CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 02978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di riciclaggio tentato già pronunciata dal GIP del Tribunale di Foggia con sentenza 16 novembre 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marco, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla dichiarata penale responsabilità avendo l'imputato unicamente colorato di bianco una piccola parte del cassone di uno dei due mezzi su richiesta di un soggetto di nazionalità straniera. t 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare aver compiutamente considerato l'accertata disponibilità dei mezzi privi di targhe unitamente alla finalità dissimulatoria della condotta agevolmente desumibile alla stregua di consolidate massime di esperienza. Ciò permette di evidenziare il carattere meramente ipotetico della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa in sede di ricorso. Di conseguenza l'apparato motivazionale è esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3.2. Il giudizio relativo alla sussistenza e valenza delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: presenza di plurimi precedenti penali anche specifici e professionalità dimostrata nella realizzazione della condotta) rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 5 novembre 2021 Il Consigliere