Infatti, va, in linea generale, ricordato che nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (per le imposte dei redditi ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973) o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario e tale regime impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune (Cass. n. 11456 del 25/5/2011; n. 7069 del 8/4/2015)». Nel caso in esame, è pacifico che la società contribuente ha chiesto il rimborso in data 21 giugno 2010, sicché risulta evidente che l'istanza è stata presentata ben oltre il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rimborso, fissato al 31 luglio 2007, con consequenziale decadenza dal diritto invocato. «Questa Corte ha, al riguardo, chiarito che l'art. 3 -quater del d.l. n. 300 del 2006 ha distinto il termine di presentazione delle domande di regolarizzazione per i soggetti colpiti dall'alluvione piemontese di cui all'art. 4, comma 90, legge n. 350 del 2003 rispetto a quello previsto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano di cui all'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, prevedendo per i primi, al comma 1, il suo differimento al 31 luglio 2007 e disponendo per i secondi, al comma 2, la sua posticipazione al 31 dicembre 2007, con la conseguenza che, essendo soltanto la disposizione di cui al secondo comma ad essere stata interessata dalla modifica apportata dall'art. 36-bis del d.l. n. 248 del 2007 (il quale, sotto la rubrica «Proroga dei termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti elle 6 province di Catania, Ragusa e Siracusa» ne ha disposto l'ulteriore proroga al 31 marzo 2008), l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma della Sicilia orientale, calcolandoli «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248», ha mantenuto inalterato la distinzione tra le due categorie dei destinatari del beneficio della regolarizzazione automatica per ciò che concerne il termine di presentazione delle domande, con conseguente inapplicabilità, ai beneficiari della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, legge n. 350 del 2003, della proroga introdotta per i beneficiari della regolarizzazione ex art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 (Cass. n. 24993 del 2016 cit.)». A soli fini di completezza pare opportuno rilevare che alla fattispecie in esame non si applica l'art. 1, commi 771 e 772, della legge n. 205/2017. Il comma 771 prevede che « Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate»; il successivo comma 772 stabilisce che «Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto- legge 28 dicembre 2006, n. 300». «Le disposizioni sopra riportate non apportano modifiche alla disciplina dettata per gli aiuti alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994 e la menzione sia della legge n. 289 del 2002 che della decisione della Commissione UE evidenzia che le imprese interessate al nuovo intervento legislativo sono quelle per le quali sussistono i requisiti definitivamente individuati all'esito della decisione comunitaria. Le nuove disposizioni, infatti, riconoscono in favore delle imprese che non hanno potuto ottenere la restituzione di contributi previdenziali o premi assicurativi da esse versati in misura superiore al dovuto un «contributo» che dovrà essere versato dall'Agenzia delle Entrate, ossia un diverso diritto che ha proprio la finalità di sopperire alla perdita del diritto alla restituzione dei contributi previdenziali o premi a seguito della mancata presentazione di una domanda tempestiva. Risulta, pertanto, evidente che il legislatore, con la nuova normativa, non ha inteso modificare la precedente legislazione disciplinante il trattamento da riservarsi alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte, ma lo ha anzi mantenuto e confermato, con riferimento alla decadenza, ed ha voluto introdurre una norma di favore per quelle imprese che, pur essendo in possesso dei requisiti individuati dalla decisione della Commissione UE per ottenere la restituzione di contributi e premi corrisposti in misura superiore, non ne avevano potuto fruire in mancanza di tempestiva domanda» Nei termini di cui alla citata ordinanza di questa Corte n. 7261 del 2019, si sono espresse Cass. n. 24537 del 2019, Cass. n. 20740 del 2018, 12603 del 2016. All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l'assorbimento degli altri due. Del secondo motivo, con cui la difesa erariale ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, della VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla CGUE con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell'ordinanza della Sesta Sezione della CGUE del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché della Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere spettante alla società contribuente il rimborso anche dell'IVA, tributo armonizzato. Del terzo motivo con cui ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione in violazione dell'art.132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che la società contribuente avesse «dimostrato di rientrare nel perimetro fissato dalla Corte di Giustizia» nella decisione del 14 agosto 2015, ovvero che il danno dalla stessa subito era conseguenza diretta della calamità naturale e che non vi era stata «sovra compensazione, non avendo essa fruito di ulteriori agevolazioni/sussidi/benefici». In estrema sintesi, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, dovendosi compensare le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese pro